Fino a fine anno i giovani under 36 potranno presentare domanda per l’acquisto della prima casa usufruendo del fondo di garanzia dello Stato.
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Fino a fine anno i giovani under 36 potranno presentare domanda per l’acquisto della prima casa usufruendo del fondo di garanzia dello Stato.
Tra le misure inserite dal Governo nel Decreto Sostegni bis (Decreto Legge 73/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio) spiccano gli aiuti per l’acquisto della prima casa dedicati agli under 36.
L’intento è quello di facilitare l’accesso alla proprietà della casa da parte dei giovani che spesso trovano condizioni inaccessibili, ancor più aggravate da questo periodo di incertezza economica.
Non si tratta in realtà di una nuova agevolazione, ma dell’estensione di una norma già in vigore da alcuni anni, ovvero il Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa, istituito dalla Legge di Stabilità 2014.
Le categorie che in precedenza potevano accedere al Fondo erano:
• giovani coppie
• nuclei familiari monogenitoriali con figli minori
• giovani con contratto di lavoro atipico che non avessero compiuto 35 anni di età.
La novità consiste pertanto nell’aver portato a 36 il limite degli anni e aver eliminato il requisito del contratto atipico. La garanzia dello Stato è inoltre salita dal 50% all’80% ma senza arrivare a quel 100% di cui si era a lungo parlato.
Questa agevolazione, inizialmente applicabile alle richieste di mutuo presentate nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, è stata prorogata dalla Legge di Bilancio a tutto il 2023. Vediamo allora in dettaglio in cosa consiste e quali sono le condizioni per accedervi.
In sostanza, i giovani che non siano in grado di anticipare il 20% dell’importo relativo all’acquisto dell’immobile, possono accedere al credito più facilmente, grazie alla garanzia offerta dallo Stato. L’agevolazione interessa inoltre le spese per la stipula dell’atto e il mutuo.
Se acquisti casa da un privato, il Decreto Sostegni bis ti azzera le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Restano però da pagare per complessivi 320 euro:
• l’imposta di bollo
• le tasse ipotecarie
• i tributi speciali catastali.
Lo stesso dicasi se acquisti da impresa. In questo caso però, poiché è necessario corrispondere al venditore l’IVA, potrai in cambio maturare un credito di imposta da utilizzare per:
• pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, per successioni e donazioni
• pagare l’IRPEF relativa alla dichiarazione dei redditi successiva
• compensare somme dovute come ritenute d’acconto, contributi previdenziali o assistenziali o premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
L’agevolazione non riguarda le imposte previste per la stipula del preliminare. Pertanto resteranno da pagare:
• l’imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie)
• l’imposta ipotecaria (200 euro)
• l’imposta di bollo (155 euro)
• la tassa ipotecaria (35 euro).
Per quanto riguarda invece il mutuo, il Decreto Sostegni bis azzera l’imposta sostitutiva, solitamente dello 0,25%, e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
L’agevolazione si applica non solo ai finanziamenti erogati per l’acquisto, ma anche a quelli per costruzione e ristrutturazione prima casa.
Il tasso di interesse non potrà essere superiore al tasso medio rilevato ai fini dell’usura:
• 1,8% per i mutui a tasso fisso
• 2,26% per i mutui a tasso variabile.
Il primo requisito richiesto per godere del bonus under 36 prevede di non essere proprietario di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione, alla data di presentazione di domanda di mutuo.
Se possiedi, anche in comproprietà, una abitazione nello stesso Comune di quella da acquistare, dovrai quindi cederla entro un anno dal rogito. Dovrai poi spostare la residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare.
Il secondo requisito riguarda invece il reddito personale. Per accedere devi infatti avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro.
In caso di acquisto da parte di due persone, ad esempio una coppia, il limite va considerato per ciascuna persona, quindi complessivamente potrà essere superiore a 40.000 euro.
Tuttavia la riduzione si applicherà solo alla parte di spesa pagata dal soggetto avente i requisiti di reddito.
L’ultimo requisito da analizzare è relativo alla soglia di età. La norma richiede infatti che il beneficio possa essere usufruito solo da chi, nell’anno in cui viene stipulato il rogito, non ha compiuto 36 anni.
Pertanto, se stipuli nel 2023 e compi 36 anni nel 2024 rientri nell’agevolazione. Se invece li compi nello stesso 2023, purtroppo sei fuori.
L’agevolazione potrà essere utilizzata unicamente per acquistare immobili che non abbiano le caratteristiche di case di lusso. Gli immobili considerati di lusso sono quelli ricadenti nelle categorie catastali:
• A1 (Abitazioni di tipo signorile)
• A8 (Abitazioni in ville)
• A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Sono inoltre comprese le pertinenze delle abitazioni, quindi eventuali box auto, soffitte, cantine, ecc., che possono essere acquistate contestualmente all’abitazione o anche con atto separato.
Il valore del mutuo ipotecario non deve essere superiore a 250.000 euro.
L’agevolazione si applica agli atti di trasferimento stipulati a titolo oneroso (e quindi sono escluse le donazioni). Rientrano anche le abitazioni acquistate all’asta.
Vale non solo per l’acquisto dell’intera proprietà, ma per tutti i diritti reali come la nuda proprietà, l’usufrutto, l’uso e l’abitazione.
