Decreto Stop Cessione convertito in legge

Il decreto Stop Cessione è stato approvato dal Senato con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti ed è quindi stato convertito in legge.

Foto di Siggy Nowak da Pixabay

Stop cessione crediti: cosa prevede il Decreto 11/2023

Lo scorso 16 febbraio è stato presentato in Consiglio dei Ministri un decreto legge con il quale il Governo ha messo fine in maniera definitiva alla cessione del credito e allo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi.

Il giorno dopo, 17 febbraio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrato in vigore. Pertanto, proprio da quel giorno non esistono più lo sconto in fattura e la cessione del credito come alternativa alle detrazioni fiscali per poter usufruire dei bonus edilizi.

I media hanno spesso parlato genericamente di uno stop al Superbonus (e di fatto è così), ma in realtà la misura riguarda tutti i bonus fiscali per l’edilizia.

In questi due mesi, durante l’iter per la conversione in legge, il decreto è stato oggetto di diversi emendamenti per poi essere approvato ieri dalla Camera con 172 voti favorevoli e 114 contrari. Oggi è arrivato l’OK definitivo del Senato e quindi è stato convertito in legge.

Quali agevolazioni sono interessate dallo stop cessione crediti?

Le misure del Decreto 11/2023 non riguardano come detto soltanto il Superbonus ma anche le altre agevolazioni per l’edilizia, quindi:
• interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione)
• efficienza energetica (ecobonus)
• misure antisismiche (sismabonus)
• impianti fotovoltaici
colonnine di ricarica auto elettriche
barriere architettoniche.

Deroghe allo stop cessione crediti

Dal 17 febbraio scorso dunque non è più possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ma i bonus edilizi possono essere fruiti solamente in dichiarazione dei redditi come detrazione IRPEF.

Esistono però alcune deroghe, previste per quei lavori le cui procedure siano già state avviate.
Dobbiamo distinguere, a tale proposito, i lavori oggetto di Superbonus e quelli oggetto invece di altre agevolazioni.

Per i lavori di Superbonus, è necessario alla data del 16 febbraio:
• aver presentato la CILA-S
• in caso di condomìni, oltre ad aver presentato la CILA-S avere anche la delibera di approvazione dell’assemblea
• per gli interventi di demolizione e ricostruzione, aver presentato la richiesta del titolo autorizzativo.

Per i lavori oggetto di altri bonus, è necessario alla data del 16 febbraio:
• aver presentato il relativo titolo abilitativo
• per gli interventi in edilizia libera, aver iniziato i lavori.

Su quest’ultimo punto era emersa subito una anomalia: mentre per tutti i tipi di lavori era necessario aver presentato il titolo abilitativo ma non si faceva richiesta esplicita che i lavori fossero stati iniziati, nel caso di quelli di edilizia libera oggetto di bonus ordinari si specificava che i lavori fossero già incominciati. Non era chiaro, tra l’altro, in che modo ciò dovesse essere dimostrato. A questi dubbi ha posto rimedio un emendamento di cui ti ho parlato in questo articolo.

Ulteriori deroghe sono previste per chi realizza interventi agevolati con tutti i bonus edilizi su:
case popolari
• immobili delle ONLUS o associazioni del terzo settore
• immobili situati nel cratere sismico e nell’area colpita dall’alluvione delle Marche.
Si deroga inoltre anche per tutti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con il Superbonus o con il bonus 75%.

Per le agevolazioni riguardanti invece gli acquisti (immobili ristrutturati e sismabonus acquisti), era necessario entro il 16 febbraio:
• aver stipulato l’atto di acquisto
• in alternativa, aver registrato il preliminare.

Un ulteriore emendamento ha esteso la possibilità al caso in cui il costruttore abbia richiesto il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto.

Ridotta la responsabilità solidale dei cessionari

Per sbloccare i crediti già in gioco ma incagliati, il Decreto 11 contiene alcune indicazioni in base alle quali chi ha acquistato i crediti può ritenersi indenne da responsabilità in caso di frodi.

È sufficiente dimostrare di avere acquisito una serie di documenti, in buona sostanza gli stessi già richiesti dalle banche per l’acquisto dei crediti.

