Costruzione bagno in ampliamento del volume esistente: è detraibile?

È possibile usufruire del bonus ristrutturazione per la costruzione di un bagno in ampliamento al volume esistente? Te lo dico nell’articolo.

bagno in ampliamento

Collezione Fap Ceramiche Nobu (photo credit Studio Roscio)

Si può avere il bonus ristrutturazione per la costruzione di un bagno in ampliamento?

Ho un permesso per costruire un nuovo bagno in ampliamento al mio appartamento: posso usufruire del bonus ristrutturazione? A questa domanda di un mio utente, avevo risposto senza esitazione: no, non è possibile.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti ribadito, in diverse occasioni, che in caso di interventi di ristrutturazione che prevedono anche un ampliamento volumetrico, è possibile usufruire dei bonus edilizi unicamente per le spese relative ai lavori effettuati sulla parte esistente.

In aggiunta, l’Agenzia spiega anche in che modo devono essere effettuati i pagamenti: deve essere redatta una contabilità separata, in modo da emettere fatture distinte per i lavori eseguiti sulla parte esistente e per quelli sul volume in ampliamento e poter pagare le prime con il bonifico dedicato per i bonus.
Di tutto ciò ho già parlato in maniera dettagliata in questo articolo.

Tuttavia il lettore, a sostegno della sua domanda, mi ha mostrato un articolo letto su un sito di informazione fiscale.

Effettivamente l’articolo riportava quanto segue: L’ampliamento di superfici e volumi è detraibile, in deroga, solo se riguarda la costruzione di servizi igienici per la costruzione dei quali è possibile aumentare sia le superfici che il volume esistente.
Trattandosi di un sito abbastanza autorevole, ho ritenuto opportuno approfondire l’argomento. In questo articolo ti riporterò appunto le conclusioni a cui sono pervenuta.

Costruzione di un bagno in ampliamento: è ristrutturazione edilizia?

L’articolo fa riferimento alla Circolare 57/E del 1998 dell’Agenzia delle Entrate. La circolare spiega quali sono le categorie di intervento edilizio che possono usufruire del bonus ristrutturazione e, per ciascuna di esse, cita alcuni esempi.

In particolare, tra gli esempi di interventi di ristrutturazione edilizia troviamo effettivamente citato: costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

A tale proposito, è opportuno ricordare che, nei suoi documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate si lascia spesso andare a interpretazioni che contrastano palesemente con la normativa urbanistica.
Dal punto di vista urbanistico, infatti, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia non rientrano affatto quelli che comportano la costruzione di bagni in ampliamento di volumi esistenti.

Puoi verificarlo tu stesso, leggendo la definizione di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, lettera d) del dPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia) che ti riporto anche in questo articolo.

Oltretutto, la circolare 57, che risale al 1998, faceva riferimento all’art. 31, comma 1, lettera d), della vecchia legge n. 457/1978, ancora più restrittiva. Allora, infatti, gli interventi di ristrutturazione edilizia erano quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

D’altro canto, però, in altri documenti, tra cui la Guida sul bonus ristrutturazione, l’Agenzia afferma anche che se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.

Ancora nella stessa Guida, a pag. 34, nell’elenco degli interventi agevolati sulle singole unità abitative è riportato: Realizzazione di servizio igienico interno.


Deroga per la costruzione di un servizio igienico in ampliamento?

Proprio il combinato tra l’affermazione sul concetto di nuova costruzione e l’esempio di ristrutturazione edilizia contenuto nella circolare 57, ha determinato l’interpretazione secondo cui se l’ampliamento volumetrico è destinato alla realizzazione del bagno, si tratta di una deroga.

È singolare però che questa sia l’interpretazione corrente dei fiscalisti ma mai di noi tecnici, a ulteriore testimonianza di come il Fisco abbia una concezione peculiare di alcune nozioni di urbanistica ed edilizia.

A ogni modo, a mio parere non si può parlare di deroga perché questa, in ambito normativo, rappresenta l’eccezione a una disposizione di legge. Qui non c’è alcuna eccezione a riferimento normativo, ma unicamente considerazioni e deduzioni derivanti da documenti di pressi pubblicati dal Fisco.

Quando invece sono previste deroghe, come ad esempio avviene per la costruzione di un nuovo box auto, queste sono espressamente contemplate da precisi riferimenti normativi. (In questo esempio il riferimento è l’art. 16 bis, comma 1, lettera d) del dPR 917/86, Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Titolo abilitativo per la realizzazione di un bagno in ampliamento

A ulteriore supporto della mia tesi, secondo cui la realizzazione di un servizio igienico in ampliamento al volume esistente non rappresenta una deroga, voglio ricordare qual è il titolo abilitativo per realizzare questo tipo di intervento edilizio.

Per costruire un nuovo bagno con l’aggiunta di nuova volumetria è necessario richiedere e ottenere dal Comune un Permesso di Costruire (ed è infatti proprio questo il titolo autorizzativo in possesso del mio lettore).
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, invece, non serve il Permesso, ma è sufficiente presentare al Comune una CILA o una SCIA, a seconda dei casi.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, personalmente ritengo che la costruzione di un nuovo bagno in ampliamento alla volumetria esistente non sia un intervento agevolabile. Si tratta però di una mia interpretazione personale che non è da considerarsi ovviamente tassativa.

Diversamente da me, qualcun altro (soprattutto commercialisti ed esperti di fisco) ritiene invece i bonus applicabili a questo tipo di intervento, avvalorando la propria ipotesi con un testo scritto nero su bianco fornito direttamente dal Fisco.

A questo punto, quindi, per il contribuente si aprono due possibili scenari:
• farsi forte del contenuto della Circolare 57 e richiedere comunque il bonus
• presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate.

Nel primo caso, il contribuente dovrebbe peraltro essere consapevole di poter essere esposto a eventuali contenziosi in caso di approfondimento da parte del Fisco.
Nel secondo, invece, l’interpello permetterebbe di avere una risposta sicura da applicare almeno al proprio caso personale. L’unico rischio è che l’Agenzia delle Entrate possa rispondere avvalendosi della consueta formula secondo cui il quesito riguarda aspetti tecnici non di sua competenza, mentre all’istituto dell’interpello si può ricorrere unicamente per l’interpretazione di norme tributarie.

In ogni caso, se ci saranno sviluppi futuri sull’argomento, sarà mia cura tenerti informato. Segui allora le mie pagine Facebook e X e iscriviti ai miei canali WhatsApp e YouTube.




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