Il decreto 11 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico dettaglia le modalità di svolgimento dei controlli a campione per le richieste di ecobonus.
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Il decreto 11 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico dettaglia le modalità di svolgimento dei controlli a campione per le richieste di ecobonus.
Come vi avevo annunciato ieri, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre del decreto 11 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, dettaglia le modalità di svolgimento dei controlli a campione per le richieste di ecobonus.
Dopo 5 anni quindi l’ENEA, l’ente preposto ai controlli sulla detrazione per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, ha finalmente precise direttive per metterli in atto.
Il sistema di controlli era stato infatti previsto dall’articolo 14 del Decreto legge n. 63 del 2013 che aveva prorogato l’incentivo per la riqualificazione energetica, introducendo nuove regole e incaricando proprio ENEA per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
In base a quanto previsto dal decreto, l’ENEA entro il 30 giugno di ogni anno dovrà elaborare il programma dei controlli a campione relativo agli interventi ultimati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
I controlli effettuati da ENEA dovranno svolgersi su un massimo dello 0,5% delle domande di ecobonus presentate.
Il campione sarà selezionato facendo riferimento alle domande:
• relative agli interventi che danno diritto a una aliquota maggiore
• riguardanti interventi che presentano una spesa più elevata
• per interventi che presentano qualche criticità in merito ai requisiti di accesso al beneficio e ai massimali dei costi unitari.
Alla luce di questi criteri, appare evidente che saranno interessati dai controlli soprattutto i condomìni e gli edifici in genere interessati da una riqualificazione globale, con importo dei lavori superiore a 100.000 euro.
Saranno invece esclusi, per espressa previsione del decreto, i piccoli lavori come la sostituzione degli infissi, della caldaia o l’installazione di schermature solari.
Si tratta di interventi per i quali, del resto, da quest’anno l’aliquota di detrazione è stata ridotta dal 65% al 50%.
Per ogni domanda sottoposta ad attività di controllo, ENEA dovrà comunicare l’inizio del procedimento:
• al soggetto beneficiario della detrazione, in caso di interventi su singole unità immobiliari
• all’amministratore, in caso di interventi su parti comuni condominiali.
Al termine delle attività di controllo, i tecnici ENEA redigeranno un verbale contenente:
• l’indicazione delle operazioni effettuate
• l’elenco della documentazione esaminata
• le eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori, dal soggetto beneficiario della detrazione o dall’amministratore del condominio.
Di tale verbale sarà rilasciata una copia al soggetto interessato. Nel caso in cui questi si rifiuti di firmarlo, ciò sarà riportato nello stesso verbale.
L’attività di verifica interesserà in particolare i documenti presentati per accedere all’incentivo, ma alcuni controlli saranno anche fatti sul posto e altri interesseranno i professionisti coinvolti.
Gli edifici su cui con più probabilità avverranno i controlli saranno soprattutto i condomìni e gli immobili sui quali sono stati realizzati interventi di notevole valore.
Attenzione quindi alle modalità di svolgimento delle attività di controllo descritte nel seguito perché, in caso di esito negativo, partirà la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per la revoca della detrazione.
A tal fine, i tecnici ENEA dovranno redigere una relazione motivata riguardante gli accertamenti effettuati.
Per evitare inconvenienti in caso di eventuali controlli, meglio non correre rischi predisponendo la pratica in maniera corretta per gli interventi per i quali si ha diritto. Richiedete quindi l’originale servizio di Guida per Casa per essere seguiti passo passo in tutti gli adempimenti!
Il soggetto interessato dai controlli, una volta informato, dovrà trasmettere a ENEA entro 30 giorni la seguente documentazione:
• asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato (solo se non è stata trasmessa in precedenza)
• copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti rilasciata dagli installatori
• libretti di impianto.
Una volta ricevuta questa documentazione, ENEA provvederà a fare le sue verifiche per accertare:
• la corretta esecuzione tecnica dell’intervento
• la correttezza amministrativa degli adempimenti svolti
• la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della detrazione.
Se saranno rilevati carenza di documentazione o mancato rispetto dei requisiti previsti, la verifica dell’ENEA si concluderà con esito negativo.
Oltre alla verifica sui documenti descritta, ENEA potrà effettuare anche dei controlli sul posto, almeno su un 3% del campione selezionato.
Durante i sopralluoghi i tecnici potranno effettuare rilievi fotografici oppure chiedere di controllare la seguente produzione:
• atti
• documenti
• schemi tecnici
• ogni altra informazione ritenuta utile.
Tutte queste attività dovranno però essere strettamente finalizzate a esigenze di controllo.
Se il soggetto interessato rifiuta l’accesso all’edificio oggetto di controllo o si oppone a queste attività, i tecnici ENEA dovranno concludere con esito negativo la procedura.
Nel caso in cui il controllo ENEA si concluda con esito negativo e con il riscontro di una certa responsabilità da parte dei tecnici coinvolti, saranno effettuate segnalazioni agli ordini di appartenenza dei professionisti.
Pertanto, diventa estremamente importante per ogni tecnico che assista il proprio committente per una pratica di questo genere svolgere l’incarico con la massima correttezza e professionalità.
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