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Ristrutturare casa: il committente privato e la sicurezza nei cantieri domestici
Il proprietario di casa, in qualità di committente privato di un cantiere domestico, ha speciali obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
Durante le operazioni di ristrutturazione di un immobile, il proprietario di casa è considerato committente privato di un cantiere domestico. La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede, a riguardo, obblighi specifici.
Cos’è un cantiere privato o domestico?
Nello storico del settore immobiliare italiano degli ultimi anni sono più numerosi gli interventi di ristrutturazione di immobili rispetto agli interventi volti a costruire l’edificio ex novo.
Complici gli incentivi e le agevolazioni, come ad esempio il Superbonus 110%, molti proprietari di immobili hanno deciso di intraprendere operazioni di ristrutturazione di casa.
In questi casi siamo in presenza di cantieri privati, o cantieri domestici, che richiedono degli adempimenti dal punto di vista tecnico-amministrativo e delle responsabilità per il proprietario, tra cui gli obblighi e le responsabilità per la sicurezza sul lavoro previste dal D. lgs 81 del 2008.
Chi è il committente privato?
Ai sensi del Testo Unico per la Sicurezza il committente è il soggetto detentore del potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati gli interventi di ristrutturazione o costruzione.
Si parla di committente privato quando i lavori sono commissionati da una persona fisica, come il proprietario di casa, o da una persona giuridica, come nel caso di un condominio.
Erroneamente si è portati a pensare che, durante lavori di questo tipo sul proprietario di casa non ricadano responsabilità relative all’attività del cantiere. Invece, in caso di inadempienze, irregolarità e, talvolta, anche di infortuni, per il proprietario committente sono previste sanzioni amministrative e responsabilità civili e penali, così come per le altre figure coinvolte nella gestione della sicurezza.
Gli obblighi del committente privato
Il proprietario di casa, durante i lavori di ristrutturazione, ha degli obblighi specifici riguardo l’organizzazione del cantiere domestico ai fini della sicurezza. Egli, infatti, deve ad esempio:
● valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza
● programmare misure di prevenzione tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente casalingo e dell’organizzazione del lavoro
● eliminare o ridurre al minimo possibile i rischi alla fonte
● sostituire eventuali fonti di pericolo
● verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o dei lavoratori autonomi affidatari dell’opera di ristrutturazione.
Obblighi in caso di affidamento a un’impresa
Per le ristrutturazioni di casa affidate a un’impresa, il committente privato deve richiedere e verificare la veridicità dei seguenti documenti indicati dal punto 1 dell’allegato XVII al D. lgs 81/2008:
1. Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
2. Documento di valutazione dei rischi
3. Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
4. Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
5. Documentazione attestante nomina e formazione delle figure principali della sicurezza sul lavoro
6. Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria
7. Documento di regolarità contributiva o DURC in corso di validità
8. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
L’obbligo di verifica si applica anche in caso di subappalto per le eventuali imprese subappaltatrici.
Inoltre, prima dell’inizio dei lavori si dovranno richiedere anche il Piano Operativo della Sicurezza (POS) e il documento attestante la Denuncia dei lavori fatta dai Datori di lavoro all’INAIL.
Obblighi in caso di affidamento a lavoratori autonomi
Nel caso in cui ci si rivolga, per l’affidamento dei lavori, al solo lavoratore autonomo, il proprietario di casa dovrà verificare l’idoneità tecnico professionale secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 90 e del punto 2 dell’Allegato XVII al D. Lgs 81/2008.
In questo caso dovrà richiedere copia di:
1. Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
2. Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
3. Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
4. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
5. Documento di regolarità contributiva o DURC in corso di validità.
La responsabilità per infortunio durante i lavori di ristrutturazione
Che si tratti di lavori svolti in economia o meno, il committente è il Responsabile dei Lavori, di conseguenza su di lui ricadranno tutte le responsabilità derivanti dal verificarsi di un eventuale infortunio all’interno del cantiere privato o domestico.
In casi del genere, la responsabilità può essere di due tipi:
1. in primo luogo, una responsabilità di tipo civile, da cui conseguirà l’obbligo per il committente privato di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale all’infortunato
2. in secondo luogo, una responsabilità di tipo penale ai sensi della quale al padrone di casa sono imputabili reati di lesioni o, se l’incidente causa la morte di un operaio, di omicidio colposo.