Il Governo ha prorogato di un mese la scadenza per presentare la comunicazione preventiva, portandola dal 31 ottobre al 30 novembre prossimo.
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Il Governo ha prorogato di un mese la scadenza per presentare la comunicazione preventiva, portandola dal 31 ottobre al 30 novembre prossimo.
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Il Decreto Legge n. 39 del 30 marzo 2024 ha introdotto nuove limitazioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti i bonus edilizi.
In aggiunta a questo ennesimo blocco e al divieto di utilizzo della remissione in bonis per il mancato invio della comunicazione della scelta dell’opzione in ritardo o con errori, è stato introdotto un nuovo, inaspettato, adempimento.
L’obbligo, di cui ti parlerò in questo articolo, dovrebbe interessarti se stai effettuando lavori oggetto di Superbonus o intendi farlo.
La misura è contenuta nell’art. 3 del decreto e consiste in una comunicazione preventiva delle spese per le quali intendi usufruire delle agevolazioni fiscali.
L’obiettivo del Governo è quello di acquisire informazioni necessarie al monitoraggio della spesa agevolata con il Superbonus.
Se stai effettuando o intendi effettuare lavori di efficientamento energetico oggetto di superbonus, dovrai inviare la comunicazione preventiva a ENEA. La dichiarazione andrà quindi, in questo caso, a integrare i dati da fornire alla stessa Agenzia alla conclusione dei lavori.
Nella dichiarazione dovrai inserire le seguenti informazioni:
• i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento
• l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo)
• l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dopo l’entrata in vigore del DL 39/2024 negli anni 2024 e 2025
• le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese di cui sopra.
Per i lavori antisismici la comunicazione preventiva dovrà invece essere inviata al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Queste informazioni dovranno essere inviate già al momento della predisposizione dell’asseverazione sismica prevista dal Decreto 58 del 2017 e redatta con la compilazione dell’Allegato B.
Le informazioni da inserire nella dichiarazione sono analoghe a quelle che abbiamo visto nel paragrafo precedente per gli interventi di efficientamento energetico.
I soggetti obbligati a effettuare la comunicazione preventiva sono coloro che:
• entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILA-S o la domanda per acquisire il titolo abilitativo per effettuare lavori di demolizione e ricostruzione e, entro la stessa data, non hanno ancora concluso i lavori
• a partire dal primo gennaio 2024 hanno presentato la CILA-S o la domanda per acquisire il titolo abilitativo per effettuare lavori di demolizione e ricostruzione.
Si tratta insomma dei cantieri dove, in questi ultimi mesi, i lavori vengono a trovarsi in corso d’opera o in fase di apertura.
Le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico seguono le stesse disposizioni previste per l’invio delle asseverazioni all’ENEA, quindi 90 giorni dopo il termine dei lavori.
Le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 o che sono stati avviati nel corso del 2024, dovevano essere trasmesse al PNCS entro i seguenti termini:
• 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024
• entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Il Governo ha prorogato di un mese i termini per presentare la comunicazione preventiva, dal 31 ottobre al 30 novembre prossimo.
Particolarmente severo il quadro sanzionatorio messo a punto per coloro che non si allineeranno al nuovo obbligo.
L’omessa presentazione della comunicazione preventiva delle spese è infatti punita con:
• l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10mila euro, se hai iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del DL 39/2024
• la decadenza dall’agevolazione fiscale (quindi niente superbonus), se hai iniziato i lavori dopo l’entrata in vigore del decreto DL 39/2024.
Per la mancata presentazione non sarà possibile ovviamente avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, visto che anche questa è stata abolita (per i bonus edilizi) dallo stesso DL 39/2024.
I contenuti, le modalità e i termini per la trasmissione della dichiarazione sono stati resi noti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024.
Con la consueta tempestività con cui solitamente si rispettano queste scadenze, il provvedimento è stato pubblicato ben oltre i 60 giorni dopo l’entrata in vigore del DL 39/2024.
Ora, quindi, i professionisti abilitati che dovranno essere incaricati dai beneficiari dell’agevolazione di trasmettere le informazioni hanno a disposizione tutti gli strumenti necessari per svolgere questo compito.
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