Il decreto Sblocca Cantieri ha modificato il Testo Unico dell’Edilizia per la parte riguardante la realizzazione di interventi strutturali in zone sismiche.
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Il decreto Sblocca Cantieri ha modificato il Testo Unico dell’Edilizia per la parte riguardante la realizzazione di interventi strutturali in zone sismiche.
Tra le novità introdotte nel settore dell’edilizia privata dal decreto Sblocca Cantieri (decreto legge 32 del 18 aprile 2019), spiccano alcuni aspetti riguardanti la realizzazione di interventi strutturali nelle zone sismiche.
Vi ricordo che le zone sismiche sono le quattro zone in cui è suddiviso il territorio italiano, in base al loro grado di pericolosità e di rischio sismico:
• S1, la più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti
• S2, area in cui possono verificarsi forti terremoti
• S3, dove possono verificarsi forti terremoti, ma raramente
• S4, la meno pericolosa, poiché, in base ai dati storici, si può ragionevolmente affermare che i terremoti sono rari.
Il decreto, che ha iniziato il suo iter di conversione in legge al Senato, ha apportato alcune modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (d. P.R. 380/01), riguardanti in particolare il deposito del progetto strutturale delle costruzioni.
Le troviamo inserite nell’art. 3, intitolato proprio Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
Le novità si concentrano in particolare su due aspetti:
• la semplificazione delle procedure burocratiche
• una nuova classificazione degli interventi in base alla loro rilevanza per la pubblica incolumità.
Prima delle modifiche, il TUE parlava di opere strutturali facendo riferimento unicamente alle costruzioni realizzate in:
• conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
• acciaio.
Il DM 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), non poteva porre rimedio a questa mancanza, a causa del suo rango legislativo inferiore rispetto al Testo Unico.
Lo Sblocca Cantieri elimina invece la specificazione, aprendo di fatto (e finalmente) anche alla progettazione strutturale con altri materiali, come il legno, il cui uso si sta molto diffondendo anche nel nostro Paese.
Per quanto riguarda i progetti di costruzioni in zone sismiche, di cui parla l’art. 93 del TUE, sono stati modificati i commi 3 e 4 che ora citano espressamente le NTC.
In caso di realizzazione di opere strutturali, il costruttore è tenuto a denunciare l’inizio dell’attività allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune.
Rispetto al passato, il Comune non sarà tenuto a tramettere a sua volta la denuncia al competente ufficio regionale. Dovrà invece rilasciare l’attestazione dell’avvenuto deposito, che sarà quindi l’unico documento da conservare in cantiere.
Le nuove norme rendono più semplici le procedure anche dal punto di vista della carta da produrre.
Viene infatti abolito l’obbligo di consegnare tre copie cartacee non solo del progetto delle strutture, ma anche della relazione a struttura ultimata. Sarà quindi sufficiente presentarne solo una.
La relazione a struttura ultimata è un documento che il direttore dei lavori deve presentare entro 60 giorni dall’ultimazione delle opere strutturali, per attestare che siano state realizzate nel rispetto delle norme previste.
Le novità più interessanti sono contenute in un nuovo articolo introdotto, il 94 – bis, intitolato Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
Per individuare il tipo di pratica necessaria per la realizzazione di un’opera strutturale, gli interventi sono classificati in tre distinte tipologie:
• rilevanti per la pubblica incolumità
• di minore rilevanza per la pubblica incolumità
• privi di rilevanza per la pubblica incolumità.
Sono considerati rilevanti:
• gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico realizzati nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2
• le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche
• gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico.
Rientrano tra gli interventi di minore rilevanza:
• gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3
• le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti
• le nuove costruzioni non complesse.
Sono infine considerati privi di rilevanza quegli interventi che per le loro peculiari caratteristiche e per la destinazione d’uso non rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità.
Soltanto per gli interventi rilevanti è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, ovvero quelli di minore rilevanza o privi di rilevanza, dovranno invece essere istituiti controlli, anche a campione.
Ovviamente, per capire quali interventi rientrano in ciascuna categoria, dovremo attendere le linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le quali poi le varie Regioni potranno pubblicare elenchi dettagliati.
Un’altra novità riguarda il collaudo statico delle opere strutturali realizzate nelle zone sismiche.
Il decreto Sblocca Cantieri alleggerisce infatti le pratiche necessarie per gli interventi considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza per la pubblica incolumità.
Per lavori di questo tipo, il collaudo richiesto solitamente dopo l’ultimazione dei lavori potrà essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
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