Il canone Rai, per chi non ha un addebito in bolletta, scade il 31 gennaio 2024: vediamo allora quanto costa, come si paga e chi è esonerato.
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Il canone Rai, per chi non ha un addebito in bolletta, scade il 31 gennaio 2024: vediamo allora quanto costa, come si paga e chi è esonerato.
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Per contrastare l’evasione del canone RAI, il Governo ha deciso di associare il pagamento dell’imposta a quello dell’utenza elettrica. L’importo è stato quindi inserito nella bolletta della luce.
La disposizione fa parte della Legge di Stabilità per il 2016 ed è quindi entrata in vigore il primo gennaio di quell’anno.
L’importo, inizialmente di 113,50 euro, è stato ridotto a 90 euro per fino allo scorso anno. La Legge di Bilancio di quest’anno lo ha ulteriormente ridotto a 70 euro per il 2024.
Fino al 2015 il pagamento del canone RAI si doveva effettuare con il bollettino di c/c 3103 intestato all’Agenzia delle Entrate.
Dall’entrata in vigore di questa norma invece il pagamento è stato suddiviso in rate da versare con la bolletta dell’energia elettrica.
L’importo, ridotto quindi di complessivi 20 euro, sarà suddiviso in 10 rate da 7 euro ciascuna, la prima delle quali si troverà addebitata nella bolletta di gennaio.
In alternativa, i pensionati possono decidere di farsi trattenere il canone dall’assegno previdenziale. In questo caso toccherà all’ente incaricato (ad esempio INPS) modificare la somma da pagare.
Per chi acquista il suo primo televisore nel corso dell’anno, l’importo sarà ridotto e sarà calcolato in base ai mesi di possesso.
Il canone RAI si paga una sola volta, indipendentemente dal:
• numero di apparecchi televisivi presenti in un’abitazione
• numero di abitazioni di cui si è proprietari.
L’individuazione dell’utenza a cui intestare il canone avviene in questo modo:
• per le utenze clienti domestici: il cliente dichiara al proprio fornitore dell’energia il suo indirizzo di residenza e l’importo viene addebitato unicamente nella bolletta corrispondente a quell’indirizzo
• per le utenze altri utenti domestici: la corrispondenza tra l’indirizzo di residenza e il luogo di fornitura viene individuata sulla base delle informazioni disponibili alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria.
Se a uno stesso codice fiscale appartengono più utenze elettriche, il canone viene quindi attribuito a una sola di esse.
A pagare dovrebbe essere quindi l’intestatario del contratto di energia elettrica, dando per scontato che chi usufruisce di un’utenza elettrica possieda anche e utilizzi un televisore.
In realtà, i casi particolari in cui questa coincidenza non avviene sono diversi: uno dei più emblematici e diffusi è quello in cui l’utenza elettrica è intestata alla moglie e quella della TV al marito.
Cosa fare in casi come questi? Si deve fare riferimento allo stato di famiglia: chi è incluso nel nucleo familiare che vive in quella abitazione deve automaticamente essere incluso nell’utenza elettrica.
Cosa succede, invece, per seconde case e luoghi di lavoro? A pagare devono essere i titolari di utenze domestiche con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. Sono escluse quindi le utenze relative a case per le vacanze e immobili commerciali e industriali.
Il pagamento del canone RAI è infatti legato alla residenza ed è dovuto da proprietari di prime case e affittuari, nonché da chiunque non risulti più nello stato di famiglia dei genitori.
Le esenzioni previste sono dunque quelle previste per:
• chi non possiede un televisore
• seconde case nelle quali non sia fissata la residenza anagrafica
• cittadini di età superiore a 75 anni e con reddito inferiore a 8.000 euro annui
• agenti diplomatici, funzionari e impiegati dei consolati, militari non italiani.
Se rientri tra i soggetti esonerati dal pagamento, devi comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, seguendo le istruzioni contenute nell’articolo Come pagare la bolletta elettrica senza il canone TV.
Tocca infatti direttamente al contribuente dichiarare di avere diritto a un’esenzione, compilando un’autocertificazione con il modulo reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e della RAI.
