Dall’1 gennaio 2012 vige l’obbligo di indicare in tutti gli annunci immobiliari di vendita e locazione indice di prestazione energetica e classe energetica.
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Dall’1 gennaio 2012 vige l’obbligo di indicare in tutti gli annunci immobiliari di vendita e locazione indice di prestazione energetica e classe energetica.
Per annunci immobiliari si intende qualunque forma di comunicazione commerciale finalizzata alla vendita o all’affitto di immobili.
Si può indicare quindi con questo termine la pubblicità che avviene con diversi mezzi:
• cartellonistica
• giornali
• volantini
• TV
• Internet.
Dal primo gennaio 2012 è in vigore l’obbligo di indicare in tutti gli annunci immobiliari di vendita e locazione l’indice di prestazione energetica.
Tale dato riguardante i consumi degli edifici si può ricavare dall’Attestato di Prestazione Energetica.
L’obbligo di riportarlo negli annunci è sancito dall’art. 13 del d. Lgs 28 del 2011, il cosiddetto decreto rinnovabili, emanato in attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE.
L’articolo recita infatti così: Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell’unità immobiliare.
Il più recente Decreto Legge n. 63 del 2013 ha poi fissato multe salate per tutti i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi in materia di certificazione energetica, tra cui anche i responsabili della pubblicazione degli annunci commerciali.
In base alle norme, l’indice di prestazione energetica deve essere indicato anche per gli immobili privi di riscaldamento, in quanto anche per questi è prevista la redazione dell’APE.
Pertanto, dovranno esserne dotati anche gli annunci riguardanti:
• case al mare
• case storiche
• case non dotate di caldaia.
Sono esclusi unicamente i fabbricati isolati, senza impianti e con una superficie minore di 50 mq. Per fare un esempio, un bungalow di 30 mq in campeggio non deve essere certificato, mentre un monolocale in condominio della stessa metratura sì.
L’obiettivo è quello di informare il possibile acquirente o affittuario sui consumi energetici dell’immobile.
In questo modo, i consumi ridotti diventano un elemento di valorizzazione immobiliare. Praticamente, più si spende per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, meno conviene acquistare una casa.
Nei fatti però, una buona classificazione energetica non è mai diventata una discriminante importante nel settore immobiliare. Per esperienza posso dire che a chi acquista poco importa se una casa è energivora o meno, soprattutto quando dovrà comunque effettuare interventi di ristrutturazione.
Maggiore è invece l’interesse nel caso di immobili di nuova costruzione.
Dal primo ottobre 2015 è in vigore un format standard da affiancare agli annunci, una sorta di targa energetica. Il modello è contenuto nelle nuove Linee Guida Nazionali per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, d.m. 26 giugno 2015.
Non c’è obbligo di formato invece per gli annunci via internet e a mezzo stampa, dove comunque devono essere presenti i dati richiesti.
Gli annunci immobiliari devono pertanto contenere le seguenti informazioni:
• gli indici di prestazione energetica dell’involucro
• l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile
• la classe energetica corrispondente.
L’indice di prestazione energetica (EPgl) indica il consumo di energia per mq (o mc) dell’immobile per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e viene espresso in kwh/mq annuo (o kwh/mc annuo).
Più precisamente, il calcolo viene effettuato sui metri quadri per gli immobili residenziali e sui metri cubi per gli altri.
Moltiplicando quindi il numero indicato nell’etichetta energetica per i metri quadri della casa si ottiene il consumo annuo stimato.
La classe energetica viene invece indicata con lettere dell’alfabeto dalla A alla G, dalla più virtuosa alla più energivora, in maniera analoga a quanto avviene per le etichette energetiche degli elettrodomestici.
Il decreto 63 del 2013 prevede sanzioni amministrative per il responsabile dell’annuncio che non provveda a corredarlo dei dati richiesti.
La sanzione può avere un importo compreso tra 500 e 3.000 euro.
Ma chi è il soggetto responsabile dell’annuncio? Se vi affidate a un intermediario, come l’agenzia immobiliare, sarà questa il soggetto responsabile.
Se invece provvedete in autonomia, ad esempio affiggendo un cartello fuori l’immobile, sarete direttamente responsabili.
Riguardo alla responsabilità degli agenti immobiliari, ci sono state polemiche da parte della categoria.
Gli agenti lamentavano, giustamente, che in genere sono gli stessi proprietari a non fornire i dati richiesti, perché gli immobili sono sprovvisti di APE e non vogliono provvedere a incaricare un tecnico per redigerlo.
Ricordo però che è obbligatorio allegare l’APE ai seguenti atti:
• compravendita di edifici o unità immobiliari
• nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione.
Pertanto, l’agente è tenuto a informare e invitare i clienti a dotarsi dell’Attestato che in ogni caso dovrà essere redatto, se si vuole concludere la trattativa.
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1 Commento. Nuovo commento
Articolo molto esaustivo, c’è da precisare che spesso gli annunci vengono esposti lo stesso specificando che l’attestato di prestazione enegetica è in fase di preparazione. E che comunque le sanzioni dai 500 ai 3000 euro non vengono mai applicate!