Decreto asseverazioni superbonus 110%: contenuti e modalità attuative

Il Decreto Asseverazioni definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione prevista per avere il superbonus 110% e fornisce i modelli per compilarla.

Decreto asseverazioni

Cos’è il Decreto Asseverazioni?

Il Decreto Rilancio ha introdotto il gettonatissimo superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici esistenti.

Fino a oggi, però, nonostante la conversione in legge, mancavano una serie di informazioni pratiche per la sua corretta applicazione. A tal fine sono stati emanati due decreti attuativi:
• il Decreto Asseverazioni, firmato il 3 agosto
• il Decreto Requisiti, firmato ieri 6 agosto.

Dopo i decreti attuativi, si attende anche un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire gli aspetti più prettamente fiscali.

In questo articolo illustrerò il primo decreto approvato e firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, quello relativo alle asseverazioni.

I suoi contenuti riguardano prevalentemente i seguenti aspetti:
• modalità di redazione delle asseverazioni per gli interventi di riqualificazione energetica oggetto di superbonus mediante l’allegazione di due moduli standard da utilizzare
• modalità di invio telematico delle suddette asseverazioni
• caratteristiche della polizza assicurativa che i tecnici dovranno stipulare
controlli effettuati da ENEA ed eventuali sanzioni.

Modulistica tipo nel Decreto Asseverazioni

Il comma 13 dell’art. 119 del Decreto Rilancio prevede, tra gli adempimenti per usufruire del Superbonus, che i tecnici redigano una asseverazione da cui risulti:
• il rispetto dei requisiti tecnici previsti per godere dell’agevolazione (requisiti  meglio esplicitati nel relativo decreto)
• la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.

Il Decreto Asseverazioni contiene due tipi di moduli da redigere sottoforma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
• quello dell’allegato 1 si deve inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori
• quello dell’allegato 2 si deve invece utilizzare per le asseverazioni inviate in corrispondenza di un SAL (stato di avanzamento lavori).

Il contribuente che intendesse avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito, infatti, dovrà inviare l’asseverazione già quando i lavori sono ancora in corso.
A tal proposito, la versione definitiva del Decreto Rilancio prevede che si debba inviare una asseverazione in corrispondenza di ciascuno stato di avanzamento lavori. I SAL non possono essere più di due (oltre al saldo finale), relativi il primo ad almeno il 30% dell’importo dei lavori preventivati e il secondo ad almeno il 60%.

L’asseverazione relativa a lavori conclusi, invece, dovrà essere inviata in tutti i casi.

Modalità di trasmissione delle asseverazioni

Anche se i moduli per le asseverazioni sono forniti in allegato al decreto, la compilazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso un apposito portale predisposto da ENEA.

Una volta compilata l’asseverazione, il tecnico dovrà stamparla, firmarla e timbrarla nel formato cartaceo e poi digitalizzarla in modo da poterla trasmettere sempre per via telematica (non si capisce a questo punto perché non sia stata concessa la possibilità di usare la firma digitale per siglare il file…).

Una volta effettuata la trasmissione del modello, al tecnico abilitato sarà inviata una ricevuta di avvenuta trasmissione riportante il codice identificativo univoco attribuito dal sistema.

Controlli e sanzioni previsti dal Decreto Asseverazioni

Il primo controllo previsto è di carattere formale e viene effettuato automaticamente da ENEA all’atto dell’invio dell’asseverazione. Tale controllo è volto alla verifica dell’invio di tutte le informazioni richieste.
Solo in caso di esisto positivo vengono rilasciati la ricevuta e il codice identificativo.

In un secondo momento, ENEA procederà a effettuare una serie di controlli a campione per verificare l’effettiva rispondenza tra quanto dichiarato nell’asseverazione e i lavori effettuati.

In base a un programma annuale, i controlli a campione saranno eseguiti su almeno il 5% delle asseverazioni presentate ogni anno, ma comunque su tutte quelle relative a interventi iniziati prima del primo luglio 2020.
Tra le procedure prese in considerazione, almeno il 10% saranno sottoposte a controllo documentale e in situ.

