Il decreto Salva Casa amplia il novero degli interventi di edilizia libera: ora comprendono anche le VEPA installate su porticati rientranti.
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Il decreto Salva Casa amplia il novero degli interventi di edilizia libera: ora comprendono anche le VEPA installate su porticati rientranti.
VEPA, vetrate panoramiche Chirenti (Photo credit www.chirenti.it)
L’acronimo VEPA indica le vetrate panoramiche amovibili, chiusure scorrevoli utilizzate per chiudere ambienti esterni come balconi e terrazzi, protettive nei confronti della radiazione solare.
La loro caratteristica principale è quella di essere completamente rimovibili. Possono quindi essere aperte e raccolte da un lato per rendere nuovamente aperto lo spazio. Il loro scopo, infatti, è quello di mitigare gli effetti del clima, sia quando le temperature sono troppo rigide sia quando fa troppo caldo.
La loro funzione protettiva si esplica anche nei confronti delle acque meteoriche. Sono infatti molto utili per prevenire le infiltrazioni d’acqua all’interno dell’abitazione.
Quando però questi estremi climatici non sussistono viene meno la loro funzione e quindi devono poter essere momentaneamente rimosse.
Le VEPA sono quindi diverse dalle comuni verande e anche dalla serra bioclimatica, perché nel loro caso il telaio è veramente ridotto al minimo, quando non completamente assente.
Se progettate e realizzate bene, sono un manufatto in grado di proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici e di migliorarne le prestazioni termiche e acustiche.
Rientrano insomma nell’architettura solare, quella branca dell’edilizia che utilizza in maniera passiva la radiazione solare come fonte di energia per il riscaldamento e l’illuminazione, per ridurre i consumi energetici.
Le vetrate panoramiche sono realizzate con vetro temperato e sono prive di qualsiasi montante verticale, per garantirne la massima trasparenza.
Altro requisito fondamentale è che siano amovibili, per cui possono avere diversi sistemi di apertura:
• scorrevoli: hanno un binario superiore e uno inferiore e una serie di ante che scorrono ognuna sul proprio binario, poggiandosi su carrelli. La guida fissata a terra ha uno spessore intorno ai 2 cm, calpestabile
• scorrevoli e impacchettabili: sono sempre dotate di un binario superiore e di uno inferiore ma i vetri sono tutti sulla stessa guida, scorrono lateralmente e poi ruotano di 90 gradi, un’anta alla volta, impacchettandosi l’una sull’altra
• a libro o fisarmonica, simili alle precedenti, ma i vetri sono incernierati tra loro e quindi, spostandone uno, si spostano tutti.
Il Decreto Aiuti bis (decreto legge n. 115/2022) ha modificato il Testo Unico dell’Edilizia, consentendo la realizzazione in edilizia libera, quindi senza la richiesta di alcun permesso, delle VEPA, le vetrate panoramiche amovibili per chiudere i balconi.
L’articolo 33-quater del Decreto Aiuti bis ha infatti modificato il comma 1 dell’art. 6 del dpr 380/01, quello appunto che elenca gli interventi di edilizia libera.
Queste strutture sono spesso causa di liti e contenziosi tra condòmini e cittadini in genere, che sovente finiscono in Tribunale e vengono risolte con la condanna per abuso edilizio.
A volte sono oggetto di sentenze giurisprudenziali di tenore contrastante tra loro, per cui la modifica normativa dovrebbe aiutare a far luce nelle situazioni in cui, in un edificio esistente, è presente un manufatto di questo tipo.
Molto spesso poi la scelta del regime amministrativo per la realizzazione della chiusura di un balcone è stata affidata alle interpretazioni degli uffici tecnici locali.
In alcuni Comuni, le VEPA sono state considerate alla stregua di verande e, come tali, soggette a un regime autorizzatorio per la loro realizzazione perché verrebbero a creare un vero e proprio ampliamento volumetrico.
In altri casi, invece, sono state trattate come un manufatto di altro genere e la loro realizzazione poteva essere del tutto libera.
Il Piano Salva Casa (decreto legge n. 69/2024) ha introdotto ulteriori modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, ampliando anche il novero delle VEPA.
Mentre la precedente definizione includeva infatti solo quelle installate su logge, terrazzi e balconi, ora sono stati inclusi anche i porticati rientranti all’interno degli edifici.
Le vetrate amovibili possono essere quindi realizzate tanto a chiusura di balconi aggettanti dal corpo dell’edificio quanto per porticati, logge o terrazzi rientranti.
Ci sono però precise condizioni da rispettare per poterle realizzare in edilizia libera. La lettera b-bis) aggiunta al comma 1 dell’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia prevede che queste vetrate:
• siano amovibili e totalmente trasparenti
• siano dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche
• non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile
• devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici
• devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Pertanto, non possono essere utilizzate per creare nuovi spazi abitativi, aumentando la superficie residenziale. Devono consentire l’arieggiamento naturale degli ambienti, condizione essenziale per la loro salubrità.
