Convertito in legge 120/2020 il Decreto Semplificazioni: sono state introdotte importanti novità per l’edilizia che coinvolgono anche le detrazioni fiscali.
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Convertito in legge 120/2020 il Decreto Semplificazioni: sono state introdotte importanti novità per l’edilizia che coinvolgono anche le detrazioni fiscali.
Il Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) è stato di recente convertito in legge 120/2020. Contiene numerose novità in materia di edilizia pubblica e privata.
Per quest’ultima, rivestono particolare importanza le modifiche apportate al d. Lgs 380/01, ovvero il Testo Unico dell’Edilizia (TUE).
Gli obiettivi perseguiti sono diversi:
• semplificare e accelerare le procedure
• ridurre il peso della burocrazia per cittadini e imprese
• assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio mediante il miglioramento delle prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica.
Come tutti i decreti legge richiedeva di essere convertito in legge entro 60 giorni. Durante l’iter di conversione ha quindi subito alcune modifiche che ne hanno cambiato in parte i contenuti.
A ogni modo le novità introdotte sono molto interessanti per l’edilizia e coinvolgono anche il settore dei bonus casa, per cui è opportuno fare una rapida carrellata per esaminarle.
La modifica in questione riguarda l’art. 2-bis, comma 1-ter del TUE.
Tra le altre cose, l’articolo consente ora che gli interventi di demolizione e ricostruzione possano essere realizzati nel rispetto delle distanze esistenti.
Fino all’entrata in vigore del decreto, infatti, nel momento in cui si demoliva un fabbricato esistente, era necessario che il nuovo edificio realizzato rispettasse le distanze previste dalle norme attuali, che potevano essere diverse e più restrittive di quelle vigenti in passato.
Con la nuova formulazione, invece, si può derogare a questo principio. Eventuali ampliamenti volumetrici possono essere realizzati fuori sagoma o superando l’altezza massima dell’edificio demolito, purchè rispettino le distanze legittime preesistenti.
In questo caso, la modifica riguarda l’art. 3, comma 1 lettera b) del TUE.
Qui è proprio contenuta la definizione di manutenzione straordinaria che in anni recenti, soprattutto a seguito del Decreto SCIA 2, ha già subito importanti modifiche.
Con la Legge Semplificazioni la definizione risulta ulteriormente ampliata e consente anche:
• la modifica delle destinazioni d’uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti
• le modifiche ai prospetti degli edifici necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità o l’accessibilità dell’edificio, che non ne pregiudichino il decoro architettonico.
Sono esclusi da questa semplificazione (come da altre), gli immobili vincolati, sottoposti a tutela ai sensi del d. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
In virtù di questa novità, i progetti di variazione dei prospetti potranno essere realizzati presentando una SCIA.
La definizione modificata è contenuta all’art. 3, comma 1 lettera d) del TUE.
Oggi questa definizione comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
La portata di questa modifica è fondamentale, perché consente di ottenere i vari bonus fiscali anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, finora esclusi perché considerati nuove costruzioni.
Anche in questo caso risultano però esclusi gli immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli ubicati nelle zone omogenee A (centri storici). Per questi l’intervento di demolizione e ricostruzione è possibile solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale. La ristrutturazione edilizia deve invece rispettare sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, nonché la stessa volumetria.
Modificato anche l’art. 10, comma 1, lettera c) del TUE, riguardante gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a Permesso di Costruire.
Oggi sono soggetti a Permesso di Costruire gli interventi di ristrutturazione che comportino variazioni volumetriche, mentre questo titolo non è più necessario per le modifiche ai prospetti (che sono incluse negli interventi di manutenzione straordinaria).
Il Decreto Semplificazioni introduce anche la possibilità di avvalersi di una proroga di tre anni per i termini di inizio e fine lavori, per i Permessi rilasciati entro il 31 dicembre 2020.
La proroga sarà possibile soltanto se però nel frattempo non siano intervenute modifiche alla strumentazione urbanistica, in contrasto con il titolo già rilasciato.
Chi intendesse avvalersi della proroga non dovrà fare altro che presentare al Comune una comunicazione scritta in cui dichiara tale volontà.
La stessa proroga si applica anche alle SCIA presentate entro il 31 dicembre 2020 e sempre mediante presentazione di comunicazione scritta.
L’art. 20, comma 8 del TUE modificato riguarda invece la formazione del silenzio assenso. Come è noto, infatti, se, a seguito della presentazione di una domanda di Permesso di Costruire non si riceve risposta entro 90 giorni (180 per i Comuni con più di 100.000 abitanti), il titolo si considera rilasciato per il formarsi del silenzio assenso. Nel conteggio dei termini si deve però considerare l’assenza di richieste di integrazione documentale, di istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego.
L’interessato dovrà quindi presentare domanda di rilascio del provvedimento di silenzio assenso e l’amministrazione è tenuta a rilasciare, anche per via telematica, un’apposita attestazione entro 15 giorni.
In questo modo, anche in caso di silenzio assenso si avrà un provvedimento scritto.
