Da domani, primo ottobre 2015, entrano in vigore due nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico per la redazione della certificazione energetica.
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Da domani, primo ottobre 2015, entrano in vigore due nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico per la redazione della certificazione energetica.
Da domani, 1 ottobre 2015, entrano in vigore due dei tre nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico sulla certificazione energetica degli edifici. Il primo era già entrato in vigore lo scorso 16 luglio e tutti e tre riscriveranno ancora una volta le norme tecniche in materia.
I tre decreti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio scorso, sono i seguenti:
• D.M. 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
• D.M. 26 giugno 2015 Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici
• D.M. 26 giugno 2015 Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Questi gli obiettivi dei decreti:
• uniformare la materia su tutto il territorio nazionale, visto che fino a oggi norme e adempimenti sono stati diversi, anche in misura notevole, da Regione a Regione
• definire strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e Regioni
• creare un catasto nazionale degli APE e degli impianti termici da gestire con un sistema informativo.
I decreti rappresentano una importante novità per l’attività dei notai. Per non arrivare impreparati alla scadenza, il Consiglio del Notariato ha pubblicato la guida Certificazione energetica – Le novità in vigore dall’1 ottobre 2015.
Nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, il primo decreto definisce:
• i criteri e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, compreso l’utilizzo delle fonti rinnovabili
• i requisiti minimi e le prestazioni energetiche richieste per edifici e unità immobiliari.
Tali prescrizioni si applicano a edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Il secondo decreto, detto decreto requisiti, definisce gli schemi e le modalità per la compilazione da parte del professionista della relazione tecnica di progetto.
Tali aspetti sono differenziati a seconda delle diverse tipologie di intervento:
• nuova costruzione
• ristrutturazione
• riqualificazione energetica.
Il terzo decreto è quello che coinvolge maggiormente l’attività dei notai e per il quale è stata pubblicata la guida del Notariato. Riguarda le nuove modalità di redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Ricordo che questo documento racchiude le caratteristiche energetiche di un edificio e ne indica i consumi.
In particolare, le linee guida comprendono i seguenti aspetti:
• la nuova classificazione degli edifici in base alle loro prestazioni energetiche
• le informazioni che devono essere obbligatoriamente contenute nell’APE e il suo nuovo format
• le caratteristiche da rispettare per gli annunci commerciali e il loro nuovo format
• le disposizioni sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e sulla sua trasmissione alla Regione competente per territorio
• i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE.
La disciplina dettata dalle Linee Guida si applica a:
• Regioni e Province autonome che non abbiano ancora legiferato in materia
• Regioni e Province autonome che, pur avendo legiferato, si sono attenute alla vecchia direttiva 2002/91/CE e non si sono ancora conformate alla direttiva 2010/31/UE.
Non si applica invece a quelle Regioni e Province autonome che si sono adeguate a tale direttiva.
Le informazioni che devono essere obbligatoriamente contenute nel nuovo APE affinchè il documento sia considerato valido sono:
• la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, indicate attraverso i rispettivi indici
• la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile
• la qualità energetica del fabbricato per il contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, indicata attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio
• i requisiti minimi di efficienza energetica di riferimento previsti dalla legge
• l’emissione di CO2
• l’energia esportata
• le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi anche economicamente più convenienti da mettere in atto per ottenerlo, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importante da quelli di riqualificazione energetica.
Nell’APE devono inoltre essere riportate informazioni sulla possibilità di accedere a eventuali incentivi finanziari e sull’opportunità di compiere una diagnosi energetica dell’edificio.
Il Notariato ricorda infine un aspetto molto importante: il tecnico incaricato di redigere l’APE deve obbligatoriamente compiere almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare interessati, per reperire i dati necessari alla sua predisposizione.
Di fatto, un implicito invito a evitare la predisposizione dei cosiddetti APE on line a basso costo, redatti senza effettuare sopralluogo.
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2 Commenti. Nuovo commento
Questa normativa ha complicato non di poco la procedura di certificazione energetica, mentre i prezzi sono rimasti invariati. Non una buona notizia per i professionisti. Per fortuna l’obbligo esplicito di effettuare il sopralluogo ha limitato il mercato al ribasso di offerte online a bassissimo costo.
Purtroppo non mi sembra che l’obbligo di sopralluogo abbia limitato questo malcostume. C’è chi lo aggira dichiarando di utilizzare allo scopo Google Maps, come può vedere da quest’altro mio articolo: https://www.guidaxcasa.it/come-si-svolge-sopralluogo-per-ape/