Infine, devono avere un aspetto tale da non avere alcun impatto e non modificare le linee architettoniche del fabbricato. In parole povere, il telaio deve essere ridotto al minimo e questo è oggi possibile grazie all’evoluzione tecnologica del settore dei serramenti.
Naturalmente, quando entrò in vigore il Decreto Aiuti bis, si sprecarono i titoloni di vari siti web che presentarono questa norma come una sorta di mini-condono per la miriade di verande esistenti (cosa non si fa per un click in più!).
Come ti ho spiegato invece le VEPA sono qualcosa di decisamente diverso dalle tradizionali verande.
Non hanno gli spessi profili in alluminio che di solito caratterizzano le verande, né richiedono l’intervento di un operaio per essere rimosse.
Non c’è dubbio però che la norma sia interessante, non solo per le nuove vetrate da installare per proteggere gli edifici dalle intemperie, ma anche perché potrebbe essere un’opportunità per sostituire i tanti manufatti indecorosi che offuscano le facciate di condomìni e case private con qualcosa di decisamente meno impattante.
Con la risposta a interpello n. 906-209/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire del bonus ristrutturazione 50%, se le vetrate sono del tipo anti-sfondamento.
Nella domanda di interpello il contribuente aveva chiesto se era possibile usufruire, per le vetrate da installare sul suo balcone, in alternativa di una delle seguenti agevolazioni:
• bonus ristrutturazione per misure anticrimine
• ecobonus, se dotate di vetri idonei a garantire schermatura solare (e quindi tecnicamente utili all’efficientamento energetico dell’edificio).
Il Fisco ha confermato la prima possibilità. Tra gli interventi che usufruiscono di questo bonus ci sono infatti i lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f del TUIR).
Anche i vetri-antisfondamento sono misure atte a tale scopo, per cui se le vetrate hanno queste caratteristiche possono rientrare a pieno titolo nel bonus.
Sull’ecobonus, invece, il Fisco non si è pronunciato, ritenendo giustamente di non avere le competenze per effettuare una valutazione prettamente tecnica.
Gli esperti del settore, comunque, si sono già espressi con un certo scetticismo, come ti ho spiegato in questo video.
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15 Commenti. Nuovo commento
È prevista la detrazione fiscale del 50%?
Al momento ci sono pareri discordanti, ma gli organi competenti non si sono ancora pronunciati.
Buonasera, in caso di fabbricati frontistanti, le VEPA compromettono le distanze?
No.
Buongiorno, mi pare di capire che le VEPA non si possono usare anche per coprire un terrazzo (installandole in senso orizzontale), ma solo per terrazze e balcone già coperte (installazione verticale). Però, vorrei un conferma che è così
Sì, il principio è quello di chiudere spazi già “conformati” (tettoie, balconi, terrazzi) e non di costituirne di nuovi. D’altro canto non mi risulta esistano VEPA da usare in copertura.
Questa è un’altra stupidata, inventata solo per pochi e far lavorare qualche società.
Mi risulta che esisteva già come previsto dal decreto.
Sarebbe utile fare qualcosa di serio fattibile e funzionale. Grazie
Le VEPA esistono da decenni, nessuno ha parlato di “invenzione”. Il decreto aiuti bis le ha semplicemente inserite nell’edilizia libera.
Buongiorno,
una domanda: le vetrate VEPA si possono installare solo esclusivamente su pergole o balconi già esistenti? Se dovessi realizzare una pergola e poi chiuderla con le vetrate VEPA si può fare senza permessi? Non viene aumentata la volumetria “calpestabile” ?
Grazie
E’ più corretto parlare di “superficie” calpestabile… 🙂
Cmq, se lei realizza la struttura in maniera regolare, poi può chiuderla con vetrate di questo tipo che, proprio per le loro particolari caratteristiche, non fanno volume.
Grazie per l’approfondimento. Resto in attesa. Buon lavoro.
B. PICCOLI
L’ha dichiarato in un’intervista a Radio radicale il sen. Elio Lannutti, sostenendo di aver messo in contatto quest’architetto, che si era rivolto a lui per proporre la sua invenzione, con funzionari ministeriali. L’approvazione avvenuta nell’ultimo decreto legge sembrerebbe, secondo Lannutti, conseguenza di questi fatti. Ho un figlio architetto che vive in Australia a cui vorrei fornire queste informazioni.
Mah… guardi che le VEPA sono sul mercato già da diversi anni, semplicemente è stato regolamentato il loro uso. E poi non capisco cosa doveva proporre quest’architetto ai “funzionari ministeriali”… Cmq approfondirò.
Chi è l’architetto che ha inventato le VEPA? L’hanno citato in una trasmissione radio, ma non ricordo più il nome.
Grazie.
Non mi risulta siano state “inventate” da un architetto… Sono frutto dell’evoluzione tecnologica di un prodotto serramentistico, per cui penso vi abbiano contribuito, nel corso del tempo, designer, ingegneri e tecnici vari. Se poi mi sbaglio e sono state inventate da una persona in particolare, sarò lieta di saperne di più. 🙂