In vigore da ieri il secondo decreto attuativo per l’edilizia della Riforma Madia, il n. 222 del 2016, detto SCIA 2, che introduce alcune importanti novità.
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In vigore da ieri il secondo decreto attuativo per l’edilizia della Riforma Madia, il n. 222 del 2016, detto SCIA 2, che introduce alcune importanti novità.
La legge 124 del 2015 è nota anche come Riforma Madia della pubblica amministrazione, dal nome della ministra promotrice.
Di recente, la Corte Costituzionale ha bocciato alcune parti della legge, tuttavia prosegue l’iter di attuazione delle altre.
In particolare, per l’edilizia, l’attuazione si esplica attraverso due decreti:
• il decreto SCIA 1, il n. 126, entrato in vigore il 28 luglio 2016
• il decreto SCIA 2, il n. 222, entrato in vigore ieri, 11 dicembre 2016.
Questi decreti determineranno molti cambiamenti nell’ambito delle procedure amministrative necessarie per eseguire interventi edilizi. La conseguenza principale saranno infatti alcune importanti modifiche del Testo Unico dell’Edilizia.
Il primo decreto attuativo della Riforma Madia sancisce l’obbligo per i Comuni di adottare una modulistica unificata per la SCIA, uniforme in tutto il territorio nazionale.
Per presentare una SCIA o altri titoli autorizzativi, il richiedente deve infatti utilizzare moduli appositamente predisposti, compilandoli in tutte le loro parti.
I modelli variano di solito da Comune a Comune. Uno degli obiettivi principali della semplificazione è quello di renderli omogenei in tutta la Penisola, per facilitare la vita a cittadini, imprese e professionisti.
Allo stato attuale tali modelli unificati non sono ancora stati predisposti. Il decreto stabilisce comunque che gli enti debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco dei documenti obbligatori da presentare a corredo della SCIA.
Per ogni documento richiesto, la pubblica amministrazione deve indicare i riferimenti normativi che ne impongono l’obbligo. Tale adempimento è stato inserito per evitare richieste indebite da parte degli enti.
Infatti, il decreto stabilisce anche un regime sanzionatorio per i dipendenti pubblici inadempienti, con punizioni che possono arrivare fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.
Le amministrazioni avranno tempo per adottare i modelli unificati fino al primo gennaio 2017, data in cui entreranno definitivamente in vigore.
Per il privato, il decreto stabilisce che i lavori possano iniziare immediatamente dopo la presentazione della SCIA solo qualora non siano necessari atti di assenso presupposti. In caso contrario, bisognerà allegare alla segnalazione tutti i documenti necessari a ottenere tali atti di assenso, che il Comune provvederà a inoltrare alle amministrazioni competenti. Solo dopo l’ottenimento degli atti di assenso si potrà dare inizio ai lavori.
Ricordo che gli atti di assenso presupposti sono i seguenti:
• nulla osta e pareri preventivi necessari per eseguire lavori su immobili vincolati (come autorizzazione paesaggistica, nulla osta della Soprintendenza, ecc.)
• autorizzazioni preventive necessarie per ottemperare a particolari normative (ad es. autorizzazione sismica, certificato di prevenzione incendi, ecc.).
Il decreto sancisce inoltre l’obbligo da parte dell’amministrazione di rilasciare una ricevuta, anche per via telematica, al momento della presentazione.
Da tale ricevuta si dovranno evincere:
• i tempi entro cui l’amministrazione deve rispondere al cittadino
• i tempi entro cui si forma il silenzio assenso e si può dare avvio all’inizio dei lavori.
Le novità più interessanti per l’edilizia sono contenute però nel decreto SCIA 2, entrato in vigore ieri.
Il decreto estende l’ambito della cosiddetta attività edilizia libera, cioè degli interventi per realizzare i quali non è necessario alcun permesso o comunicazione.