Le modalità di compilazione e di invio dell’autocertificazione sono spiegate nell’articolo citato.
L’autocertificazione deve essere inviata entro il 31 gennaio e vale un solo anno. Deve quindi essere ripresentata ogni anno, indicando eventuali cambiamenti relativi al possesso del televisore, come:
• vendita o cessione dell’apparecchio televisivo
• rottamazione, con allegata ricevuta
• furto, con allegata denuncia
• decesso del titolare dell’abbonamento, con allegata disdetta.
Chi non presenta la dichiarazione entro tale data, sarà costretto a pagare l’importo relativo al primo semestre.
Alcuni soggetti sono tenuti al pagamento del canone con modello F24. Tra questi rientrano:
• inquilini con contratto dell’energia elettrica intestata al proprietario
• case multifamiliari con un contatore unico per più famiglie
• moglie e marito con residenza anagrafica diversa
• figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza ma non il contratto dell’energia elettrica intestato
• abitanti delle isole non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.
Anche in questo caso la scadenza per effettuare il pagamento è quella del 31 gennaio. Puoi versare i 70 euro in un unico importo oppure pagare a rate così suddivise:
• in due pagamenti semestrali, entro il 31 gennaio e il 31 luglio e 35,73 euro a rata
• in quattro pagamenti trimestrali, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre e 18,62 euro a rata.
In caso di di evasione del pagamento, è prevista una sanzione da due a sei volte l’importo evaso. Quindi, chi non ha pagato il canone dello scorso anno, pari a 90 euro, rischia di pagare una multa da 180 a 540 euro.
In caso di morosità, dovrà essere lo stesso gestore a informare l’Agenzia delle Entrate del mancato pagamento. Non potrà però agire direttamente, per cui è esclusa l’interruzione della fornitura di energia elettrica paventata all’annuncio del provvedimento.
Chi invece invia all’Agenzia delle Entrate una falsa dichiarazione sostenendo di non possedere alcun televisore, rischia fino a 2 anni di carcere, avendo commesso il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico.
Cosa succede a chi negli anni passati non ha mai pagato il canone RAI? Il pagamento della bolletta con l’importo dell’abbonamento sarà una sorta di autodenuncia del possesso del televisore.
Esiste quindi la possibilità cha la TV di Stato possa richiedere a coloro che non hanno mai pagato il canone, nonostante precisi solleciti, gli arretrati fino a 10 annualità precedenti, maggiorati degli interessi al tasso legale. Questo è infatti il termine oltre al quale il debito si prescrive.
Il codice civile stabilisce che tutto ciò che si deve pagare una volta l’anno o per periodi più brevi si prescrive in 5 anni. La Cassazione ha però sentenziato che il canone RAI ha natura di imposta, pertanto si prescrive in un periodo più lungo, pari appunto a 10 anni.
A seguito di accertamenti da parte della Guardia di Finanza potrà poi essere anche aggiunta una sanzione amministrativa da 103,29 euro fino a 516,45 euro.
(Prima pubblicazione febbraio 2016)
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17 Commenti. Nuovo commento
Non posseggo TV o altri dispositivi in casa, non ci abito per via di lavoro, da poco dopo la morte di mia madre 28-07-2017 ho fatto i subbentri a nome mio dei contatori, da poco mi è arrivata la bolletta elettrica con incluso €9,00 per canone Rai. Posso fare un bollettino defalcando il canone e pagare solo il servizio energetico? Grazie
Non basta semplicemente limitarsi a pagare defalcando il canone, ma deve presentare un’apposita dichiarazione in cui attesta i requisiti per non doverlo pagare.
Trova tutto spiegato in questo articolo: http://www.guidaxcasa.it/pagare-bolletta-elettrica-senza-canone/
Buongiorno, non ho pagato il canone Rai nel 2016 perché non ho una utenza elettrica. Adesso stavo provvedendo con F24 per il 2017, ma per il 2016 come devo comportarmi?
Grazie,
giovanni C.
Il termine per chi non ha utenza elettrica era il 31 ottobre 2016. Ora per regolarizzare ci sono delle sanzioni, che variano a seconda del tempo trascorso. Le consiglio di informarsi sul sito Rai per conoscere gli importi esatti.
