La Manovra in discussione in Parlamento ripropone la detrazione IVA 50% per acquisto di case in classe A e B ovvero le cosiddette case green.
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La Manovra in discussione in Parlamento ripropone la detrazione IVA 50% per acquisto di case in classe A e B ovvero le cosiddette case green.
Foto di Rosy – The world is worth thousands of pictures da Pixabay
La Legge di Stabilità 2016, per favorire la ripresa del mercato immobiliare, aveva introdotto un bonus per l’acquisto di case in classe A e B, quelle più energeticamente efficienti. L’agevolazione è rimasta in vigore nel 2016 e nel 2017, per poi decadere. Ora il Governo la ripropone in Manovra, per cui dovrebbe tornare in vigore dal prossimo anno.
L’agevolazione consisteva in una detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata ottenibile per:
• l’acquisto di case efficienti dal costruttore
• l’acquisto di case efficienti da concedere in affitto a canone concordato
• la costruzione di case efficienti da concedere in affitto a canone concordato.
Ma quali requisiti deve avere una casa per essere considerata energeticamente efficiente? In parole povere, deve consumare poco dal punto di vista energetico e, di conseguenza, inquinare meno.
Per essere considerata energeticamente efficiente una casa deve avere un Attestato di Prestazione Energetica che la riporti in classe energetica A o B, quelle più alte. L’APE deve quindi essere sempre allegato all’atto di compravendita al momento della stipula.
Un edificio rientrante in queste classi è quello realizzato con opportuni accorgimenti costruttivi volti a limitare il più possibile i consumi energetici. In particolare, quelli legati alla climatizzazione, quindi il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo.
Un involucro edilizio adeguatamente isolato contribuisce infatti a rendere una casa più fresca in estate e più calda in inverno. Limita inoltre al minimo indispensabile l’accensione degli impianti.
Un aiuto importante per ottimizzare i consumi e rendere l’edificio meno energivoro è dato dall’uso di dispositivi di gestione e contabilizzazione del calore.
Per ridurre l’impatto ambientale dovuto ai combustibili fossili, è importante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come fotovoltaico e solare termico.
Una delle agevolazioni previste riguardava le case acquistate direttamente dall’impresa costruttrice o esecutrice dei lavori di ristrutturazione.
L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto e se ne può usufruire per qualunque immobile di tipo residenziale. A differenza di quanto sto leggendo in giro per il web, l’agevolazione non era legata al requisito prima casa, ma se ne poteva usufruire per tutti gli immobili di tipo abitativo. Pertanto potrebbe trattarsi di IVA al:
• 4%, se prima casa
• 10%, se seconda casa
• 22%, se abitazione di lusso.
Facciamo un esempio, riguardante l’acquisto di una casa energeticamente efficiente del valore di 200.000 euro:
• se è prima casa, l’IVA dovuta al 4% sarà pari a 8.000 euro, per cui si potranno risparmiare 4.000 euro.
• se è seconda abitazione, l’IVA dovuta al 10% sarà pari a 20.000 euro, quindi si potranno risparmiare 10.000 euro.
Se confermata in Legge di BIlancio, la detrazione sarà valida per acquisti effettuati a partire dal 2023 e non si applicherà ad acconti eventualmente versati nel 2022, neanche se riferiti a un rogito da stipulato nel 2023.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Se non c’è capienza nell’imposta di uno o più anni lo sconto fiscale relativo a quell’anno si perde e non può essere successivamente recuperato.
La detrazione IVA può essere estesa anche a una delle pertinenze dell’abitazione, ma solo se:
• l’acquisto è fatto contestualmente alla casa
• nell’atto di acquisto è stato indicato il vincolo di pertinenzialità.
Nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, le spese relative all’acquisto dovrannno essere inserite nel rigo E59 della sezione III C relativa al quadro E (oneri e spese).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 7/E/2017 che questa agevolazione è cumulabile con il bonus per l’acquisto di immobili ristrutturati dal costruttore.
