Dal 26 gennaio è on line il sito ENEA per le comunicazioni relative ai lavori di efficientamento energetico terminati dal primo gennaio 2024.
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Dal 26 gennaio è on line il sito ENEA per le comunicazioni relative ai lavori di efficientamento energetico terminati dal primo gennaio 2024.
Foto di Pexels da Pixabay
Dal 26 gennaio 2024 è online il sito ENEA aggiornato per l’inoltro telematico dei dati necessari per poter usufruire dei bonus per interventi di efficientamento energetico relativi a lavori conclusi nel 2024.
Se hai ultimato o ultimerai i lavori quest’anno, l’indirizzo a cui devi collegarti per effettuare la comunicazione è il seguente: https://bonusfiscali.enea.it/.
Troverai due sezioni distinte, da selezionare in base alle agevolazioni di cui intendi usufruire:
• se hai effettuato interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devi aprire la sezione bonus casa
• se hai effettuato un intervento di riqualificazione energetica che dà diritto all’ecobonus (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%).
La comunicazione ENEA, da sempre prevista per l’ecobonus, è stata estesa anche agli interventi di ristrutturazione dalla legge di Bilancio per il 2018.
L’obiettivo dell’adempimento burocratico è quello di monitorare e catalogare gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sul patrimonio edilizio esistente.
L’invio di questa comunicazione rappresenta certamente un’ulteriore responsabilità per i contribuenti, ma con questa breve guida potrai vedere come sia possibile effettuarlo in maniera semplice e veloce.
Tutti i lavori per i quali si può richiedere l’ecobonus o il super ecobonus sono soggetti all’obbligo di comunicazione al sito ENEA.
Gli interventi di ristrutturazione soggetti all’adempimento sono invece unicamente quelli che comportano un risparmio energetico. Quindi, non per tutti i lavori per i quali si usufruisce di detrazione 50% è necessaria.
A titolo di esempio posso citare:
• sostituzione di serramenti comportante riduzione della trasmittanza
• coibentazioni delle strutture opache (pareti e solai) comportante riduzione della trasmittanza
• installazione o sostituzione di impianti tecnologici
• elettrodomestici a risparmio energetico.
Per quest’ultima categoria di prodotti, l’obbligo scatta unicamente se sono collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal primo gennaio 2017.
Gli impianti tecnologici agevolati sono quelli a risparmio energetico o con utilizzo di fonti rinnovabili, come:
• collettori solari
• caldaie a condensazione
• pompe di calore
• sistemi ibridi
• microcogeneratori
• scaldacqua a pompa di calore
• generatori di calore a biomassa
• sistemi di contabilizzazione del calore
• sistemi di termoregolazione e building automation
• impianti fotovoltaici.
Gli elettrodomestici per i quali è necessario presentare la comunicazione, come indicato sul sito ENEA, sono invece:
• forni
• frigoriferi
• lavastoviglie
• piani cottura elettrici
• lavatrici
• lavasciuga
• asciugatrici.
La norma prevede che l’invio dei dati sia effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Ma qual è esattamente questa data?
Per i lavori può intendersi, a seconda dei casi, la data:
• di fine lavori, attestata dal direttore dei lavori
• di collaudo anche parziale
• della dichiarazione di conformità, quando prevista.
Per gli elettrodomestici si può considerare la data:
• del bonifico
• di altro documento di acquisto ammesso.
Per chi ha ultimato i lavori tra il primo e il 26 gennaio 2024, il termine dei 90 giorni decorre comunque dalla messa online del portale aggiornato.
Il soggetto avente diritto alle detrazioni (proprietario, affittuario, familiare convivente, ecc.) può effettuare l’invio sul sito ENEA delle informazioni richieste.
Quando i beneficiari della detrazione per gli stessi interventi sono più di uno, la pratica deve essere unica. Puoi inserire i dati anagrafici di uno qualsiasi dei beneficiari, ma devi ricordarti di spuntare poi la voce Sì nel campo Richiesta anche per conto di altri.
Se invece non ti senti in grado di fare la pratica in prima persona, puoi sempre delegare allo scopo un intermediario. Così potrai evitare gli errori.
I soggetti più idonei per questo compito sono architetti, ingegneri e geometri, magari le stesse figure che hanno seguito i lavori, visto che i dati da inserire sono prettamente di carattere tecnico.
Naturalmente anche la parcella dei professionisti incaricati di effettuare l’invio sarà detraibile.
Per effettuare la comunicazione, devi registrarti al sito, creando un apposito account, procedere all’inoltro dei dati e conservare la ricevuta rilasciata al termine della procedura, per poterla esibire in caso di eventuali controlli.
