Due nuovi obblighi per i lavori oggetto di bonus edilizi: applicazione di contratti collettivi di lavoro e possesso della qualificazione SOA.
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Due nuovi obblighi per i lavori oggetto di bonus edilizi: applicazione di contratti collettivi di lavoro e possesso della qualificazione SOA.
L’approvazione definitiva con fiducia del DL 21/2022 (detto anche Ucraina, Taglia bollette o Energia) ha sancito due nuovi obblighi per le imprese che realizzano lavori oggetto di bonus edilizi:
• l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro
• il possesso della qualificazione SOA.
La motivazione che ha portato all’introduzione di queste nuove misure è ancora una volta l’intento di impedire le frodi ma anche la volontà di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tuttavia, questi obblighi non entrano immediatamente in vigore e si applicano unicamente al raggiungimento di determinate soglie di importo dei lavori. Vediamo allora quando è necessario rispettarli.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, comunemente abbreviato con la sigla CCNL, è nel diritto del lavoro italiano un contratto a livello nazionale stipulato tra:
• sindacati, quindi associazioni che rappresentano i lavoratori dipendenti
• organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro.
Questi contratti vengono stipulati a livello nazionale o territoriale tra le rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo accordo.
I vari contratti e le loro successive modifiche a cui sono sottoposti negli anni sono raccolti e conservati nell’archivio nazionale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
Le finalità di questo tipo di contratti sono:
• determinare il contenuto essenziale dei contratti individuali di lavoro in un determinato settore sia sotto l’aspetto economico (retribuzione, trattamenti di anzianità) che sotto quello normativo (disciplina dell’orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.)
• disciplinare i rapporti tra i soggetti collettivi.
La durata del contratto è fissata dalle parti stipulanti e solitamente è di tre anni sia per la parte normativa che per la parte economica.
L’obbligo di applicazione del CCNL per i bonus edilizi è stato introdotto dal cosiddetto decreto antifrodi (DL 13 2022 Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. Entra in vigore dopo 90 giorni, quindi dal 27 maggio.
Con il decreto Ucraina quindi ha subito già prima di entrare in vigore alcune correzioni.
I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere applicati ai lavori oggetto di bonus edilizi soltanto a partire dal 27 maggio e unicamente nel caso in cui l’importo degli stessi sia superiore a 70.000 euro.
Attenzione: a essere preso in considerazione sarà l’importo complessivo dei lavori da realizzare, ma il CCNL dovrà essere obbligatoriamente applicato soltanto ai lavori edili propriamente detti. In cantiere, infatti, possono operare anche imprese ad esempio di restauro o metalmeccaniche.
Nello specifico, si tratta dei lavori indicati nell’allegato X del d. Lgs 81/2008, ovvero:
• costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento
• trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici
• scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Pertanto, se un’impresa sta realizzando lavori di importo inferiore alla soglia citata, ma nell’ambito di un appalto del valore superiore a 70.000 euro, dovrà applicare i contratti collettivi. L’obbligo vale non solo per l’impresa principale, ma anche per i subappaltatori.
L’adempimento è previsto sia nel caso in cui si usufruisca del bonus come detrazione in dichiarazione dei redditi, sia che si opti per sconto in fattura o cessione del credito.
Il contratto collettivo applicato dovrà essere indicato:
• nell’atto di affidamento dei lavori
• nelle fatture.
I soggetti preposti al rilascio del visto di conformità saranno quindi tenuti anche al controllo della presenza di questa informazione nei suddetti documenti.
In ogni caso, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato, l’Agenzia delle entrate potrà avvalersi di:
• Ispettorato nazionale del lavoro
• INPS
• Casse edili.
La Qualificazione SOA è una Certificazione prevista dal Codice degli Appalti per le imprese che vogliono operare nell’ambito dei lavori pubblici. La Certificazione attesta infatti la capacità dell’impresa a eseguire opere pubbliche di un determinato importo.
Viene rilasciata da appositi Organismi di Attestazione e dimostra che l’impresa possiede i requisiti necessari per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione.
L’azienda deve dimostrare quindi, attraverso la produzione di apposita documentazione, di possedere una serie di requisiti, che si possono riassumere in tre categorie:
• requisiti di ordine generale, inerenti la moralità professionale, come l’assenza di condanne o di procedure fallimentari e il rispetto degli obblighi contributivi e delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili
• requisiti di capacità economica, da dimostrare attraverso idonee referenze bancarie
• requisiti di capacità tecnica, da dimostrare attraverso l’esecuzione di lavori della stessa categoria di quello per cui si concorre, e direttore tecnico in possesso di titolo di studio idoneo e comprovata esperienza professionale.
La procedura di verifica dei requisiti deve essere conclusa entra 45 giorni, termine che può essere interrotto per la richiesta di chiarimenti per una durata non superiore ad altri 45 giorni.
Le imprese operanti in cantieri in cui si svolgono lavori oggetto di bonus edilizi saranno obbligate a essere in possesso della qualificazione SOA soltanto a partire dal 2023 e unicamente nel caso in cui l’importo degli stessi sia superiore a 516.000 euro.
Fino al 30 giugno 2023 basterà che l’impresa abbia sottoscritto un contratto con uno degli organismi di attestazione. Come abbiamo visto, infatti, l’ottenimento della qualificazione può richiedere tempi un po’ lunghi.
Con quest’ultimo decreto abbiamo visto ancora una volta come la normativa sul superbonus e su tutti i bonus edilizi sia in perenne evoluzione.
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4 Commenti. Nuovo commento
Buonasera arch. Carmen,
ho letto l’articolo, ma ci sono alcuni punti che non mi sono chiari n merito all’obbligo di stipula di un contratto d’appalto con indicazione del CCNL al superamento di 70.000 € di lavori in edilizia libera:
1) Da questo obbligo sono esonerati gli artigiani/ditte individuali senza dipendenti?
2) Nel caso gli artigiani/ditte senza dipendenti fossero esonerati da quest’obbligo occorre semplicemente che firmino una dichiarazione che non hanno dipendenti, senza nemmeno dover stipulare un contratto d’appalto?
Spero che possa chiarire questi dubbi, la ringrazio anticipatamente.
1) Se uno i dipendenti non ce li ha, è ovvio che non applica nessun contratto a dipendenti…
2) Penso che se l’oggetto sociale della ditta prevede che non abbia dipendenti (es. ditta individuale, lavoratore autonomo) non sia nemmeno necessario autocertificarlo; chieda cmq conferma al commercialista.
Buongiorno, prendiamo atto dell’ennesimo provvedimento…. ma in caso di impresa individuale?!?
Le imprese individuali non sono escluse.