A differenza dell’IMU, la TASI è una tassa dovuta tanto dall’inquino che dal proprietario: in questo articolo vediamo in quale modo avviene la ripartizione.
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A differenza dell’IMU, la TASI è una tassa dovuta tanto dall’inquino che dal proprietario: in questo articolo vediamo in quale modo avviene la ripartizione.
La TASI, Tassa sui Servizi Indivisibili, riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come la manutenzione delle strade o l’illuminazione pubblica.
Fino al 31 dicembre 2015 era dovuta da chiunque possedesse o detenesse a qualunque titolo fabbricati o terreni edificabili.
In parole povere, a differenza dell’IMU, spettante unicamente al proprietario, la TASI doveva essere pagata anche dall’inquilino o comunque da chiunque occupasse l’immobile.
La Legge di Stabilità per il 2016 ha fissato l’esenzione dal pagamento della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, a esclusione di quelli considerati di lusso e classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Gli immobili soggetti a TASI sono quindi ora unicamente:
• le cosiddette abitazioni di lusso
• gli immobili non utilizzati come abitazione principale.
Per capire se il tributo è dovuto, bisogna distinguere tre casi:
• l’immobile non è destinato ad abitazione principale
• l’immobile è destinato ad abitazione principale ma è di lusso
• l’immobile è destinato ad abitazione principale e non è di lusso.
Mentre è facile capire se il tributo è dovuto quando è detenuto dallo stesso proprietario, la situazione è più complicata nel caso in cui sia occupato da un inquilino o da un comodatario e l’imposta deve essere ripartita tra questi soggetti.
Nel primo caso, l’imposta è dovuta tanto dal proprietario che dal detentore, in quanto nessuno dei due soggetti utilizza l’immobile come propria abitazione principale.
Anche nel secondo caso, ovvero quando l’immobile è classificato catastalmente come A/1, abitazione signorile, A/8, villa, o A/9, castello o palazzo di eminente pregio storico o artistico, il tributo è dovuto da entrambi i soggetti.
Nel terzo caso, visto che abbiamo escluso l’eventualità che l’immobile sia occupato dallo stesso proprietario in cui è pacifica l’esenzione dal pagamento, la casa risulta abitazione principale per l’occupante. La TASI è quindi dovuta esclusivamente dal proprietario.
Un aspetto molto importante da ricordare è che la legge non prevede la solidarietà tra occupante e proprietario dell’immobile per cui, se ad esempio un inquilino non paga la parte a lui spettante, il Comune non può esigere quella somma dal proprietario.
La TASI è quindi un tributo dovuto tanto dal proprietario che da chi detiene l’immobile a qualunque titolo.
L’importo dovuto si calcola in base all’aliquota fissata dai Comuni e si suddivide tra i soggetti coinvolti secondo percentuali definite.
La ripartizione prevede la seguente suddivisione:
• una quota dell’importo dovuto compresa tra il 70% e il 90% spetta al proprietario
• una quota dell’importo dovuto compresa tra il 10% e il 30% spetta al detentore.
I Comuni devono deliberare per fissare, oltre all’aliquota dell’imposta, tali percentuali di ripartizione. In mancanza della delibera, si considera attribuita al proprietario la quota del 90% e al detentore quella del 10%.
Nel caso in cui a pagare debba essere unicamente il proprietario, l’importo sarà pari unicamente alla quota a lui spettante.
La TASI non è dovuta dall’inquilino quando detiene l’immobile per un periodo non superiore a 6 mesi nell’arco di un anno, quindi per contratti di locazione temporanei.
La ripartizione descritta si applica a proprietari e detentori a qualunque titolo, quindi tanto a inquilini che a soggetti che detengono l’immobile in comodato d’uso gratuito.
Unicamente nel caso in cui il comodatario sia un parente di primo grado in linea retta (figlio o genitore) è possibile usufruire dello sconto, valido anche per l’IMU, che prevede il calcolo dell’imposta sul 50% della base imponibile.
Potete leggere tutte le informazioni relative all’agevolazione IMU e TASI per comodato in questo articolo.
Un caso particolare è quello in cui l’immobile è in comproprietà tra diversi soggetti e soltanto uno di questi lo utilizza come abitazione principale.
In tal caso, l’occupante non pagherà nulla, mentre gli altri soggetti, una volta calcolato l’importo in base all’aliquota fissata dal Comune, pagheranno nella percentuale a loro spettante.
Se invece l’immobile non è occupato da nessuno dei proprietari, la TASI dovrà essere pagata da tutti in base alle relative percentuali.
L’inquilino pagherà soltanto se non utilizza l’immobile come abitazione principale.
La base imponibile per calcolare la TASI è la stessa dell’IMU, vale a dire la rendita catastale dell’immobile rivaluta e moltiplicata per specifici coefficienti (nel caso delle abitazioni il coefficiente è 160).
L’aliquota come ricordato è fissata dai Comuni, ma deve essere compresa tra un minimo dell’1 per mille e un massimo del 2,5 per mille.
Un altro vincolo fissato dalla normativa nazionale è che la somma tra le aliquote di TASI e IMU non debba essere superiore al 10,6 per mille.
Poiché tale aliquota è quella massima prevista per l’IMU, nei Comuni in cui è stata deliberata un’aliquota IMU del 10,6 per mille la TASI non è dovuta in alcun caso.
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