In base all’aggiunta del comma 7-bis all’art. 24 del TUE, la Segnalazione Certificata di Agibilità potrà essere presentata anche in assenza di lavori per gli immobili che ne sono privi.
I requisiti da rispettare saranno però indicati solo con la pubblicazione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Attualmente i requisiti igienico sanitari da rispettare per attestare l’agibilità di un immobile fanno riferimento al DM 5 luglio 1975. Già da tempo si è in attesa di un decreto del Ministero della Salute che provveda a un loro aggiornamento.
Nel frattempo, il Decreto Semplificazioni ribadisce che per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 5 luglio 1975, ubicati nelle zone A o B, o assimilabili, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
L’introduzione nel TUE dell’art. 34-bis apporta delle modifiche anche al concetto di tolleranze, ovvero quelle variazioni delle misure di progetto che non rappresentano un abuso edilizio.
Per tolleranze si intendono dunque:
• il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenute entro il 2% delle misure previste
• le irregolarità geometriche e le modifiche delle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori previsti, purché non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
Anche le tolleranze non si applicano agli edifici vincolati.
(Prima pubblicazione 29 luglio 2020)
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14 Commenti. Nuovo commento
per un ampliamento in sopraelevazione (piano casa) ho avviato la concessione prima del decreto semplificazione quindi configurando l’intervento come nuova costruzione. da come leggo qui ora sarebbero inglobati nella definizione di ristrutturazione. ho capito bene?
No. Gli ampliamenti restano sempre nuova costruzione.
Buongiorno,
scrivo per chiedere un gentile chiarimento relativamente alla corretta impostazione di una pratica di ristrutturazione, per poter poi usufruire delle detrazioni fiscali.
Abbiamo presentato una richiesta di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di un capannone, con cambio di destinazione d’uso al termine dei lavori, per la realizzazione di una casa unifamiliare indipendente con volume inferiore a quello inziale. Nel permesso di costruire abbiamo indicato “intervento di cui all’art.10 del dPR 380/2001”, intendendo fare riferimento al comma 1.c relativo alla ristrutturazione. Il titolo della pratica è “Ristrutturazione edilizia mediante demoricostruzione di capannone con cambio uso ad abitazione, con volume inferiore di quello iniziale”. Nel PdC non si è quindi fatto riferimento esplicito all’articolo 3, comma 1.d del dPR 380/2001, qualificando l’intervento come ristrutturazione solo nel titolo della pratica. Il comune concorda con il ritenere l’intervento una ristrutturazione. Ritiene che quanto fatto possa generare problemi di fruizione delle detrazioni fiscali? Secondo lei, la pratica necessita modifiche per essere inquadrata in modo corretto e poter usufruire delle detrazioni?
La ringrazio molto.
L’intervento è effettivamente di ristrutturazione, ma si tratta della cosiddetta ristrutturazione “pesante” ai sensi dell’art. 10 dpr 380/01, che non è agevolata con i bonus casa.
Buongiorno, se volessi acquistare un appartamento facente parte di un fabbricato di nuova costruzione ma derivante da demolizione di capannone industriale, posso usufruire della detrazione per ristrutturazione cedendo al costruttore l’importo riconosciuto come sconto all’acquisto? Grazie
Sì, se l’intervento risulta di ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo.
il 31/12/2020 scade il beneficio fiscale (Detrazione) Art 16-bis,comma 1, lettera D,TUIR sulle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di box o posto auto pertinenziale.
Gentilmente chiedo se siete a conoscenza se questo beneficio verrà rinnovato oppure è già stato rinnovato.
Ringrazio e cordialmente saluto.
La bozza di legge di bilancio prevede la proroga di tutte le agevolazioni. Bisogna solo attendere l’approvazione definitiva.
Buon giorno, devo demolire e ricostruire la mia abitazione, non ci sono abusi edilizi ma non ho presentato la segnalazione per l’agibilità. Ho fatto dei lavori una decina di anni fa ma l’architetto dopo il fine lavori non ha presentato la SCA.
Per il 110% è indispensabile?
Posso sempre richiederla per non perdere la detrazione?
Grazie
10 anni fa non esisteva ancora la SCA ma andava richiesto il certificato di agibilità.
Nessun problema, può farla presentare ora, con le nuove norme, e poi procedere con gli interventi.
all’interno della corte censita bcnc.
Le volevo chiedere inoltre se in queste settimane siete disponibili per una consulenza o siete in ferie.
Grazie
Se è all’interno dello stesso lotto, sì.
Attualmente non sono in ferie, a ogni modo la consulenza per le detrazioni ha durata di 6 mesi.
Architetto Buongiorno, Secondo Lei, si potrebbe ora trasferire una cubatura di un C2 magazzino di ca 20m in un contesto rurale senza utilizzare il piano casa e quindi accedere alle detrazioni fiscali. Domando con riferimento alla modifica del area di sedime.
Grazie
Trasferire da dove? Lo spostamento dell’area di sedime si riferisce allo stesso lotto, altrimenti si parla di cessione di cubatura: https://www.guidaxcasa.it/i-diritti-edificatori-e-la-cessione-di-cubatura/