Prorogata al 9 marzo la scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione condominio per ecobonus e bonus ristrutturazione su parti comuni.
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Prorogata al 9 marzo la scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione condominio per ecobonus e bonus ristrutturazione su parti comuni.
L’art. 3 del decreto del MEF del primo dicembre 2016 stabilisce che gli amministratori dei condomìni che hanno usufruito delle detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione on line.
In tale comunicazione devono essere indicate, tra gli altri dati, le quote di spesa imputabili a ciascun condomino.
L’invio deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati fatti i lavori, perché i dati servono all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati da inviare sono quelli riguardanti le spese sostenute per:
• interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni condominiali
• interventi di riqualificazione energetica su parti comuni
• acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare tali spazi.
I soggetti preposti all’invio della comunicazione condominio sono gli amministratori condominiali.
Tuttavia, essi possono anche avvalersi di intermediari abilitati a cui affidare il compito, come:
• commercialisti
• consulenti del lavoro
• ragionieri
• associazioni di categoria.
Con il Provvedimento del 27 gennaio 2017 il Fisco aveva pubblicato le istruzioni per l’invio telematico della comunicazione, specificando che l’amministratore deve risultare in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Per la trasmissione devono essere utilizzati i servizi telematici Entratel o Fisconline resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Gli amministratori devono comunicare:
• tipologia di intervento
• importo complessivo della spesa
• quote di spesa attribuite ai singoli condòmini.
Gli invii possono essere di tre tipi:
• ordinari
• sostitutivi
• di annullamento.
L’invio ordinario è quello con cui si comunicano i dati richiesti e possono esserne fatti diversi per lo stesso periodo di riferimento.
L’invio sostitutivo è invece quello con cui si completa un invio ordinario o sostituivo già effettuato che ha ricevuto esito positivo.
L’annullamento determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nell’invio sostitutivo, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Con il Provvedimento n. 28213 del 6 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per il corretto invio della comunicazione dei dati, sostituendo il precedente provvedimento del 2017.
Tra le principali indicazioni previste da queste nuove specifiche tecniche, le più importanti riguardano la cessione del credito.
Viene infatti precisato che la cessione può avvenire solo per le tipologie di intervento elencate dalle lettere da C a V.
Questa sezione comprende, per ogni condominio che si avvale della cessione, una parte fissa e una tabella contenente:
• i dati di tutti i cessionari
• gli importi del credito ceduto a ognuno di essi
• la data di cessione
• le indicazioni relative all’avvenuta accettazione.
La scadenza fissata per l’invio della comunicazione condominio da parte degli amministratori è stabilita per il 28 febbraio di ogni anno.
Tuttavia è prevista una deroga nel caso in cui l’intero file inviato venga rigettato o vengano riscontrati errori nell’indicazione dei codici fiscali.
La scadenza è stata tuttavia prorogata per quest’anno al 9 marzo. La proroga è stata richiesta dalle associazioni di categoria per garantire la trasmissione di informazioni il più corrette e complete possibili.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100 euro.
La sanzione però non viene comminata nel caso in cui:
• ci si accorge di eventuali errori e si provvede a effettuare l’invio dei dati corretti entro i 5 giorni successivi
• su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate si provvede a effettuare l’invio dei dati corretti entro i 5 giorni successivi.
(Prima pubblicazione 18 febbraio 2019)
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14 Commenti. Nuovo commento
Ho inviato la comunicazione che mi e’ stata scartata. Posso sanare entro il 20/6/2022 pagando € 33.33 con codice tributo 8911. Grazie
Natale
Sì.
Con quale codice tributo si paga la sanzione di € 100,00 per il tardivo invio
cosa si deve intendere per omessa o tardivo invio della comunicazione delle detrazioni per lavori condominiali, ovvero si applica una sola sanzione di euro 100,00 per ogni comunicazione inviata in ritardo o non inviata, oppure si applica una sanzione di euro 100 per quanti sono i condomini del fabbricato. spero di essere stato chiaro
La comunicazione è una, quindi la sanzione è intesa una volta.
Il 50% è entrato in vigore nel 2013.
Se l’amministratore non adempie a questa funzione, non è soggetto a particolari sanzioni. Certamente, i condomini possono valutare se rimuoverlo.
Salve, i lavori Ristrutturazione 50% condominiali fatti nel 2019, devono essere comunicati? Non trovo ad oggi software per farlo, ma nemmeno comunicati che dicono di non effettuare più tale comunicazione.
Grazie
Non c’è bisogno di un software, basta usare i servizi Fisconline o Entratel, come scritto nell’articolo.
I lavori in cartongesso fatti ALL’INTERNO del condominio doors le scale rd a competitors nuovo impostor elettrico, l’ha E’ agevolata al 10%? Siamo on 6 condomini, dobbiamo fare autocertificazione x l’iva al 10? Grazie
Scrivere in maniera chiara, per favore.
Per cessione del credito cosa do intende? Grazie
Lo trova spiegato qui: https://www.guidaxcasa.it/cessione-del-credito-condominio/
La comunicazione on line va fatta anche in caso che I condomini siano 6.
Se c’è l’amministratore, sì. Se non c’è, i condòmini sono tenuti alla trasmissione solo nel caso in cui uno degli aventi diritto abbia effettuato la cessione del credito.