L’elenco è dettagliato nel comma 6-bis aggiunto all’art. 121 del Decreto Rilancio:
titolo abilitativo o, in caso di interventi di edilizia libera, autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestato che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili
notifica preliminare ASL, oppure, se non prevista dalle norme, relativa autocertificazione che lo attesti
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi o, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento (?)
• fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse
asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle spese, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici
• nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese
• per gli interventi di efficientamento, la documentazione prevista dal decreto del 6 agosto 2020 Requisiti tecnici – Ecobonus, oppure, per gli interventi per i quali uno o più dei documenti indicati dal decreto non risultino dovuti, la relativa autocertificazione che lo attesti
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute rilasciato da un CAF o da professionisti abilitati
attestazione rilasciata dai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, del rispetto dei relativi obblighi di verifica della clientela ed eventuale segnalazione di operazioni sospette.

In alternativa, altri documenti che provino la buona fede.

Altre novità inserite nel Decreto Stop Cessione

La conversione in legge del decreto ha rappresentato l’occasione per chiarire altri aspetti relativi all’applicazione dei bonus edilizi.

Il Superbonus 110% per le unifamiliari è stato prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023, per coloro che al 30 settembre 2022 abbiano realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per le spese sostenute nel 2022 per lavori oggetto di superbonus, è stata concessa ai contribuenti la possibilità di optare (in maniera irrevocabile) per una detrazione in 10 anni.

I soggetti che hanno invece acquisito crediti di imposta derivanti dalle opzioni di sconto e cessione del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 possono utilizzarli in compensazione in 10 anni, anziché in 4. Ciò vale non solo per il superbonus, ma anche per il bonus 75% barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisto.

È stato poi chiarito che se dopo il 16 febbraio 2023 si presenta una variante rispetto a un titolo abilitativo presentato o richiesto prima di tale data, si può continuare a optare per sconto o cessione. Fa fede infatti la data di presentazione del titolo originario.

Chi non è riuscito a effettuare la comunicazione per la cessione entro il 31 marzo, ha tempo fino al 30 novembre con la remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro.

Perché è stato deciso lo stop cessione crediti

Sia il ministro dell’economia, Giorgetti, che la presidente del consiglio, Meloni, hanno più volte spiegato che la decisione di abolire per sempre la cessione del credito e lo sconto in fattura è dovuta ai costi eccessivi della misura sulle finanze dello Stato.

A prova di ciò, hanno fatto riferimento a un costo pro-capite per gli italiani di 2.000 euro (senza però fare alcun riferimento ai dati rilevati da ENEA in questi anni sui vantaggi dovuti all’efficientamento energetico nonché alla crescita del PIL dovuta al rilancio di un settore strategico come l’edilizia).

Si è parlato anche di una necessità di porre un contrasto alle frodi, ma anche qui tacendo il fatto che la stragrande maggioranza di queste è stata perpetrata grazie a una agevolazione come il bonus facciate, priva di un tetto di spesa e di regole stringenti come quelle del Superbonus.

Qualcuno pensa addirittura ci sia un disegno già deciso per abolire i bonus nella forma attuale perché il governo Meloni avrebbe allo studio nuove agevolazioni… Ma la domanda allora è: se c’era già questa intenzione, a che pro introdurre le novità del decreto aiuti quater che hanno ridisegnato il Superbonus?

Per fare solo un esempio: un proprietario di unifamiliare con reddito inferiore a 15.000 euro non potrà mai accedere al Superbonus dal 17 febbraio 2023 non avendo sufficiente capienza fiscale. Perché allora inserire questi nuovi paletti, se c’era già l’intenzione di abolire la cessione?

Piuttosto, credo che la decisione sia stata presa in fretta e furia e come sempre la gatta frettolosa fa i gattini ciechi per cui potrebbe rivelarsi davvero dannosa.
Staremo a vedere. Nonostante le modifiche subite, che cambieranno ancora le regole in corso, restano molti punti critici.

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(Prima pubblicazione 20 febbraio 2023)




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