Il Mibact chiarisce la procedura di autorizzazione paesaggistica da seguire per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.
Iscriviti alla Newsletter
Il Mibact chiarisce la procedura di autorizzazione paesaggistica da seguire per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.
Si definisce autorizzazione paesaggistica una procedura amministrativa introdotta dal d. lgs 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il Codice prescrive che, per eseguire interventi edilizi in aree soggette a tutela paesaggistica, si richieda preventivamente l’autorizzazione all’ente competente. Di solito sono i Comuni, delegati dalla Regione.
L’autorizzazione paesaggistica è quindi un atto presupposto al titolo abilitativo. Senza questo non è possibile ottenere il rilascio di un titolo autorizzativo o dare avvio ai lavori per i quali è richiesta comunicazione o segnalazione.
Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il DPR 31/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo. Il provvedimento definisce gli interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta e quelli per i quali è sufficiente una procedura semplificata.
Si tratta del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Si compone di 20 articoli e all’articolo 19 abroga il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.
Gli interventi edilizi soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica sono quelli realizzati nelle aree di interesse paesaggistico. Tali aree sono individuate dall’art. 142 del d. lgs 42/2004, comma 1:
• i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
• i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
• le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
• i ghiacciai e i circhi glaciali
• i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
• le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448
• i vulcani
• le zone di interesse archeologico.
Vediamo in quali casi non è necessaria l’autorizzazione, quando si può ricorrere a quella semplificata e quando invece occorre il procedimento ordinario.
L’iter per procedere alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria è descritto dall’art. 148 del d. lgs 42/2004.
Entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione competente trasmette alla Soprintendenza di riferimento la proposta di autorizzazione paesaggistica.
La Soprintendenza analizza la completezza della documentazione fornita ed entro il termine perentorio di 45 giorni comunica il parere di competenza.
Dopo 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che ha efficacia immediata.
Sommando i tempi previsti per questo iter, si può vedere come esso possa raggiungere i 105 giorni, quindi possa durare fino a tre mesi e mezzo.
Per questo motivo, è stato introdotto il procedimento di autorizzazione semplificata, previsto per interventi di lieve entità.
L’Allegato B del decreto 31/2017 contiene un elenco di 42 interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all’iter semplificato.
Tra questi, gli interventi di superamento barriere architettoniche soggetti a iter semplificato riguardano:
• realizzazione di rampe per superare dislivelli superiori a 60 cm
• realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.
Gli interventi che comportino modifiche esterne devono inoltre essere eseguiti nel rispetto:
• delle caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche
• dei materiali esistenti
• delle finiture esistenti.
Tra gli interventi soggetti a procedimento semplificato sono comprese anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, purchè:
• siano scadute da non più di un anno
• siano relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti
• il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato.
Se però con l’istanza di rinnovo sono richieste modifiche di non lieve entità, è necessario fare ricorso al procedimento ordinario.
L’iter per ottenere l’autorizzazione paesaggistica semplificata prevede le seguenti fasi:
• l’amministrazione competente, dopo aver ricevuto la richiesta, esamina la completezza della documentazione. Entro 10 giorni la invia alla rispettiva Soprintendenza. (Salgono a 40 se sono richieste integrazioni)
• la Soprintendenza dovrà esprimere il proprio parere entro 20 giorni e inviarlo all’amministrazione telematicamente
• dopo 10 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascerà l’autorizzazione, immediatamente efficace.
Pertanto, nella migliore delle ipotesi, se tutti i documenti sono in regola, l’iter potrà concludersi entro 40 giorni.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere compilata, anche in modalità telematica, seguendo il modello semplificato dell’Allegato C.
Deve essere inoltre corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato come previsto dall’Allegato D.
Infine, è stabilito che non si debba ricorrere alla Conferenza dei Sevizi quando, oltre all’Autorizzazione semplificata, non sono richiesti:
• altri titoli
• sono sufficienti comunicazioni come SCIA o CILA.
Nelle aree sottoposte a vincolo era già possibile realizzare senza autorizzazione paesaggistica:
• gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
• gli interventi legati all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterino lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterino l’assetto idrogeologico
• il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati dalla normativa in materia.
Il d.P.R. 31/2017 estende l’esenzione a ulteriori interventi, portandone a 31 l’elenco complessivo, contenuto nell’Allegato A al decreto.
Ma cosa avviene per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento?
Il decreto stabilisce che i procedimenti pendenti siano assoggettati alle nuove norme, ma il Ministero dei Beni Culturali chiarisce che ci sono alcune eccezioni.
Distinguiamo due casi:
• interventi che con le nuove norme sono esonerati da autorizzazione paesaggistica
• interventi, prima soggetti a procedimento ordinario, che con le nuove norme prevedono iter semplificato.
Nel primo caso, se gli interventi non sono ancora stati autorizzati, le relative istanze dovranno essere archiviate.
Nel secondo caso, bisogna invece distinguere diverse situazioni:
• se il termine di 60 giorni previsto per il procedimento è già trascorso, questo dovrà essere portato a termine in base al regolamento previgente
• se l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente una proposta di provvedimento, il procedimento dovrà essere concluso in base al regolamento previgente, per motivi di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di continuità amministrativa
• nel caso in cui l’istruttoria non sia ancora conclusa, o non sia ancora stata formulata proposta alla Soprintendenza, si applica il nuovo regolamento.
Come si può vedere, dunque, il Mibact chiarisce che i procedimenti in corso, il cui iter sia già in una certa fase di avanzamento, dovranno essere portati a termine seguendo il vecchio regolamento.
(Prima pubblicazione 20 luglio 2016)
Iscriviti alla Newsletter
10 Commenti. Nuovo commento
Appartamento in edificio del 1955 a 250 m dal mare con vincolo art. 134 co.1 lett b) ,
per sanare la finestra mai realizzata dal costruttore necessita il parere della soprintendenza?
Sì.
Terreno mq 600 fronte mare, con piccolo dislivello spiaggia m 7, distante dalla battigia ml 120: terreno di proprietà che, volendo concedere gratuitamente ad ‘una associazione sportiva non PROFIT (associazione sportiva dilettantistica canottieri), dove necessita una struttura prefabbricata in legno da posizione in loco di mq 49, 7×7, su un fronte libero di ml 60.
Incontreremo ostacoli per la realizzazione?
Grazie
Per sapere cosa si può e non si può fare, deve rivolgersi a un architetto del posto che verifichi la strumentazione urbanistica locale e le norme da rispettare.
la realizzazione di un cappotto esterno, considerato che comunque dovrebbero essere asportati alcuni elementi decorativi in pietra sugli spigoli della facciata, attualmente rientra tra le attività che non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica?
Grazie
Attualmente necessita di autorizzazione paesaggistica semplificata.
I centri storici (nello specifico di un piccolo comune vicino Gallipoli, in provincia di Lecce) rientrano tra le aree di interesse paesaggistico-ambientale? e quindi eventuali interventi edilizi sono soggetti alla richiesta di autorizzazione paesaggistica?
Potrebbe esserlo se ricade ad esempio nell’ambio di un parco. Si affidi a un architetto del posto per verificarlo.
Mi sapete dire se tutti i condizionatori, compresi quelli “mono unità” e quindi senza scarico esterno sono soggetti a questo tipo di limiti?
Uno dei motivi per cui sono nati i condizionatori senza unità esterna è proprio la possibilità di poterli installare in edifici vincolati. Quindi non sono soggetti ad autorizzazione.