A chi spettano i bonus casa nel 2025?

Con la Legge di Bilancio per il 2025 è stata modificata la platea dei beneficiari dei bonus casa: vediamo a chi spettano per i prossimi anni.

donna che pensa a chi spettano i bonus casa

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Bonus casa 2025: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2025 ha apportato importanti modifiche ai bonus casa, intervenendo sia sulle aliquote che sulle modalità di fruizione. Le novità riguardano i bonus ristrutturazione, ecobonus e sismabonus, le cui aliquote sono state ridotte come segue:
• 36% per il 2025
• 30% per il 2026 e il 2027.

Tuttavia, sono previste delle maggiorazioni: le aliquote potranno salire al 50% per il 2025 e al 36% per il 2026-2027 ma solo per gli immobili che rispettano il requisito di abitazione principale. Inoltre, tali maggiorazioni saranno riservate esclusivamente a:
• proprietari
• titolari di un diritto reale.

Per tutti gli altri soggetti, così come per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sarà quindi possibile usufruire dei bonus casa unicamente con le aliquote ridotte (36% o 30%, a seconda dell’anno).

Bonus casa: chi ne può usufruire?

Alla luce di quanto detto in precedenza, in questo anno 2025 potranno usufruire dei bonus casa al 50% e per l’abitazione principale unicamente proprietari, nudi proprietari, usufruttuari o titolari di un diritto reale come il diritto di abitazione.

Tutti gli altri soggetti, e per tutti gli altri tipi di immobili, potranno usufruirne al 36%. Parliamo di:
• soggetti IRES
• familiari conviventi di persone fisiche
• inquilini
• comodatari.

Ma facciamo qualche esempio.

Sei un imprenditore proprietario di un immobile in cui eserciti la tua attività. Puoi riqualificarlo con l’ecobonus o ristrutturarlo con il sismabonus detraendo il 36% delle spese sostenute.

Ristrutturi la tua abitazione principale ma non hai capienza fiscale sufficiente per detrarre le spese. Può farlo il tuo coniuge, ma solo al 36%.

Sei in affitto in un immobile e vuoi cambiare gli infissi: se ti accolli la spesa, puoi portarla in detrazione solo al 36%.

Familiari

Tra i beneficiari delle detrazioni fiscali per la casa ci sono quindi coloro che sostengono le spese e fanno parte del nucleo familiare del proprietario.
Sono ammessi:
• il familiare convivente dell’avente titolo
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
• il componente dell’unione civile
• il convivente more uxorio.

Per familiare si intendono il coniuge o i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Ti ricordo che i parenti sono ad esempio padre e figlio, nonno e nipote, fratelli, zio e nipote, ecc..
L’affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, ad esempio suocera e nuora, cognati, ecc..

La legge Cirinnà, la n. 76 del 2016, ha equiparato al vincolo giuridico del matrimonio quello derivante dalle unioni di persone dello stesso sesso.

La stessa legge fa sì che oggi possano godere delle detrazioni anche i componenti delle coppie conviventi, senza che sia necessario stipulare un contratto di comodato.
È necessario però dimostrare la convivenza mediante la residenza nella stessa casa.

In tutti questi casi è possibile usufruire dei bonus anche se l’intestatario del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori è il proprietario della casa.

Acquirenti

Un altro soggetto che può usufruire delle detrazioni è l’acquirente della casa, anche se non è stato stipulato ancora il rogito, purché si verifichino le seguenti condizioni:
• è stato stipulato un preliminare di vendita entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione
• è stato immesso nel possesso dell’immobile
• esegue gli interventi a proprie spese.

Bonus casa: chi può usufruirne per le parti condominiali?

Degli stessi bonus, applicati però agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, possono beneficiare tutti i condòmini. Chiaramente ciascun condomino potrà beneficiarne al 50% o al 36% in base alla titolarità o diritto sull’immobile.

Il criterio di ripartizione della spesa si basa generalmente sulle quote millesimali, ma si possono applicare anche altri criteri, definiti dagli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

La detrazione spetta però solo nel caso in cui la relativa quota di spesa sia stata versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’amministratore rilascia infatti una certificazione da cui risultino, tra l’altro:
• l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento
• la quota millesimale imputabile al condomino.

La certificazione dell’amministratore potrebbe però riportare solo i dati di un proprietario, mentre le spese sono state sostenute anche da altri soggetti. In questo caso, gli aventi diritto dovranno attestare sul documento rilasciato dall’amministratore l’effettivo sostenimento della spesa e la relativa percentuale.

Possono usufruire dei bonus casa anche i condomìni senza amministratore e codice fiscale. Nei bonifici andrà in questo caso inserito il codice fiscale del condomino che li ha effettuati.

Bonus casa in caso di comodato d’uso

In una risposta a FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, tra i titoli idonei per usufruire dei bonus casa c’è anche il comodato d’uso.
Il comodatario può quindi eseguire e pagare i lavori in prima persona, purchè sia in possesso del consenso del proprietario all’esecuzione.

Il consenso può essere acquisito in forma scritta anche dopo l’inizio dei lavori, ma deve essere formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende richiedere l’agevolazione.

Altra condizione richiesta è che il contratto risulti regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del pagamento delle spese.

La risposta è relativa al quesito di un contribuente relativo al bonus ristrutturazione. Tuttavia, dato che le norme sul comodato sono sempre le stesse, ritengo si possa estendere anche agli altri bonus casa.

A chi spettano i bonus casa se cambia il possesso dell’abitazione?

Per vari motivi può cambiare il possesso della casa:
• a seguito di compravendita o donazione
• per il decesso dell’avente diritto
• per trasferimento dell’affittuario o comodatario.

A chi vanno in quel caso le rate residue della detrazione? A questa domanda ho risposto con un articolo dedicato che puoi trovare qui.




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4 Commenti. Nuovo commento

  • Buongiorno nel 2019 ho effettuato lavori di ristrutturazione “bonus casa 50%” e successivamente ma sempre nel 2019 ho donato l’immobile a mio figlio omettendo nell’atto che il recupero Irpef doveva continuare ad essere mio. Si può fare una scrittura privata successiva chiarendo questo accordo? Grazie

    Rispondi
  • Buonasera Architetto,
    Abbiamo stipulato e registrato contratto di comodato in data 09/03/2020, noi siamo i comodatari.
    In data 11/03/2020 siamo subentrati ad una CILA esistente, presentata a gennaio dal proprietario, ma a fronte della quale non erano ancora iniziati i lavori e non era stata pagata alcuna fattura, neanche in acconto.
    I lavori inizieranno effettivamente a giorni, ritiene possano sussistere problemi per usufruire delle detrazioni in relazione al fatto che la registrazione del contratto di comodato deve essere precedente all’inizio dei lavori? Secondo lei si fa riferimento ad un inizio effettivo dei lavori, non al provvedimento CILA?

    Rispondi
    • arch. Carmen Granata
      12 Marzo 2020 19:50

      Certo, si fa riferimento all’inizio dei lavori. Anzi in alcuni documenti dell’AdE si fa riferimento addirittura al momento in cui sono pagate le spese.

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