Certificazione SOA per le imprese edili

A partire dal 2023, le imprese che intendono realizzare lavori oggetto di bonus fiscali dovranno essere in possesso della certificazione SOA.

Certificazione SOA e bonus edilizi

La legge di conversione del cosiddetto Decreto Energia ha disposto che, dal primo gennaio 2023, le imprese interessate a eseguire lavori oggetto di bonus edilizi dovranno essere in possesso della certificazione SOA.

È previsto comunque un regime transitorio dal primo gennaio al 30 giugno 2023, durante il quale è possibile dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un soggetto terzo. Il vero e proprio obbligo scatterà dunque dal primo luglio 2023.

L’obbligo è previsto solo per i lavori di importo superiore a 516.000 euro.
Ne restano invece esclusi:
• i lavori già in corso di esecuzione al 21 maggio 2022, data di entrata in vigore del provvedimento
• i contratti di appalto stipulati in data anteriore al 21 maggio 2022.

Anche se ho già accennato a questa certificazione in altro articolo, mi sembra giusto renderla oggetto di un opportuno approfondimento, visto che presto chi vuole beneficiare dei bonus edilizi dovrà averci a che fare.

Cos’è la certificazione SOA?

La certificazione SOA nasce come adempimento obbligatorio per le imprese edili che intendono partecipare all’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. È infatti prevista dall’art. 84, comma 1 del d. lgs 50/2016 (Codice degli Appalti).

La SOA qualifica l’impresa a partecipare agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo.

Il Codice divide le opere edilizie in due grandi categorie:
OG, opere di carattere generale
OS, opere specializzate.

Le sottocategorie sono complessivamente 52, suddivise in 13 di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.) e 39 specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).

Le classifiche di importo sono invece 10 e ciascuna abilita l’impresa in possesso di Certificazione SOA a concorre ad appalti di importi pari alla stessa accresciuta di un quinto.
A partire dalla quinta classifica, le imprese concorrenti devono disporre di un sistema di qualità aziendale certificato secondo la vigente norma UNI EN ISO 9001.

La certificazione SOA ha validità di 5 anni, previa conferma al terzo anno.

Il decreto Energia ha dunque esteso l’obbligo anche al settore privato, ma unicamente per le ditte che svolgono lavori oggetto di bonus ed esclusivamente per importi superiori a 516.000 euro.

Da chi viene rilasciata la certificazione SOA?

Questa certificazione viene rilasciata proprio dalle SOA (Società Organismi di Attestazione). Si tratta di organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che devono verificare il possesso, da parte dell’impresa, di precisi requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

Le SOA effettuano un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa e attestanti i requisiti richiesti.

Requisiti dell’impresa per ottenere la certificazione SOA

Alle imprese concorrenti è richiesta l’integrità morale e fiscale, per cui devono dimostrare di non aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.

Devono poi possedere requisiti:
• di carattere generale
• adeguata capacità economica e finanziaria
• adeguate capacità tecniche e professionali.

Requisiti di ordine generale

Da questo punto di vista, i soggetti concorrenti a ottenere la certificazione devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

• regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone, ecc.). Tale verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA
iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.)
regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento dell’attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.)
• non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave
• regolarità ai fini delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
• regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Requisiti economici

L’adeguata capacità economica si dimostra invece attraverso:

• idonee dichiarazioni bancarie
cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie
patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio)
• idonea attrezzatura tecnica del valore non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio; l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale)
• idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa, il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della retribuzione convenzionale INAIL.

Requisiti di capacità tecnica

In questo caso l’impresa deve dimostrare di:

• aver eseguito lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta
• di aver eseguito un lavoro o, in alternativa, due lavori o, in alternativa, tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.

Al direttore tecnico dell’impresa sono richiesti:
• il possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere
• i requisiti generali previsti dalla norma.

Questo ruolo può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

Come richiedere la certificazione SOA

Fino a oggi la certificazione SOA era obbligatoria solo per le imprese che volessero concorrere all’appalto di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
Come abbiamo visto, presto lo diventerà anche per alcuni lavori privati.
Cosa dovranno fare allora le ditte che intendono lavorare nel settore dei bonus edilizi?

Per consentire da parte degli organismi di certificazione la valutazione delle capacità tecniche e professionale, l’impresa concorrente deve fornire:
• un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni
• il nominativo dei tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio
• la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e delle misure adottate per garantire la qualità dei lavori
• le misure di gestione ambientale adottate
• l’indicazione dell’organico medio annuo.

Questi requisiti vengono valutati prendendo in consideraizone i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.

Foto di Hands off my tags! Michael Gaida da Pixabay




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