Gli esiti dei controlli effettuati saranno trasmessi al MiSE che, in caso di dichiarazioni non veritiere, provvederà a contestarle al tecnico abilitato mediante posta elettronica certificata.

Come è noto, nel caso in cui le dichiarazioni mendaci siano accertate, il tecnico rischia sanzioni penali e amministrative da 2.000 a 15.000 euro.

La violazione sarà comunicata anche all’Agenzia delle Entrate che provvederà a revocare le agevolazioni al richiedente.

Polizza assicurativa nel Decreto Asseverazioni

All’asseverazione, il tecnico dovrà allegare, oltre a una copia del documento di identità, anche una copia della specifica polizza assicurativa stipulata.

Il massimale di tale contratto di assicurazione deve essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle stesse, ma in ogni caso non inferiore a 500.000 euro. In questo modo si potrà coprire un eventuale risarcimento danni provocati dall’attività prestata.

Nei prossimi giorni illustrerò in un articolo dedicato anche i contenuti del Decreto Requisiti.

Per essere informato in tempo reale su questo argomento, ti invito allora a seguire le mie pagine Facebook e Twitter.

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay




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14 Commenti. Nuovo commento

  • Buonasera,
    la mia, abitazione è all’ultimo piano di un condominio e il mio terrazzo è anche il soffitto dell’appartamento sottostante, quindi dovrebbe essere incluso nel cappotto termico, con ecobonus 110, ma mi hanno detto che questo intervento comporterà uno scalino di 12 cm., ossia aprendo le porte-finestre mi troverò un gradino di 12 cm. e non c’è altra soluzione, Le pare possibile?
    La ringrazio per l’attenzione che vorrà concedermi.

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      23 Aprile 2021 17:44

      Purtroppo non posso risponderle, perchè la soluzione è frutto di calcoli termotecnici e della scelta dei materiali.

  • Buonasera architetto, stiamo ristrutturando una porzione di casa su due piani totalmente indipendente mettendo in collegamento il piano terra (ex cantina) con l’appartamento al primo piano. Diventerà un’unico appartamento. Non viene modificata la sagoma dell’edificio ma gli interventi sono solo l’interno (caldaia, coibentazione solai, isolamento piano terra, infissi). La casa ha un vincolo di facciata. Possiamo beneficiare del bonus 110 su tutto o solo sul piano sopra già riscaldato? Non troviamo riferimenti o indicazioni recenti e aggiornate al nuovo bonus su questo aspetto. Grazie mille per la disponibilità e professionalità!

    Rispondi
  • Buongiorno architetto, sto ristrutturando un edificio attinente alla mia casa ( cantina+garage. , posso usufruire del super ecobonus

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      31 Agosto 2020 15:59

      Non credo, perchè è necessario che gli ambienti abbiano un impianto di riscaldamento.

  • Salve abito al primo piano in una villetta bifamiliare (A2)
    In caso di Superbonus 100%, posso effettuare i lavori soltanto nella mia unità abitativa o deve essere d’accordo anche la proprietaria dell’immobile sotto di me?
    Grazie

    Rispondi
  • Nel decreto rilancio alla lettera b, del comma 9 dell’art. 119 si dice che le detrazioni possono essere usufruite “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10”.
    Non mi è chiaro quindi se una persona fisica che è proprietaria di un edificio industriale può usufruire del superbonus se fa i lavori di ecobonus e sisma bonus su questo immobile, con detrazione del 110%.

    Rispondi
  • Gli interventi di efficientamento energetico possono essere fatti solo sulle parti dell’immobile riscaldate.
    Nel caso di abitazione al piano primo, riscaldata, con al piano terra garage e cantina non riscaldata. Al piano primo posso fare gli interventi di efficientamento, tipo cappotto, infissi, caldaia, al piano terra se voglio fare infissi e cappotto e mettere il riscaldamento posso fare solo la detrazione al 50%. Giusto?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      8 Agosto 2020 19:12

      Non esattamente. Un intervento come il cappotto va fatto sulle parti comuni e quindi è agevolato. Per gli interventi sulle singole unità invece l’ecobonus va solo alle unità riscaldate.

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