Gli interventi realizzabili liberamente saranno i seguenti:
• manutenzione ordinaria
• installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw
• eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
• realizzazione di opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato e che abbiano carattere geognostico, a esclusione di attività di ricerca di idrocarburi
• movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi quelli su impianti idraulici agrari
• installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
• pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità, se stabilito dal Comune, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
• installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici
• realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Scomparirà così la CIL, Comunicazione di Inizio Lavori semplice, e resterà in vigore solo quella asseverata, che richiede il ricorso a un tecnico abilitato.
Scomparirà anche la DIA, Denuncia di Inizio Attività, in quanto gli interventi con essa realizzabili saranno assorbiti dalla SCIA.
Pertanto, resteranno in vigore unicamente tre pratiche:
• CILA
• SCIA o super SCIA
• Permesso di Costruire.
Un’altra novità importante di questo decreto è la redazione di una tabella sinottica contenente:
• l’elenco degli interventi edilizi possibili
• per ciascuno di essi la relativa procedura autorizzativa
• i richiami normativi di riferimento.
Per rendere davvero omogenea in tutta Italia questa tabella, verrà redatto anche un glossario unico, contenente le definizioni, uguali per tutti, degli interventi edilizi.
Il glossario, messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture, dovrebbe entrare in vigore entro il 10 gennaio 2017.
Si tratta di uno strumento importante per i professionisti del settore (architetti, ingegneri e geometri), poichè oggi , per lo stesso intervento, gli uffici tecnici di Comuni diversi possono richiedere procedure differenti.
Ciò determina confusione, ritardi, difficoltà operative che rendono difficile offrire un servizio soddisfacente al committente.
Cambia la procedura anche per ciò che riguarda la richiesta del certificato di agibilità.
Non sarà più necessario attendere il rilascio del documento dal Comune, ma si potrà procedere con una Segnalazione Certificata di Agibilità, ovvero con una asseverazione del tecnico.
(Prima pubblicazione 28 luglio 2016)
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11 Commenti. Nuovo commento
La tabella sinottica contenente “l’elenco dei possibili interventi edilizi possibili” non riferisce nulla in merito al titolo abilitativo necessario per il completamento delle rifiniture di fabbricati realizzati al rustico, definiti volumetricamente, e legittimamnete realizzati, ed inoltre non si capisce perchè al punto n.3 “Manutenzione straordinaria (leggera)” nel definire gli elementi costitutivi riporta il concetto di SAGOMA che al contrario l’art. 3 del DPR 380/2001 ha eliminato.-
No al paesaggistico X le opere temporanee lo approveranno o sarà solo una leggenda?
Il Governo ha approvato definitivamente il decreto sulla paesaggistica, proprio qualche giorno fa. Si attende ora la pubblicaizone in Gazzetta.
Ma il decreto sulla paesaggistica semplificata non è ancora stato pubblicato? Il mio comune mi dice che il decreto scia 2 non sostituisce la paesaggistica anche se il mio impianto fotovoltaico non ricade in zona a ma comunque ha il vincolo Galasso chi ne capisce niente
Il decreto non è più stato pubblicato, per cui le norme attualmente in vigore sono quelle descritte in questo articolo: http://www.guidaxcasa.it/autorizzazione-paesaggistica/
Che fine ha fatto lo schema di DPR – Regolamento individuazione interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica?
Effettivamente se ne sono perse le tracce: nonostante l’approvazione di tutte le parti, non è mai stato pubblicato in Gazzetta.
Ma per fotovoltaico in zona con vincolo paesaggistico ma che non ricade in centro storico il decreto scia2 è applicabile?
Sì, si tratta di un intervento esente da autorizzazione paesaggistica.
Di sicuro un buon passo avanti. Sono un tecnico che opera nel privato ed ovviamente ogni novità o semplificazione è bene accettata. Ma non capisco che fine ha fatto la semplificazione paesaggistica ?
Il decreto sull’autorizzazione paesaggistica semplificata non è stato ancora pubblicato.