Decreto Prezzi per bonus edilizi: i valori massimi non sono onnicomprensivi

Pubblicato e in vigore dal 15 aprile il Decreto Prezzi con i costi massimi per asseverare la congruità dei prezzi di lavori oggetto di bonus.

Cos’è il Decreto Prezzi?

Il Decreto Prezzi è un provvedimento contenente i nuovi costi massimi da tenere in considerazione per asseverare la congruità dei prezzi per i lavori di riqualificazione energetica oggetto di bonus edilizi. É detto infatti anche Decreto Costi Massimi.

Il decreto era stato previsto dall’ultima Legge di Bilancio e avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 9 febbraio. Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani lo ha firmato però solo lo scorso 14 febbraio.

Il decreto si compone di 5 articoli e dell’Allegato A contenente, voce per voce, i costi massimi di ogni categoria di opere.
É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 15 aprile.

L’Allegato A sostituisce l’Allegato I del DM 6 agosto 2020 con un adeguamento dei prezzi in aumento di circa il 20%. Il Ministero ha infatti tenuto conto dell’aumento dei prezzi causato dall’inflazione e dal rincaro del costo delle materie prime provocato in parte dallo stesso Superbonus.

I costi massimi indicati saranno rivisti e aggiornati ogni anno e saranno applicati agli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo, laddove sia necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore.

I Costi Massimi del Decreto Prezzi non sono onnicomprensivi

Una delle cause del ritardo della firma è stata la dibattuta questione dell’onnicomprensività dei prezzi.
La prima bozza del provvedimento prevedeva infatti che i prezzi fossero onnicomprensivi di tutti i costi occorrenti per il completamento dell’opera. In questo modo i massimali avrebbero dovuto rappresentare per il cittadino il costo chiavi in mano per quella determinata voce di spesa.

Fortunatamente, all’ultimo momento è stato eliminato dal testo proprio l’elemento più contestato.

Dopo le dure contestazioni di associazioni di categoria, professionisti, imprese e committenti, dalle voci tabellate sono state infatti escluse:
• l’IVA
• il costo della manodopera
• gli oneri professionali.

Tali voci, oltre ad avere un’incidenza variabile da un cantiere all’altro, possono concorrere ad aumentare la spesa fino a un 40%-50% e includerle avrebbe comportato conseguenze devastanti per il mercato.

Si torna in tal modo a uno schema analogo a quello in precedenza proposto dall’Allegato I al decreto Mise del 6 agosto 2020 che il nuovo testo va a sostituire.

I tetti previsti dalla tabella sono frutto anche di un’analisi compiuta dall’ENEA nel corso del 2021 sull’utilizzo di Superbonus ed ecobonus ordinario.

L’ENEA ha pubblicato una serie di FAQ per facilitare l’applicazione del Decreto.

Quali voci sono contenute nel Decreto Prezzi?

L’Allegato A del Decreto Prezzi comprende un totale di 40 voci con il loro rispettivo costo unitario ed elenca lavorazioni come:
cappotto termico
• caldaie
• infissi
• schermature solari
• impianti fotovoltaici
• colonnine di ricarica.

La FAQ n. 2 spiega che le voci si riferiscono ai beni che concorrono alla realizzazione degli interventi facendo alcuni esempi.

Quindi, per citarne qualcuno, nel caso dell’isolamento dell’involucro sono compresi:
• la fornitura dell’isolante termico
• il sistema di ancoraggio
• i materiali necessari alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante
• la pavimentazione (non di pregio)
• le tegole
• il controsoffitto della sola porzione isolata.

Per gli impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione sono compresi:
• la fornitura della caldaia
• la canna fumaria
• gli eventuali sistemi di termoregolazione evoluti
• il sistema di pompaggio
• il sistema di trattamento dell’acqua
• la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi i serbatoi di accumulo.

Nel caso degli infissi:
• infisso
• telaio
• controtelaio
• celetto
• cassonetto
• tapparella
• rullo avvolgibile e avvolgitore
• persiane
• eventuale componentistica dell’impianto elettrico, etc.

A cosa servirà il Decreto Prezzi?

I valori indicati nell’Allegato A dovranno essere utilizzati per attestare la congruità sia dei lavori oggetto di Superbonus sia di quelli oggetto dei cosiddetti bonus minori.

