Il Ddl Concorrenza da oggi in vigore introduce alcune interessanti novità, che dovrebbero consentire maggiore risparmio ai consumatori per le spese di casa.
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Il Ddl Concorrenza da oggi in vigore introduce alcune interessanti novità, che dovrebbero consentire maggiore risparmio ai consumatori per le spese di casa.
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto, entra in vigore da oggi il cosiddetto Ddl Concorrenza.
Si tratta più precisamente della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, il cui travagliato iter giunge a conclusione dopo più di due anni di discussione.
La prima presentazione della legge risale infatti al 20 febbraio del 2015, il sì alla Camera al 7 ottobre dello stesso anno, ma l’approvazione definitiva in Senato, dopo numerose modifiche subite nel corso del tempo, è avvenuta solo lo scorso 2 agosto.
La legge tratta una quantità innumerevole di argomenti, di cui aggiorna le prescrizioni normative, quali:
• disciplina delle professioni
• servizi sanitari
• assicurazioni auto
• banche
• fondi pensione
• carburanti
• trasporti
• farmacie
• alberghi
• mercato dell’energia
• contratti di telefonia e Pay TV.
Sarà proprio di questi ultimi argomenti che ci occuperemo in questa sede, infatti il Ddl porta con sé alcune interessanti novità che dovrebbero consentire un maggiore risparmio ai consumatori per le spese di casa.
Vi sarà sicuramente capitata qualche disavventura nel momento in cui avete dovuto disdire un contratto di telefonia o di Pay TV.
Mentre aderire al servizio è sempre piuttosto semplice (a volte basta un click), per la disdetta si deve lottare con procedure complesse e farraginose e costi abnormi non esplicitamente dichiarati al momento della stipula, per scarsa trasparenza del contratto.
Uno degli argomenti normati dal Ddl Concorrenza è proprio la gestione contrattuale in materia di telefonia e Pay TV, legata al tema più ampio del telemarketing, anch’esso disciplinato dalla legge.
L’art. 41 stabilisce che le modalità da seguire per recedere da un contratto di telefonia e Pay TV o per cambiare gestore devono essere altrettanto semplici di quelle previste per l’adesione iniziale.
In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire ai consumatori di recedere o cambiare gestore utilizzando le modalità telematiche.
In poche parole, da oggi recedere da un servizio dovrebbe essere più semplice e potremo dire addio alle interminabili attese al telefono per mettersi in contatto con il customer care o all’utilizzo di mezzi ormai arcaici e obsoleti come il fax e la raccomandata A/R. Le procedure on line porteranno agli utenti un maggiore risparmio, non solo di denaro, ma anche di tempo.
I costi di recesso o passaggio ad altro operatore dovranno essere:
• congrui e verificati dall’Agcom
• commisurati al valore del contratto
• commisurati ai costi reali a carico dell’azienda (le spese per dismettere la linea telefonica e trasferire il servizio).
Un’altra novità del Ddl Concorrenza riguarda il cosiddetto vincolo contrattuale. Il vincolo compare quando insieme alla fornitura di servizi è prevista quella di beni (ad esempio uno smartphone da pagare in rate mensili o un modem incluso). Da oggi un contratto di questo tipo non potrà avere durata superiore a 24 mesi.
Il Ddl introduce anche una norma in base alla quale gli operatori di call center sono obbligati a dichiarare immediatamente l’identità del soggetto per il quale avviene la chiamata nonché lo scopo commerciale o promozionale della stessa. Potranno proseguire la telefonata soltanto se otterranno il consenso esplicito dell’utente.
In questo modo si tenta di porre rimedio alle chiamate di telemarketing troppo aggressive e fastidiose.
Naturalmente, con questa soluzione si pone un limite solo alla singola chiamata e non a tutte quelle provenienti da quella azienda.
Per questo motivo, la legge prevede un potenziamento dello strumento del Registro delle opposizioni, esistente da anni ma purtroppo di scarso successo.
In particolare, è prevista la possibilità di inserimento nel Registro anche di telefoni cellulari e numeri fissi non presenti negli elenchi telefonici, finora non consentita.
L’iscrizione comporterà anche la contestuale cancellazione di tutti i consensi privacy eventualmente dati in precedenza.
Per quanto riguarda il telemarketing, è molto interessante anche l’art. 55, riguardante le chiamate verso numerazioni non geografiche.
Si tratta di quelle utilizzate dai servizi clienti di molte aziende, tra cui le compagnie aeree, che spesso comportano l’esborso di importi esorbitanti per l’utilizzo del servizio.
La legge impone che la tariffazione parta dal momento in cui avviene la risposta dell’operatore e non siano conteggiati tutti i minuti trascorsi in attesa, ascoltando la fastidiosa musichetta.
Gli articoli della legge che vanno dal 28 al 44 disciplinano il superamento del mercato a maggior tutela per il gas naturale e l’energia elettrica, previsto a partire dal primo giugno 2018.
Con la fine del mercato tutelato, si comprerà l’energia esattamente come si compra il traffico telefonico dai diversi operatori telefonici.
Si passerà quindi dal sistema attuale, con tariffe trimestrali decise dall’Autorità per l’Energia, al mercato libero.
Per garantire una migliore informazione dei consumatori, vengono dettate norme sulla confrontabilità delle tariffe di luce e gas disponibili sul mercato.
L’Autorità di settore (AEEGSI) dovrà realizzare un apposito portale telematico dove saranno elencate tutte le tariffe e le offerte in vigore, che gli utenti potranno così confrontare.
Il Ddl prevede anche una riforma del bonus elettrico e gas, previsto per clienti:
• economicamente svantaggiati
• versanti in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.
Dovrà essere emanato dal Ministero per lo Sviluppo Economico un apposito decreto di riforma.
Altra novità importante riguarda le cosiddette maxi bollette, per le quali è previsto che l’Autorità per l’Energia adotti adeguate misure per obbligare i fornitori a rateizzare le fatture.
Tale rateizzazione sarà però possibile solo se gli importi elevati derivano da:
• ritardi o interruzioni della fatturazione
• prolungata indisponibilità dei dati di consumo.
Nel caso in cui la causa dell’importo elevato è riconducibile al cliente, l’obbligo viene meno.
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