La Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche per l’invio della dichiarazione precompilata per gli interventi agevolati in condominio.
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La Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche per l’invio della dichiarazione precompilata per gli interventi agevolati in condominio.
Indice
L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze primo dicembre 2016 dispone che gli amministratori di condominio trasmettano ogni anno il dettaglio delle spese sostenute da ciascun condomino per gli interventi di:
• recupero del patrimonio edilizio
• riqualificazione energetica
• acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione
• da quest’anno anche superbonus 110%.
La comunicazione serve al Fisco per precompilare la dichiarazione dei redditi che verrà poi predisposta per ogni contribuente con la corretta indicazione dei dati relativi ai vari bonus.
L’invio è effettuato in modalità telematica, adoperando i software messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
I dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate riguardano le spese sostenute da ciascun condomino l’anno precedente. Nella dichiarazione 2021 andranno quindi inserite le spese sostenute nel 2020.
Gli amministratori dovranno dunque comunicare le seguenti informazioni:
• tipologia e importo complessivo della spesa
• quote di spesa di ogni condomino
• codice fiscale di ogni condomino.
Analizziamo per sommi capi i principali campi da compilare:
• progressivo intervento individua le diverse tipologie di intervento
• progressivo edificio individua il singolo edificio all’interno del condominio
• flag unità immobiliare assume valore A in presenza di unità abitativa, con o senza pertinenze associate, B negli altri casi
• dati catastali non disponibili va compilato solo in caso di immobili non censiti
• dati del soggetto a cui deve essere attribuita la spesa.
Gli importi indicati devono essere arrotondati all’unità di euro:
• per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro
• per difetto, se inferiore a tale limite.
(Ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Non è invece ammessa l’indicazione di valori negativi. Se vengono inseriti importi considerati anomali possono comparire messaggi di errore o di avvertimento, ma ciò non invalida l’andata a buon fine della comunicazione.
Prima dell’invio del file deve essere effettuato con lo specifico software il controllo formale.
Per aggiornare la comunicazione al nuovo superbonus, è stata rimossa la sezione per l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Queste opzioni devono essere infatti comunicate con un apposito modello.
Sono stati invece aggiunti altri campi per individuare le varie tipologie di interventi agevolati.
È stato poi inserito il campo Polizza assicurativa rischio eventi calamitosi con cessione credito. Il Decreto Rilancio prevede infatti che se in caso di interventi di sismabonus si cede il credito alla compagnia assicurativa presso cui si stipula una polizza di questa tipo, si ha diritto a una detrazione del 90% sul prezzo del premio pagato.
Per inviare la dichiarazione precompilata per interventi di recupero edilizio è necessario:
• accedere ai servizi online Entratel o Fisconline
• utilizzare i software di compilazione e controllo messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Dopo l’invio, l’amministratore riceverà una ricevuta telematica dove sono riportati gli esiti di tutti i controlli automatici effettuati.
Le ricevute possono essere di:
• acquisizione totale del file senza alcun errore sui codici fiscali
• acquisizione totale del file con allegato l’elenco dei codici fiscali errati
• scarto del file nei casi in cui siano riscontrati errori che pregiudichino il corretto trattamento del file.
Durante questa fase sarà effettuato il controllo dei codici fiscali dei soggetti segnalati. Il codice fiscale è un dato particolarmente importante e deve essere formalmente corretto. Anche in questo caso, però, una segnalazione di errore non costituisce motivo di scarto della comunicazione.
Eventuali errori contenuti nella comunicazione possono comunque essere corretti solo con una comunicazione sostitutiva dell’intero file.
L’obbligo di inviare la dichiarazione precompilata è previsto unicamente per i condomìni dotati di amministratore.
I condomìni formati da meno di 8 proprietari, come è noto, non sono tenuti a nominarne uno. In questo caso:
• se l’amministratore è stato nominato, deve obbligatoriamente inviare la comunicazione
• se l’amministratore non è stato nominato, i condòmini non sono obbligati a inviare la comunicazione.
Un supercondominio è costituito da una pluralità di edifici distinti, a volte organizzati essi stessi come condominio, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale.
Se le spese per gli interventi di recupero edilizio sono state effettuate dallo stesso supercondominio per le proprie parti comuni, sarà il suo amministratore a dover adempiere agli obblighi di trasmissione della dichiarazione precompilata inviando un’unica comunicazione.
Se invece sono stati svolti sia interventi sulle parti comuni del supercondominio sia sulle parti comuni dei singoli condomìni, ciascuno dei due soggetti (condominio e supercondominio) dovrà inviare una distinta comunicazione.
Ti restano ancora dubbi sugli adempimenti necessari per la dichiarazione precompilata? Segu le mie pagine Facebook e Twitter e il mio canale YouTube per avere tutti i chiarimenti ed essere tempestivamente aggiornato sulle novità normative.
(Prima pubblicazione 1 marzo 2018)
Dichiarazione precompilata (photo credit pixabay.com)
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2 Commenti. Nuovo commento
Grazie per i tanti spunti evidenziati con chiarezza!!!
Domanda: casa indipendente su due piani, due proprietari.
Ingressi funzionalmente indipendenti: tetto e parti comuni come fatturare? Meglio fare condominio minimo o unifamiliare per Superbonus 110%? Grazie Giancarlo
Se dovete fare l’intervento sull’intero edificio dovete considerare per forza il condominio: https://www.guidaxcasa.it/superbonus-110-accesso-autonomo-e-indipendenza-funzionale/