Superbonus rafforzato: aliquota del 110%, sconto in fattura, cessione del credito, scadenza 31 dicembre 2025 e aumento dei massimali del 50%!
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Superbonus rafforzato: aliquota del 110%, sconto in fattura, cessione del credito, scadenza 31 dicembre 2025 e aumento dei massimali del 50%!
Il Superbonus 110% è stato una misura economica molto discussa ma che indubbiamente ha contribuito a tenere in piedi l’economia negli ultimi anni. Dalle prime anticipazioni emerse dalla bozza di Legge di Bilancio 2024 la sua storia sembra però giunta definitivamente al termine.
Eppure c’è ancora un caso in cui è possibile continuare non solo a usufruire del Superbonus 110% con sconto in fattura o cessione del credito fino al 2025, ma addirittura con una maggiorazione dei massimali del 50%! Impossibile? Tutto vero invece, ma ovviamente solo in particolari situazioni.
Se in questi giorni hai sentito parlare del Superbonus rafforzato e ti sei chiesto di cosa si tratti, in questo articolo troverai tutte le risposte.
Il cosiddetto Superbonus rafforzato è un aumento del 50% dei limiti di spesa solitamente previsti per gli interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico oggetto di questa agevolazione fiscale.
La maggiorazione è disciplinata dal comma 4-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025.
Mentre il Superbonus normale scenderà al 70% l’anno prossimo e al 65% nel 2025, in questo caso l’aliquota resta quella del 110% ed è possibile utilizzare fino alla scadenza prevista le alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito. Il Superbonus rafforzato rientra infatti tra le deroghe previste dal Decreto legge n. 11 del 2023 che ha sancito la fine di queste opzioni per la maggior parte dei bonus.
Attenzione: non si tratta di un bonus accessibile a tutti, ma è previsto unicamente per gli immobili ubicati nei Comuni colpiti da eventi sismici. Per questi rappresenta una scelta alternativa rispetto al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati.
Se ricadi in questa casistica, puoi usufruirne anche nel caso in cui ricostruisci l’immobile danneggiato dal sisma o addirittura crollato in un altro sito.
Prima di proseguire, è opportuno ricordare che l’applicazione del Superbonus nelle zone d’Italia colpite da eventi sismici può avvenire in due modi:
• nella versione rafforzata è alternativo al contributo statale per la ricostruzione
• in quella che potremmo definire ordinaria è utilizzabile solo per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
In entrambi i casi l’aliquota del 110% è stata estesa fino al 31 dicembre 2025.
Questo regime particolare ha fatto sì che spesso ci fosse confusione sulla comprensione delle norme ed è per questo motivo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato diversi chiarimenti in materia.
Per chi utilizza ad esempio la seconda alternativa, ovvero il cumulo tra il contributo e l’agevolazione fiscale, l’Agenzia ha spiegato come deve essere condotta la contabilità dei lavori.
Con il comma 3 dell’art. 6 dell’Ordinanza commissariale n. 111/2020 ha ricordato che è necessario presentare un unico titolo abilitativo, redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo dei lavori.
Nel computo metrico e nel quadro tecnico economico, però, il tecnico dovrà indicare distintamente le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse invece al Superbonus.
Inoltre devono essere contabilizzate distintamente anche eventuali spese non comprese né nel contributo alla ricostruzione né nel Superbonus.
Interessante è poi la Risposta a interpello n. 563 del 26 agosto 2021: il richiedente aveva già usufruito di contributi per la ricostruzione post sisma del terremoto del 2012 in Emilia Romagna e chiedeva se potesse usufruire del Superbonus rafforzato.
Il Fisco negava ovviamente tale possibilità, avendo il contribuente già fruito dei fondi stanziati per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati. Ciò non inibiva però la possibilità di usufruire del Superbonus senza la maggiorazione del 50% dei limiti di spesa.
Chiarito dunque che del Superbonus rafforzato possono usufruire unicamente i fabbricati colpiti da eventi sismici, vediamo adesso in quali aree geografiche devono trovarsi.
Possono usufruirne gli immobili ubicati nei Comuni:
• colpiti da eventi sismici successivi all’anno 2008, nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
• relativi al terremoto dell’Aquila e aree circostanti (2009)
• colpiti dal terremoto di Amatrice e zone limitrofe (2016)
• ubicati al di fuori delle zone sismiche colpite (fuori cratere) per gli edifici che dispongono di una scheda AeDes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica).
La scheda Aedes è stata introdotta a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e serve per:
• effettuare il rilevamento speditivo dei danni
• definire i provvedimenti di pronto intervento
• valutare l’agibilità post sismica degli edifici.
Nel caso della richiesta di Superbonus rafforzato, la scheda deve dimostrare quindi la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio e l’evento sismico.
Gli adempimenti previsti per poter usufruire di questa agevolazione sono gli stessi richiesti per il Superbonus tradizionale.
In più, però, poiché si tratta di una scelta per la quale si può optare in alternativa a un’altra agevolazione, è necessario esprimere la rinuncia a quest’ultima.
Pertanto, se hai i requisiti per ottenere questo bonus, il professionista incaricato (architetto, ingegnere o geometra) sarà obbligato a trasmettere al Commissario Straordinario, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, una tua dichiarazione.
In questa dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 (in sostanza un atto notorio), quale proprietario dell’immobile dovrai esprimere proprio la tua intenzione a rinunciare ai contributi per la ricostruzione.
Per l’Agenzia delle Entrate, questa dichiarazione rappresenta una condizione essenziale per usufruire del Superbonus rafforzato.
In ogni caso, è stata offerta l’opportunità di avere dei ripensamenti sulla decisione. Infatti, a seguito dell’Ordinanza commissariale n. 142\2023, è stata introdotta la possibilità di trasmettere la revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo.
La rinuncia al Superbonus rafforzato poteva però essere comunicata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettere entro 150 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’Ordinanza, il 30 maggio 2023. Pertanto, i termini sono ormai scaduti da alcuni giorni.
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2 Commenti. Nuovo commento
sono proprietario insieme ai figli di un piccolo condominio ho tutti i requisiti per accedere al superbonus rafforzato avendo subito danni dal terremoto di Ancona del 9 novembre 2022 e disponendo della scheda AeDES con inagibilità parziale e rinuncio al contributo, io e il mio tecnico non sappiamo a chi inviare questi documenti in quanto pur essendo nel comune di Ancona stato dichiarato lo stato di emergenza non è stato ancora nominato il commissario nè esiste una struttura ne una piattaforma dove caricare detti documenti.
Non essendo della zona, non conosco la situazione e non saprei come aiutarvi. Le consiglio di rivolgersi al comune di Ancona che gestisce l’erogazione del contributo.