Se ti sei già registrato al portale in passato, potrai utilizzare le credenziali già in tuo possesso anche per l’accesso alla sezione dedicata alle nuove agevolazioni.
Le successive fasi prevedono l’inserimento dei dati anagrafici del beneficiario delle detrazioni e poi quelli identificativi dell’immobile, come indirizzo, dati catastali, superficie, ecc..
Al momento dell’accesso dovrai specificare se sei:
• il beneficiario
• l’intermediario.
Successivamente dovrai compilare una scheda descrittiva dei lavori effettuati. Gli interventi agevolabili sono indicati tutti, a te toccherà ovviamente selezionare dal menù a tendina solo quello/i di tuo interesse.
Alla fine della compilazione, tramite apposito tasto, potrai procedere all’invio dei dati. L’avvenuta trasmissione sarà confermata con la stampa dell’intero documento, che riporta la data di trasmissione e un Codice Personale Identificativo (CPID) da conservare.
In qualunque momento successivo, potrai entrare nella tua area riservata e consultare il documento o stamparne altre copie.
Se ti accorgi di aver commesso qualche errore nella pratica già inviata, niente paura. È possibile rimediare, purché tu lo faccia prima della presentazione della dichiarazione dei redditi prevista per l’anno successivo a quello della fine lavori.
Accedi allora alla tua area personale e clicca su Modifica pratica.
Dopo aver effettuato le modifiche, procedi a un nuovo invio: in questo modo la pratica precedente sarà annullata e sostituita da questa, contraddistinta da un nuovo CPID.
Conserva entrambe le ricevute, quella del primo invio e quella con le modifiche. Solo in questo modo, infatti, potrai dimostrare di aver effettuato il primo invio entro il termine di 90 giorni previsto.
Attenzione: non cliccare sul tasto Annulla pratica prima di fare le modifiche. Se lo fai, la pratica originaria risulterà cancellata e, se sono già trascorsi 90 giorni dalla fine lavori, non sarà più possibile sostituirla con un altro invio.
Con la risoluzione 46/E/2019 pubblicata il 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono gli effetti della mancata comunicazione per il bonus casa, escludendo la perdita della detrazione.
Pertanto, il mancato invio dei dati entro i termini stabiliti implica:
• la revoca dell’agevolazione per gli interventi oggetto di ecobonus
• nessuna conseguenza per quelli oggetto di bonus ristrutturazione o per il bonus mobili.
Nel primo caso è possibile comunque mettersi in regola con l’istituto della remissione in bonis, presentando la comunicazione prima della dichiarazione dei redditi e pagando una sanzione.
La revoca non è invece contemplata, come detto, per il bonus ristrutturazione e il bonus mobili, come si evince dall’art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, dove sono elencati appunto i casi di diniego dell’agevolazione.
(Prima pubblicazione 22 novembre 2018)
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33 Commenti. Nuovo commento
Salve,
qualche dubbio riguardante la compilazione della pratica ENEA per gli elettrodomestici dei bonus mobili:
1. Elettrodomestici comprati a dicembre 2023 -> ad oggi 2024 la ristrutturazione non è ancora terminata. Dato che la data fine lavori per il bonus mobili combacia con la data del pagamento del bonifico, la pratica ENEA va aperta con data fine lavori nel 2023?
2. Superficie utile: si intendono i mq dell’appartamento? Con o senza balconi? Prima o dopo la ristrutturazione? devono essere precisi?
3. Unità immobiliari (Numero totale delle unità immobiliari dell’edificio alla fine dei lavori): trattandosi di un appartamento in condominio va riportato “1”?
1. Sì.
2. E’ un dato indicativo, non è necessario essere precisi.
3. Sì.
Buongiorno arch. Granata,
a suo parere per un intervento bonus casa 50% con Scia e inizio lavori del novembre 2022, è possibile la cessione del credito a chi ha capienza e paga effettivamente i lavori , visto il DL 212 del 29 dicembre 2023 il quale non modifica il DL 11/2023 , che proprio nel Art 2 comma 2 e 3 prevede che chi ha presentato una pratica prima dell’entrata in vigore del decreto in questione quindi 17 febbraio 2023 mantiene il diritto alla cessione e allo sconto in fattura per tutto il 2024 per il 110 ma anche per TUTTI gli altri bonus edilizi.? Ci sono purtroppo pareri discordanti anche tra esperti fiscalisti. La ringrazio molto.