La Legge di Bilancio per il 2022 ha previsto infatti che per asseverare la congruità si debba fare riferimento:
• ai prezzari ufficiali individuati dal Decreto Rilancio
• ai costi massimi fissati dal MITE per specifiche categorie di lavori.

Il Decreto Prezzi che ha stabilito tali costi sarà il più importante riferimento per i tecnici abilitati che dovranno asseverare la congruità dei prezzi degli interventi oggetto di Superbonus ed Ecobonus.

In che modo si potrà asseverare la congruità? I tecnici dovranno predisporre un computo metrico dei lavori realizzati e, per ciascuna voce di spesa, effettuare il confronto con la corrispondente voce dell’Allegato A. Se il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e riportato nel computo risulta superiore al corrispondente valore dell’Allegato A, la parte eccedente non potrà essere agevolata.
Quindi il contribuente potrà applicare l’agevolazione solo sulla parte di spesa fino a concorrenza del valore congruo.

Prezzari per lavori diversi da quelli di efficientamento energetico

I costi massimi indicati nell’Allegato A del Decreto Prezzi sono di riferimento per i lavori di efficientamento energetico oggetto di ecobonus, super o ordinario, e di bonus facciate.
Ma la congruità deve essere asseverata anche per altre voci di spesa non contenute nella tabella indicata, qualora il contribuente decida di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Quali prezzi dovranno tenere in considerazione i tecnici in questo caso?

Per valutare voci di costo come la manodopera, le opere provvisionali (compresi i ponteggi) e la sicurezza, il riferimento dovranno essere i prezzari ufficiali indicati nell’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero:
• quelli predisposti da Regioni e Province autonome
• i listini delle Camere di Commercio
• i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.

La FAQ n. 4 ci dà indicazioni per eventuali beni non presenti nei prezzari. In questo caso il tecnico dovrà determinare un nuovo prezzo mediante la cosiddetta analisi prezzi.
Pertanto, dovrà allegare all’asseverazione una relazione firmata che indichi le modalità utilizzate per la determinazione dei nuovi prezzi.

Conclusioni

Attenzione: c’è un particolare che forse a molti è passato inosservato.
La FAQ n. 6 ricorda che per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.

Pertanto, in caso di fruizione del bonus in dichiarazione dei redditi anziché sottoforma di sconto o cessione, non vuol dire che ci sia un liberi tutti che renda agevolabile qualunque importo di spesa.
I valori tabellati nell’Allegato A dovranno sempre essere rispettati.

(Prima pubblicazione 16 febbraio 2022)

photo credit pixabay




Iscriviti alla Newsletter

Potrebbe interessarti anche
Guarda gli ultimi video

Dello stesso argomento

8 Commenti. Nuovo commento

  • Gentilissima,
    Se dobbiamo confrontare i costi dell’Allegato A con la sola fornitura dei materiali e nei prezzi DEI ( Opere Compiute), sono ricomprese le Spese Generali e gli Utili d’impresa, questi ultimi vanno detratti o no dal prezzo stesso?
    Ovviamente oltre alla detrazione di tutte le voci descritte nell’Allegato A.
    in pratica, per arrivare al solo costo del materiale si fa un’analsi a ritroso?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      28 Settembre 2022 12:14

      Si può fare così, oppure semplicemente prendere i prezzi del decreto e aggiungere i costi di manodopera desunti proprio dal prezzario.

  • Buonasera Architetto, le chiedo gentilmente una delucidazione.
    Installazione caldaia a condensazione con valvole e termostato evoluto x detrazione 65%, l’enea dovrò compilarla in bonus casa o ecobonus?
    Grazie in anticipo per la risposta.

    Rispondi
  • Io Benedetta
    27 Febbraio 2022 8:26

    Buongiorno Architetto, se ho aperto una SCIA il 20/01/2022, quale prezzario (di quale anno) devo usare per redigere il computo metrico estimativo se cedo il credito a marzo 2022?
    Grazie

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      1 Marzo 2022 19:58

      Se si riferisce a quest’ultimo prezzario approvato, non deve usarlo. I riferimenti sono quelli precedenti: prezzari delle Regioni, delle camere di commercio e DEI.

  • Buongiorno Architetto, non mi è chiaro un particolare. In un computo basato su prezzario DEI o regionale si utilizzano le voci finite, materiale + posa, mentre il nuovo allegato A è riferito alla sola fornitura. Come si può fare un confronto e valutare se un prezzo è congruo senza obbligare l’impresa a scorporare le due componenti? Grazie

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.