La legge 220 del 2012, nota come Riforma del condominio, stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare gli animali in condominio.
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La legge 220 del 2012, nota come Riforma del condominio, stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare gli animali in condominio.
La legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013 e nota come Riforma del condominio, ha sancito la definitiva liberalizzazione degli animali in condominio.
Stabilisce infatti che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di tenere animali in condominio.
La norma ha però determinato un ulteriore aumento delle cause di litigi e contenziosi in condominio.
Tra le cause anche la sostituzione della dizione animali da compagnia, inizialmente contenuta nel testo, con quella di animali domestici.
Per animali domestici si intendono in realtà non solo animali di affezione in senso generico, come cani e gatti, ma anche cavalli, galline, conigli, ecc., per cui la norma così concepita può dare adito a problemi interpretativi.
A ogni modo, pur riconoscendo gli animali come veri e propri esseri senzienti facenti parte del nucleo familiare e non semplici cose da detenere, la loro presenza in condominio deve essere soggetta al rispetto di regole di pacifica convivenza per salvaguardare i diritti di tutti.
La legge 220 del 2012, nota come Riforma del condominio, stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare gli animali in condominio.
Esiste in realtà un unico caso in cui può essere vietato detenere un animale in condominio ed è quello in cui ciò sia previsto da un contratto di locazione. Si tratta pertanto di un divieto contrattuale.
In pratica, al proprietario non si può proibire la detenzione dell’animale, al locatario sì.
Inoltre, un animale può essere allontanato quando esistono comprovati rischi di igiene, malattia e simili. Il rischio deve però essere attestato da una specifica perizia rilasciata da personale tecnico privato o dal servizio veterinario pubblico della locale ASL. Si tratta pertanto di un’evenienza piuttosto rara.
L’ordinanza del Ministero della Salute entrata in vigore il 23 marzo 2009 prevede i seguenti obblighi per i proprietari di animali:
• mantenere pulita l’area di passeggio
• utilizzare il guinzaglio
• applicare la museruola nel caso di animali aggressivi.
I proprietari sono anche soggetti a responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice civile e penale per danni e lesioni causati dal proprio animale a persone, altri animali o cose e, in caso di specie particolarmente aggressive, sono obbligati a stipulare una particolare polizza assicurativa.
Nello specifico degli animali in condominio, le principali norme da rispettare sono le seguenti:
• gli animali non possono circolare liberamente nelle aree comuni senza le dovute cautele (guinzaglio, museruola, ecc.)
• i proprietari di animali sono tenuti a comportarsi in modo tale da non nuocere alla quiete e all’igiene degli altri condomini
• in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli il condominio può richiedere l’allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile
• gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o negli appartamenti perché si configurerebbe il reato di omessa custodia.
In condominio esistono regole per tutelare il riposo degli occupanti, pertanto nei cosiddetti orari sensibili sono vietati rumori molesti di ogni genere, dallo stereo tenuto a tutto volume allo stesso abbaiare del cane.
Al di fuori di tali orari, in genere tra le 8 di mattina e le 10 di sera, le emissioni sonore sono consentite, purché nel limite della tollerabilità e di quanto previsto dalle norme per l’inquinamento acustico.
La molestia dell’emissione sonora non può essere però determinata dal disturbo arrecato a un solo condomino, ma sarà necessario provare che il fastidio sia arrecato a una pluralità di individui.
Questo perché nel caso di molestia a una sola persona non si configura il reato di disturbo alla quiete pubblica.
Attenzione: se però l’abbaiare notturno impedisce anche a una sola persona di dormire è possibile presentare un reclamo (naturalmente dimostrando la sussistenza dell’emissione sonora, ad esempio con una registrazione). Raramente però si ottiene l’allontanamento dell’animale, ma molto più spesso si può essere risarciti per il disturbo subito.
Anche in questo caso comunque il rumore molesto dovrà essere provato da una perizia rilasciata da un tecnico privato o da personale abilitato, come vigili o ASL.
Ricapitolando, il rumore generato da un animale, per essere considerato molesto, deve essere:
• continuato (non si può quindi denunciare l’abbaiare occasionale di un cane)
• supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti a un giudice
• causa di problemi psico fisici attestati da perizia medica.
E il rumore causato ad esempio dal guaire di un cane abbandonato per ore sul balcone di casa? In quel caso il proprietario è passibile di denuncia per omessa custodia dell’animale.
Anche in caso di disturbo all’igiene causato dall’animale è possibile esporre un reclamo al proprietario.
Il disturbo può essere causato dall’odore sgradevole del pelo, da bisogni fisiologici, ecc., ma anche in questo caso si deve poter certificare che sia di entità tale da generare malessere.
Per scongiurare il disturbo all’igiene degli altri condomini, ricordate sempre di raccogliere con gli appositi sacchettini le deiezioni degli animali e di pulire con prodotti specifici non nocivi né per loro né per i bambini, nel caso facciano i bisogni in spazi condominiali o nel giardino comune.
Portate sempre con voi un deodorante per tenere puliti gli spazi di passaggio in cui l’animale può circolare, come scale e ascensori.
Non lasciate negli spazi comuni ciotole contenenti cibo o acqua per il vostro animale e, nel caso in cui mangino in questi spazi, ripulite tutto per lasciarli esattamente come erano prima.
photo credit: Braving everything. via photopin (license)
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1 Commento. Nuovo commento
Un chiarimento utile da sapersi. I possessori di cani oggi si sentono autorizzati a invadere, con la loro inesistente educazione ed inciviltà, la quotidianità di tutti noi. Grazie per le precisazioni ben chiare.