Certo che è possibile! Non capisco sinceramente le motivazioni di chi ritiene il contrario…
salve.
Per l’installazione di un nuovo condizionatore senza sostituzione di un modello precedente, per ottenere la detrazione al 50% bisogna fare cmq la dichiarazione ad enea? Grazie
Sì.
Buonasera, sto compilando una pratica di bonus casa per installazione di caldaia a condensazione.
Al punto building automation, il portale mi impone di indicare almeno una delle opzioni presenti. Come proseguire se non sono stati installati sistemi di building automation?
Grazie in anticipo. Saluto cordialmente
Non mi risulta che il portale “imponga”… se i dispositivi di building automation non sono stati installati, quella parte si omette.
Comunicazione ENEA per elettrodomestici (separata da quella condizionatore con pompa di calore già fatta).
Per gli elettrodomestici si può considerare la data di fine lavori quella del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Invece come data di inizio lavori?
Sempre quella del bonifico o rimetto quella di inizio lavori aria condizionata (non so se però corretta)
La data in cui sono iniziati i lavori, quindi quella dell’installazione del climatizzatore.
buongiorno mi son registrato in febbraio come Asseveratore nel portale per le detrazioni fiscali 110%; avendo usufruito anch’io delle agevolazioni 110%, con accesso SPID il portale mi riconosce come beneficiario e non riesco a modificarlo in asseveratore. Ho provato a contattare il servizio clienti ma senza successo. Come posso fare?
Luca
Purtroppo non so come aiutarla, sicuramente è un limite del sistema. Spero nel frattempo sia riuscito a contattare l’assistenza.
Buongiorno. Ho inviato l’asseverazione all’ENEA. Ora la banca (per le opere trainanti condominio) mi chiede di aggiungere un documento quindi devo modificare la pratica. Il codice ASID rimane lo stesso? Le banche dei privati per le opere trainate non mi hanno chiesto questo documento e hanno provveduto alla cessione del credito.
Ora che succede se Enea mi comunica un altro codice ASID? mi trovo con alcune pratiche con un codice e altre con quello nuovo?
Per quanto ne so non è possibile integrare una pratica Enea, ma è possibile annullarla e sostituirla, per cui sì, avrà un nuovo codice.
Credo però che la cosa si possa comunicare alla banca e risolvere in questo modo.
sono un installatore e sto applicando lo sconto in fattura del 50% per la sostituzione della caldaia ad un mio cliente. In questo caso la detrazione spetta direttamente all’azienda e la comunicazione all’EnEa deve essere fatta come intermediario o come asseveratore?
La detrazione deve inviarla il cliente che opta per lo sconto, non la ditta che lo concede.
La distinzione tra intermediario e asseveratore è solo per il 110%.
Nel registrarsi sul portale Enea sono previsti i profili dell’Intermediario e dell’Asseveratore e l’uno esclude l’altro. Ma se un tecnico si trova, come sicuramente accadrà nella maggioranza dei casi, a dover ricoprire entrambe i ruoli, secondo quale profilo dovrebbe fare la registrazione? Oppure non possono coincidere le due figure (il che mi sembrerebbe paradossale)?
Se il tecnico ricopre entrambi i ruoli può creare due account.
come Le ho accennato in altra occasione, ho terminato la sostituzione di una calderina vecchia con una nuova a condensazione. A questo punto ho la fattura relativa, la ricevuta del bonifico con cui l’ho pagata, il certificato di conformita e quello di collaudo effettuato dal tecnico; a questo punto per ottenere il rimborso del 50% cosa devo fare, e a chi devo mandare o far sapere che ho finito. Avendo 82 anni non mi interessa tanto uno sconto sulle tasse future quanto il rimborso. La saluto e La ringrazio
Mi dispiace, ma purtroppo il “rimborso” non esiste. Si può scegliere tra detrazione fiscale, sconto in fattura e cessione del credito. Sconto o cessione avrebbe dovuto opzionarli prima di pagare, in modo da versare la metà dell’importo fatturato. Ora non le resta che usufruire della detrazione, inserendo questi dati in dichiarazione dei redditi.
Lo prenda come buon augurio per i prossimi 10 anni. 🙂
Grazie, è stata gentilissima… l’articolo è molto utile
Salve Architetto,
vorrei avere un suo consiglio.
Ho aperto una CILA a fine 2018 (primi di dicembre) per ristrutturazione del mio appartamento (prima casa) e ad oggi (maggio 2020) ho effettuato quasi tutti i lavori ma purtroppo, per problemi economici, non ho ancora terminato e quindi non ho potuto fare il fine lavori sapendo anche che ci sono 3 anni di tempo dall’inizio lavori quindi fino a dicembre 2021 dovrei poterlo fare. Detto questo vorrei chiederle 2 cose.