Pertanto, in questo caso, si può usufruire contestualmente di:
• detrazione del 50% dell’IVA pagata
• detrazione del 50% sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate fa però una precisazione importante: se si vogliono cumulare i due bonus, la detrazione sul prezzo d’acquisto va calcolata al netto dell’IVA.
Quando era in vigore l’agevolazione non era stato ancora introdotto il sismabonus, per cui la circolare non fa riferimento al sismabonus acquisti. È però plausibile che, per similitudine, lo stesso principio possa applicarsi anche in questo caso.
Un’altra agevolazione di cui si è potuto usufruire fino al 31 dicembre 2017 era quella riguardante il cosiddetto bonus affitti. Era destinata a chi acquistava una casa energeticamente efficiente per poi affittarla a canone concordato.
In quel caso, lo sconto fiscale era rappresentato da una deduzione IRPEF del 20% del prezzo d’acquisto pagato, per un importo massimo di 60.000 euro.
Il contratto di affitto doveva essere stipulato entro 6 mesi dall’acquisto e avere una durata di almeno 8 anni.
Anche in questo caso non era possibile acquistare da un privato, ma solo da un’impresa di costruzioni o da una cooperativa edilizia. Lo sconto poteva essere applicato solo ad acquisti di importo non superiore a 300.000 euro.
A differenza dell’agevolazione per acquisto dal costruttore, sono però previsti alcuni limiti. In questo caso, l’abitazione non può essere di lusso, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Inoltre, locatore e locatario non possono essere parenti di primo grado. Pertanto, il contratto a canone concordato stipulato tra genitori e figli non può essere agevolato.
La stessa agevolazione era prevista per chi affittava a canone concordato case energeticamente efficienti costruite su terreni di proprietà.
La durata dell’agevolazione è stata la stessa, quindi se ne può usufruire per alloggi affittati tra il primo gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.
Analoghi sono anche i requisiti richiesti, per cui le abitazioni devono rientrare nelle classi A o B di efficienza energetica e non essere di lusso.
L’unica differenza in questo caso è che:
• la deduzione si applica sull’importo speso per la costruzione
• i 6 mesi di tempo per effettuare la stipula del contratto di locazione ricorrono dal momento in cui si è ottenuto il certificato di agibilità dell’immobile.
Dalle prime indiscrezioni trapelate, l’agevolazione dovrebbe essere riproposta perfettamente identica a quella in vigore negli anni 2016 e 2017.
Essendo la manovra ancora in corso di discussione, potrebbero naturalmente esserci delle modifiche, ad esempio alla parte riguardante le agevolazioni per l’affitto.
Pertanto, per essere informato in tempo reale quando ci saranno ulteriori novità su questo argomento, segui le mie pagine Facebook e Twitter e iscriviti al mio canale YouTube.
(Prima pubblicazione 12 febbraio 2016)
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2 Commenti. Nuovo commento
Buongiorno, sto acquistando la porzione A di una villetta trifamigliare (A,B,C) tutte cielo-terra.
Costruendo le villette in classe A4, il costruttore darà 3kw all’unità A, 3kw all’unità B, 2 kw all’unità C. Mancando il gas, vorrei, una volta finiti i lavori, aggiungere 3kw; l’elettricista mi ha detto ce ne stanno solamente 2 in quanto sulla porzione del mio tetto devono posizionare 2 kw di un’altra unità immobiliare in quanto è esposta a nord. Domanda, il tetto è di proprietà comune? E se sì, posso un domani posizionare il kw mancante sopra un’altra unità immobiliare? Ero convinto che i pannelli fotovoltaici si potessero posizionare solamente sulla superficie cielo terra del proprietario sottostante e non distribuirli in modo diverso sul tetto.
Per rispondere esattamente bisognerebbe conoscere la conformazione della villetta. Di solito, il tetto è proprietà di tutte le unità immobiliari facenti parte della verticale coperta.
In questo caso è forse considerato comune perchè la villetta è un unico fabbricato e il tetto struttura solidale.