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In vigore dal 30 marzo il nuovo regolamento ascensori
Dal prossimo 30 marzo entra in vigore un nuovo regolamento ascensori, il decreto 10 gennaio 2017 n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 marzo.
Il nuovo regolamento ascensori
Dal prossimo 30 marzo entrerà in vigore un nuovo regolamento ascensori, il decreto 10 gennaio 2017, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 marzo.
Il nuovo regolamento era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2016.
Si tratta del Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
Il nuovo regolamento apporta quindi modifiche al dpr 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2014/33/UE per la sicurezza degli impianti.
Il decreto disciplinava i procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
A quali impianti si applica il nuovo regolamento ascensori
Il regolamento si applica:
• agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni
• ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione Europea o importati da un paese terzo.
Non si applica invece agli ascensori inseriti in contesti particolari, come:
• ascensori da cantiere
• impianti a fune
• ascensori progettati a fini militari
• ascensori usati nelle miniere, ecc..
Cosa prevede il nuovo regolamento ascensori
Il decreto n. 23 del 10 gennaio 2017 è costituito da 5 articoli e, in particolare, il primo introduce alcune modifiche al vecchio regolamento ascensori.
Il provvedimento legislativo tiene conto delle innovazioni in materia di:
• accreditamento degli organismi di valutazione della conformità
• vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
• principi generali relativi alla marcatura CE
• stato compatibile.
Di conseguenza, garantisce al meglio la salute e la sicurezza di cose e persone trasportate, in virtù del rispetto di nuovi e più elevati standard, riportati nelle tabelle allegate al testo.
Il regolamento prevede nuovi obblighi per:
• installatori
• fabbricanti
• importatori
• distributori.
Gli installatori, ad esempio, dovranno verificare la conformità ai requisiti di salute e di sicurezza previsti dall’Allegato I e conservare tutta la documentazione tecnica relativa.
I fabbricanti devono garantire che i componenti per la sicurezza siano conformi ai requisiti e, in caso di difformità, provvedere al loro ritiro dal mercato.
Gli importatori, prima di immettere i componenti in commercio, devono verificare che i fabbricanti abbiano eseguito tutti i controlli di conformità previsti.
Il decreto non prevede l’obbligo di adeguamento per gli ascensori installati prima dell’entrata in vigore del dpr 162/1999.
Inoltre, non è stata confermata la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori, prevista dalla prima bozza.
Il regolamento precisa che, in caso di controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d’arrivo, gli eventuali lavori da fare possano essere solo suggeriti dai manutentori.
Sarà poi una scelta del condominio decidere se eseguire o meno gli interventi di manutenzione.
Requisiti di sicurezza del nuovo regolamento ascensori
I requisiti da rispettare sono elencati nell’Allegato I al regolamento (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza). Analizziamone alcuni.
Se la cabina dell’ascensore è progettata per il trasporto di persone, le sue dimensioni devono essere tali da consentirne l’uso agevole da parte di persone disabili.
Gli elementi di sospensione e di sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono ridurre al minimo il rischio di caduta della stessa, in considerazione soprattutto delle condizioni di utilizzo.
In particolare, in caso di interruzione della fornitura di energia o di guasto di qualcuno dei componenti, la cabina deve essere attrezzata con dotazioni di sicurezza in grado di impedirne la caduta o movimenti incontrollati.
Gli ascensori devono poi essere attrezzati con dispositivi che consentano di liberare e di evacuare le persone in caso di emergenza e di un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
Altri allegati del nuovo regolamento ascensori
Oltre all’Allegato I, il testo ne prevede numerosi altri:
• Allegato A: sostituisce gli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
• Allegato II: Contenuto della dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori
• Allegato III: Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori
• Allegato IV: Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B)
• Allegato V: Esame finale degli ascensori
• Allegato VI: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo E)
• Allegato VII: Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H)
• Allegato VIII: Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (Modulo G)
• Allegato IX: Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2)
• Allegato X: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E)
• Allegato XI: Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1)
• Allegato XII: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D).