Per le strutture ricettive, come le case vacanze, esiste un canone speciale.
Salve, io non ho la TV e per motivi di lavoro non sono riuscito a fare autocertificazione. È arrivato il canone e non avendo tv ho pagato solo il consumo di energia elettrica con bollettino in bianco . È una procedura corretta? Grazie
Purtroppo il canone andava pagato lo stesso, come spiego nel quarto paragrafo di questo articolo: http://www.guidaxcasa.it/come-chiedere-il-rimborso-del-canone-tv/
salve,
io da quando sono andata a vivere da sola, circa 13 anni fa, non ho mai pagato il canone, non avendo la tv. e non ho mai fatto alcuna disdetta(poiche’, perche’ fare disdetta, se non sono mai stata abbonata?) o suggellamento, semplicemente , non ho mai iniziato a pagarlo. Anni fa mi arrivavano i bollettini da pagare che io cestinavo immediatamente,e ormai e’ da qualche anno che non mi arriva neanche piu’ il bollettino a casa. , ma adesso che leggo queste normative sono confusa e spaventata. Vorrei info su quello che potrebbe succedere se io ad oggi, pagassi la bolletta con il canone, sarebbe un autodenuncia? A cosa andrei incontro? A cosa andrei incontro invece a non pagarlo come ho sempre fatto, cosa che ritengo difficile poiche’ nella bolletta sono gia compresi i 70 euro del canone? aiuto!!!!
Le ho risposto nell’altro articolo.
Buongiorno,
ho la residenza in un comune della provincia di Avellino ed abito ad Avellino, ho quindi 2 contratti di fornitura elettrica da residente, perchè fatti in tempi diversi, quando ero residente prima in un posto e successivamente nell’altro, ora i fornitori dell’elettricità mi addebiteranno ognuno il canone tv per il 2016, come posso fare per pagarne solo uno solo o chiedere il rimborso di un pagamento in quanto non dovuto?
grazie per la risposta
Lei non può avere la residenza contemporaneamente in due posti, per cui il canone le sarà sicuramente addebitato su quella attuale.
Grazie architetto per la risposta,
infatti ho la residenza solo presso un’abitazione, quella in un comune in provincia di Avellino, ma su ognuno dei 2 contratti di fornitura elettrica, con differenti fornitori, c’è scritto “contratto utenza elettrica residente”, perchè fatti in tempi diversi, poichè ero residente prima in un luogo e poi nell’altro.
Non vorrei, come immagino, che ognuno dei fornitori elettrici, verificato sul contratto che l’utenza è da “residente”, mi addebitasse in bolletta le 100 euro per il canone TV per il 2016 e poi dovrò fare richiesta di rimborso all’agenzia delle entrate, forse dopo aver trasformato uno dei due contratti in “non residente”.
Se fosse come mi ha risposto, una delle 2 società elettriche non dovrebbe addebitarmi in bolletta le 100 euro, ma come fa a stabilre che non sono residente presso l’abitazione, quando sul cotratto c’è scritto “fornitura residente”?
Ecco perchè penso di dover chiedere successivamente un rimborso alla Agenzia delle Entrate, perchè sul mio “codice fiscale” che è univoco, le arriveranno 2 pagamenti di canone TV.
A questa domanda non riesco a trovare una risposta, nemmeno sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
cordiali saluti e grazie della Sua disponibilità.
simone
Secondo me dovrebbe interloquire direttamente con uno dei due fornitori e farsi modificare il contratto. Infatti, se il fornitore fosse lo stesso, il problema non si porrebbe perchè neanche a loro potrebbe risultare un utente con due residenze diverse in contemporanea.
Chi ha seconda casa con tv ma indirizzo di residenza senza tv è tenuto al pagamento?
È LEGITTIMO inserire un’ imposta in bolletta di pagamento? Grazie
E’ un caso veramente particolare: le consiglio di chiedere delucidazioni all’AdE.
Ho già inviato autocertificazione sia all’Agenzia dell’Entrate che all’azienda fornitrice elettrica nel mese di dicembre 2015: è valida? Grazie
No, deve ripetere la procedura.