1) A febbraio 2019 ho acquistato un climatizzatore caldo/freddo a pompa di calore usufruendo dell’iva al 10% ma non ho capito come portarlo in detrazione al 50% perché in teoria da quello che leggo bisognerebbe fare una comunicazione sul sito ENEA ma entro i 90gg dal fine lavori. Solo che io come le scrivevo il fine lavori lo farò probabilmente dopo la metà del 2021 e l’acquisto invece è del 2019. Come bisogna procedere? I lavori fatti sono normale ristrutturazione no risparmio energetico, pannelli solari o altro. Sono cmq obbligato a fare una comunicazione sul sito ENEA o essendo un elettrodomestico a pompa di calore per risparmio energetico posso semplicemente inserirlo nel computo delle spese 2019 da mettere in dichiarazione per la detrazione al 50%?
2) A breve dovrei fare un nuovo intervento sulla casa e vorrei sapere se le spese che sosterrò (sempre inerenti alla pratica di ristrutturazione aperta) sono cmq detraibili al 50% anche se effettuate nel 2020. Lo chiedo solo perché (mi corregga se sbaglio) per il bonus mobili, legato sempre alla ristrutturazione, dato che la CILA è stata aperta nel 2018 invece valgono solo gli acquisti fatti nel 2019 mentre per quelli sostenuti nel 2020 anche se ancora la ristrutturazione non è finita e quindi non è stato fatto il fine lavori non è possibile ottenere la detrazione del 50%. Grazie in anticipo per la risposta.
Gen.le sig. Saverio,
per consulenze personalizzate, deve effettuare qui la richiesta: https://www.guidaxcasa.it/richiedi-consulenza-le-detrazioni/
Grazie Carmen della risposta. Io e lei ci siamo intesi “quasi subito”.
Fosse così anche per le altre cose della vita!
Buon pomeriggio.
Grazie a lei. 🙂
Non era per far polemiche, ma la mia osservazione era intesa che non ci fosse perdita di tempo da parte dell’acquirente e cioè che se proprio bisogna farla questa comunicazione, che sia fatta d’ufficio dalle ditte venditrici.
Ora invece (a parte qualche categoria che Lei cita) l’acquirente si deve arrangiare e cercare il commercialista o l’architetto che fa questa comunicazione: non critico chi si fa pagare (è giusto perchè è il loro lavoro), ma sottolineo che viene buttata via qualche mezza mattinata per una cosa che già al momento dell’acquisto può essere risolta.
Cordiali saluti.
Ho capito il suo risentimento che è giusto. Ma proviamo a ribaltare il punto di vista: se fossero obbligato a farlo le ditte, per pochi euro in più, la perdita di tempo sarebbe per loro visto che non si tratta di un lavoro di loro competenza.
Cmq, sono sicura che molte ditte si adopereranno per offrirlo come servizio in più, come già avviene per infissi e caldaie.
Tutto ha un prezzo, e quindi le ditte venditrici potrebbero caricare la fattura di altri 50 Euro (che poi 25 Euro saranno recuperati dall’acquirente nei 10 anni).
Queste incombenze stanno facendo girare e far perdere tempo a parecchie persone (c’è chi compilando queste informazioni si fa pagare).
Ora a noi serve solo semplicità e chiarezza.
Speriamo.
Non capisco la sua osservazione… Prima dice che le ditte potrebbero farsi pagare per la comunicazione, poi critica chi lo fa. Le ditte non possono essere obbligate, ma se vogliono offrirlo come servizio in più, possono farlo (ci sono molti serramentisti ad es. che già lo fanno). Il contribuente, se non trova la ditta disponibile, può sempre rivolgersi a un altro intermediario, ad es. un architetto, ovviamente pagando perchè il lavoro va retribuito.
Sul fatto che si tratta di una complicazione in più, nulla da eccepire.
Sempre imcombenze in più. Non era più semplice nel caso di elettrodomestici e impianti tecnologici che ci pensasse la ditta venditrice dopo aver emesso la fattura al cliente? Penso alle persone anziane o che non sanno usare il computer e internet: devono sempre chiedere aiuto.
Troppa burocrazia cosa porterà?
E’ vero che c’è troppa burocrazia, ma non sarebbe neanche giusto scaricarne il peso sulle ditte venditrici. Anche loro hanno già troppe incombenze.
Ottimo articolo informativo,
Grazie.
Grazie a lei.