Il Decreto Salva Superbonus è stato approvato in Senato terminando il suo percorso parlamentare senza modifiche rispetto al testo originario.
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Il Decreto Salva Superbonus è stato approvato in Senato terminando il suo percorso parlamentare senza modifiche rispetto al testo originario.
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Decreto Salva Superbonus o semplicemente Decreto Superbonus è il modo in cui è stato denominato dalla stampa il decreto legge n. 212 del 28 dicembre 2023.
Contiene Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Quindi non riguarda soltanto il Superbonus ma anche altri bonus edilizi.
Negli ultimi anni, le novità relative a questa materia erano state inserite nella Legge di Bilancio o, al più, nel Milleproroghe. Questa volta invece il Governo ha deciso di emanare un provvedimento ad hoc.
Come tutti i decreti legge, anche il Salva Superbonus ha dovuto essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. A differenza di quanto avviene però di consueto, questo provvedimento non ha subito durante l’iter parlamentare alcuna modifica o integrazione.
Il testo è scarno (4 articoli) ma pregno di contenuti e novità (purtroppo non tanto positive). In questo articolo te li illustrerò in dettaglio.
Per poter usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale per il superbonus è necessario procedere attraverso SAL (stati di avanzamento lavori). Ogni SAL deve essere pari ad almeno il 30% dell’importo complessivo dei lavori, per cui possono essercene massimo due più uno stato finale.
Se i lavori non sono portati al termine, il contribuente che ha fruito della cessione del credito per i precedenti SAL è tenuto a restituire le somme percepite.
La norma inserita nell’articolo 1 del decreto è una sorta di sanatoria grazie alla quale ciò non avverrà, anche nel caso in cui i lavori venissero interrotti e non ultimati, persino nel caso in cui non si raggiunga il miglioramento di due classi energetiche per gli interventi di ecobonus.
Non si fa menzione però di cosa dovrebbe accadere per gli interventi di sismabonus…. Ci si attendeva un chiarimento in corso di conversione del decreto, invece tutto continua a tacere.
Il recupero permane nel caso in cui venga riscontrato che non sono stati rispettati gli altri requisiti e adempimenti previsti. (Tra questi anche la mancata riduzione del rischio sismico? Non è dato saperlo).
Altro problema che non è stato risolto è il diverso trattamento riservato a chi ha fruito del Superbonus come detrazione IRPEF. Per questi non c’è alcuna sanatoria, anche se il Governo si riserva di affrontare l’argomento in una eventuale norma ad hoc. Se vuoi essere aggiornato in tempo reale su questo argomento, segui allora le mie pagine Facebook e Twitter e iscriviti ai miei canali WhatsApp e YouTube.
Infine, non c’è stata la richiesta proroga del 110%, per cui dal primo gennaio 2024 il superbonus scende al 70%.
Per venire incontro ai contribuenti che non fossero in grado di sostenere le spese relative alla parte non coperta dal bonus, il Governo ha quindi stanziato un contributo. La somma potrà essere richiesta per le spese effettuate dal primo gennaio al 31 ottobre 2024 dai contribuenti:
• con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro
• che abbiano ultimato entro il 31 dicembre del 2023 almeno il 60% dei lavori.
Non conosciamo al momento l’entità di tale contributo, ma solo che non sarà tassato e che verranno resi noti maggiori dettagli con apposito provvedimento ministeriale.
Il fondo previsto allo scopo è la parte residua e non utilizzata del Fondo Indigenti stanziato nel 2023 per coprire la parte residua del superbonus 90%, sempre per i contribuenti con reddito basso.
Tra gli interventi esclusi dal decreto Stop Cessioni erano compresi anche quelli di demolizione e ricostruzione rientranti in piani di recupero o rigenerazione urbana. Il decreto pone ora un freno a questa possibilità, che viene limitata unicamente agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali sia stato presentato il relativo titolo abilitativo prima della sua entrata in vigore (30 dicembre 2023).
Il secondo comma riguarda invece gli interventi realizzati nei Comuni colpiti da eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per questi è in vigore un regime speciale, rientrante nel cosiddetto superbonus rafforzato, che prevede la scadenza del 110% al 31 dicembre 2025.
Coloro che presenteranno i titoli abilitativi dopo la data di entrata in vigore del decreto sono tenuti a stipulare, entro un anno dal termine dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali.
L’articolo 3 sferra un duro colpo al bonus barriere architettoniche 75%, il cui uso è stato a volte, come scritto nel comunicato stampa di presentazione del decreto, obiettivamente improprio.
Il bonus viene limitato esclusivamente agli interventi aventi a oggetto:
• scale
• rampe
• ascensori
• servoscala
• piattaforme elevatrici.
Ne restano quindi fuori tutti quegli interventi su infissi, bagni, porte, pavimenti, per i quali bonus era stato un vero e proprio motore durante tutto quest’anno.
Il decreto chiarisce anche che il rispetto dei requisiti deve essere attestato mediante una asseverazione a firma di tecnico abilitato.
In precedenza, la circolare 17 del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate aveva semplicemente parlato di attestazione, senza neanche chiarire da chi dovesse essere rilasciata. Pertanto, lo scorso anno, il rispetto dei requisiti era stato spesso attestato dagli stessi installatori o fornitori dei beni.
Aspetto ancora più importante è la forte limitazione al ricorso a sconto o cessione che, a partire dal primo gennaio di quest’anno, resta solo per:
• condomìni a prevalente destinazione abitativa, in relazione agli interventi effettuati sulle parti comuni
• in tutti i casi, se il richiedente ha un reddito non superiore a 15.000 euro, è proprietario o gode di un diritto reale sull’immobile e questo è adibito ad abitazione principale
• in tutti i casi, senza limite di reddito, se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92.
Sono fatti salvi i casi in cui, ovviamente, le attività sono state già avviate al momento dell’entrata in vigore del decreto. Si tratta quindi di:
• interventi per i quali risulta presentato il titolo abilitativo
• per gli interventi di edilizia libera, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un contratto tra le parti per la fornitura di beni e servizi e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Alla luce dell’esame del decreto legge pubblicato pochi giorni fa appare evidente l’intento di questo Governo di affossare il più possibile il ricorso alle agevolazioni fiscali per l’edilizia.
Tutto ciò si scontra però con la necessità di allineare il patrimonio edilizio agli obiettivi europei di efficientamento energetico nonché con quella di renderlo più sicuro in un Paese a forte rischio di calamità naturali.
Volendo essere positivi, non ci resta che auspicare che, al posto delle vecchie agevolazioni fiscali, venga presto avviato un programma di misure adeguate per l’edilizia per raggiungere questo obiettivo.
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