Non si applica invece ai contratti preliminari di compravendita. Tuttavia, alla stipula del contratto definitivo, è possibile presentare domanda di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra.
Per usufruire dell’agevolazione, devi aver presentato domanda dal 24 giugno 2021 (quindi da due giorni prima dell’entrata in vigore) fino al 31 dicembre 2023.
La domanda dovrà essere presentata direttamente alla Banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo. Ovviamente l’Istituto dovrà essere tra quelli aderenti all’iniziativa.
L’elenco delle banche che aderiscono al fondo è disponibile sul sito istituzionale di Consap S.p.A., alla sezione Famiglia e giovani – Fondo prima casa.
Questo è invece il modulo per presentare la domanda.
Attenzione. Puoi rischiare di decadere dall’agevolazione nei seguenti casi:
• false dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti
• mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
• vendita dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno
• mancata vendita entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa.
In questi casi dovrai pagare:
• l’imposta di registro nella misura del 9%
• le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna
• l’imposta sostitutiva sul mutuo nella misura del 2%.
Dovrai pagare inoltre interessi e sanzioni.
Se invece verrà riscontrata unicamente la non sussistenza dei requisiti di reddito e d’età, dovrai pagare le mancate imposte maggiorate di interessi e sanzioni ma, restando valido il requisito prima casa, l’imposta di registro sarà al 2% e quella sostitutiva per il mutuo allo 0,25%.
In base al decreto, la maggiorazione per il recupero delle imposte dovute sarà del 30%.
(Prima pubblicazione 4 giugno 2021)
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8 Commenti. Nuovo commento
Buongiorno,
avrei alcuni chiarimenti circa la soglia di età, le spiego il mio caso specifico.
Io ho appena compiuto 30 anni, il mio compagno compie 36 anni il 03 Dicembre del 2021. Noi vorremmo procedere in questi giorni alla domanda del fondo di garanzia, pensa che sarà rifiutata nel nostro caso, anche riuscendo a firmare il rogito prima del suo compleanno?
In tal caso sarebbe possibile usufruire delle agevolazioni solo per la mia parte di mutuo, compres il tasso di interesse “calmierato? ( specifico che entrambi abbiamo un ISEE inferiore ai 40.000 euro)
La ringrazio
Silvia
Come spiego nell’articolo, sono esclusi i soggetti che compiono i 36 anni nell’anno della stipula e questo è purtroppo proprio il caso del suo compagno. Per la sua parte, invece, non ci sono problemi.
Buongiorno Architetto,
leggo con interesse questo post, secondo cui il requisito dell’ISEE inferiore a 40.000 Euro è da considerare anche nei casi in cui la cessione sia soggetta ad Iva (acquisto da costruttore, tipicamente).
Leggendo il comma 7 dell’art. 64 del DL Sostegni bis, che regola proprio le cessioni soggette ad Iva, non trovo però riferimento esplicito al requisito sull’ISEE, ma solo quello riguardo l’età inferiore ai 36 anni.
La condizione sull’ISEE (oltre a quella per età) la leggo solo nel comma 6, riferito all’acquisto da privato.
Potrebbe spiegare perché ritiene che anche la compravendita con applicazione dell’Iva richieda la considerazione sull’ISEE?
Grazie mille e complimenti per il sito.
La sua osservazione è giusta perchè il comma 7 (insieme ad altri passaggi) ha creato diversi dubbi interpretativi. Parrebbe proprio che il requisito dell’ISEE non sia richiesto per gli acquisti con IVA, anche se me ne sfugge il motivo.
Sarà mia cura ovviamente tenervi aggiornati se ci saranno approfondimenti e chiarimenti in proposito.
Grazie del riscontro.
L’ho chiesto perché vedo che diverse fonti online tendono ad indicare, come lei, il requisito di età + ISEE indistintamente, senza trattare separatamente il caso di acquisti con IVA.
Mi chiedevo se c’era un motivo particolare, dato che sembra appunto un’interpretazione diffusa online (anche se a mio parere in contrasto con quanto si legge nella norma).
Parlo per quel che mi riguarda: l’agevolazione è stata a lungo presentata come un aiuto economico per i giovani che nel nostro Paese non hanno grandi possibilità di accedere all’acquisto di una casa. Quindi requisiti fondamentali sono la giovane età e un reddito non elevato.
Il comma 7 farebbe pensare che anche un giovane “possidente” o ereditiero possa usufruire di questa agevolazione se acquista da costruttore. E questo sembra un controsenso rispetto all’intento del legislatore.
Capisco.
Un’ultima domanda riguardo quanto riporta sull’ISEE per una coppia, sostenendo che in questo caso si considera il limite dei 40.000 Euro sugli ISEE personali dei singoli.
Ma esiste il concetto di ISEE personale?
L’ISEE non è calcolato includendo la famiglia anagrafica?
Non sono un’esperta in materia fiscale, ma le rispondo per esperienza personale: io ho un ISEE proprio pur facendo parte di una coppia. 🙂
E cmq possono pensare di acquistare una casa anche coppie che non sono ancora una famiglia anagrafica (proprio perchè non hanno una casa).
A ogni modo, tornando all’agevolazione, quello dell’ISEE è uno degli altri elementi dubbi che dovranno avere ulteriori chiarimenti.