Dall’attenta lettura del Decreto Genova, cerchiamo di capire se le norme che hanno suscitato molte polemiche possono essere considerate un condono edilizio.
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Dall’attenta lettura del Decreto Genova, cerchiamo di capire se le norme che hanno suscitato molte polemiche possono essere considerate un condono edilizio.
Nel linguaggio giuridico il termine condono indica un provvedimento con il quale si può ottenere l’annullamento di una pena o di una sanzione conseguenti a un illecito.
Nello specifico, il condono edilizio è una legge che consente, attraverso l’autodenuncia, di cancellare il reato legato alla commissione di un illecito edilizio.
Il condono è soprattutto una legge speciale, che va in deroga alle comuni disposizioni normative ed è caratterizzato da una limitata durata temporale.
Anche lo stesso abuso, per poter essere condonato deve essere stato commesso entro un determinato limite temporale.
Il condono si distingue dalla comune sanatoria edilizia proprio perché permette di sanare abusi che contravvengono alle norme vigenti. La sanatoria edilizia riguarda invece quegli interventi che per legge sono comunque realizzabili, ma sono stati eseguiti senza richiedere il relativo titolo autorizzativo.
La sanatoria prevede infatti la cosiddetta doppia conformità: l’intervento deve essere cioè conforme alla normativa vigente al momento in cui viene realizzato e a quella in vigore nel momento in cui viene presentata la domanda di sanatoria.
In Italia ci sono stati tre condoni, per i quali sono state emanate le seguenti leggi:
• 47 del 1985
• 94 del 1994
• 326 del 2003.
Nelle scorse settimane hanno suscitato molto scalpore alcune norme inserite nel cosiddetto Decreto Genova, non molto attinenti all’emergenza seguita al drammatico crollo del ponte Morandi dello scorso agosto.
Le polemiche che si sono rimpallate tra le opposte fazioni politiche hanno riguardato soprattutto l’attribuzione o meno della definizione di condono ad alcune prescrizioni riguardanti l’edilizia nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia e dell’isola di Ischia.
In questo articolo cercherò di fare luce sui contenuti di queste prescrizioni: ogni lettore potrà trarre le proprie conclusioni e valutare se definire o meno condono tali norme.
Nel frattempo la bozza di decreto è in discussione al Senato per la conversione in legge e si spera possano essere accolte alcune osservazioni e richieste di modifiche presentate da Legambiente e dai Sindacati edili.
L’art. 25 del decreto Genova consente di sanare gli abusi compiuti sugli edifici dell’isola colpiti dal sisma dell’agosto 2017, accelerando le procedure e completando l’istruttoria entro 6 mesi.
Le pratiche interessate sono quelle presentate ai sensi dei tre condoni susseguitisi negli anni in Italia. L’eccezionalità della misura è dovuta però al fatto che tutte e i tre condoni sarebbero esaminati seguendo le regole previste dal primo, quello del 1985, che prevede concessioni molto più generose.
Il condono del Governo Craxi consente infatti di sanare interventi relativi a immobili:
• realizzati senza concessione edilizia o in difformità
• insistenti su aree vincolate (a determinate condizioni)
• in contrasto con alcune norme urbanistiche
• in contrasto con la disciplina delle distanze minime (se non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico).
Sarà necessario in ogni caso ottenere il parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Saranno inoltre escluse le opere realizzate da soggetti colpiti da sentenza definitiva per alcuni delitti, tra cui quello di associazione mafiosa.
L’art. 39 ter del Decreto Genova consente ai cittadini del Centro Italia i cui fabbricati siano stati danneggiati dal sisma del 2016 di sanare gli abusi su essi presenti, commessi fino a tale data.
Ricordo che l’ultimo condono sanava abusi commessi fino al 2003, per cui con questo provvedimento sarebbe esteso per altri 13 anni, fino al 2016.
Per gli stessi immobili ricadenti nel cosiddetto cratere è possibile fare richiesta di un contributo statale previsto proprio per la ricostruzione post terremoto.
La richiesta di contributo potrà essere effettuata contestualmente alla presentazione della Scia in sanatoria, titolo autorizzativo necessario per poter eseguire gli interventi di ricostruzione.
Prima della presentazione di questa Scia in deroga è però necessario richiedere e ottenere parere positivo dalla Regione in merito all’autorizzazione sismica.
L’intervento dovrà inoltre essere conforme con la disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione dell’istanza.
Per ottenere la sanatoria sarà comunque necessario provvedere al pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro. L’importo sarà calcolato dal responsabile del procedimento del Comune in base all’incremento di valore dell’immobile.
Gli interventi sanabili sono quelli di:
• manutenzione straordinaria (anche riguardanti le parti strutturali dell’edificio)
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia.
In pratica anche lo spostamento di un muro portante o la realizzazione di nuove aperture potranno essere sanati.
Sarà possibile sanare anche eventuali incrementi volumetrici realizzati, fino al 20% della volumetria esistente, sfruttando una deroga al Piano Casa. Su tali ampliamenti volumetrici non è però calcolato il contributo per la ricostruzione.
Altra deroga prevista è quella all’art. 34 del Testo Unico dell’Edilizia. L’articolo contempla una tolleranza del 2% sulla volumetria degli edifici, nell’ambito della quale eventuali difformità dai titoli autorizzativi non sono considerate abusi. Il Decreto Genova eleva tale soglia di tollerabilità al 5%.
Gli edifici interessati dal condono per il Centro Italia non devono comunque essere completamente abusivi e colpiti da ordinanze di demolizione.
Esaminando il contenuto del decreto, si evince che il provvedimento manifesta un comportamento discriminatorio tra i cittadini, in quanto introduce prescrizioni accessibili solo ad alcuni, come:
• estensione delle norme del condono 1985 ad abusi compiuti dopo tale data
• estensione delle norme del condono 2003 ad abusi compiuti dopo tale data
• ampliamento della soglia di tollerabilità per le opere considerate difformi.
Oltre a questa palese disparità di trattamento, resta da ricordare che la politica dei condoni, oltre a premiare comportamenti scorretti, a discapito di quelli probi tenuti da cittadini onesti, incita molti italiani a commettere nuovi abusi, nella speranza (per alcuni certezza) che tanto ci sarà un altro condono.
Non a caso una delle domande più frequenti che mi pongono è: Architetto, ma quando ci sarà il prossimo condono?.
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