Chi ha già beneficiato delle agevolazioni per acquisto prima casa può nuovamente usufruirne quando l’immobile sia stato dichiarato inagibile.
Iscriviti alla Newsletter
Chi ha già beneficiato delle agevolazioni per acquisto prima casa può nuovamente usufruirne quando l’immobile sia stato dichiarato inagibile.
Photo credit Depositphotos
Con la Legge di Stabilità per il 2016 sono entrate in vigore alcune novità concernenti le agevolazioni già vigenti per acquisto prima casa.
È utile quindi ricapitolare in cosa consistono tali benefici fiscali, chi può usufruirne e quando si applicano.
Ti ricordo che l’agevolazione fiscale per acquisto prima casa la puoi ottenere quando acquisti:
• la piena proprietà
• la nuda proprietà
• diritti reali (usufrutto, abitazione, ecc.)
• quote di comproprietà di un immobile.
Le agevolazioni per acquisto prima casa consistono in una serie di benefici fiscali applicati alle imposte da pagare per la compravendita.
Più nel dettaglio, le imposte da pagare in sede di acquisto sono:
• imposta di registro ridotta dal 9% al 2% del valore catastale dell’immobile, con un minimo di 1.000 euro, se l’acquisto avviene da un privato
• aliquota IVA agevolata ridotta dal 10% al 4% e imposta di registro fissa, pari a 200 euro, se l’acquisto avviene da un’impresa edile o da una cooperativa edilizia
• imposte catastali e ipotecarie fisse, pari a 50 euro, se l’acquisto avviene da un privato
• imposte catastali e ipotecarie fisse, pari a 200 euro, se l’acquisto avviene da un’impresa edile o da una cooperativa edilizia.
Queste ultime imposte si calcolano:
• sul valore catastale dell’immobile, in caso di acquisto da privato
• sul valore commerciale dell’immobile dichiarato nell’atto di compravendita, in caso di acquisto da impresa o da cooperativa.
L’acquisto è soggetto a IVA se:
• l’immobile è in corso di costruzione o di ristrutturazione
• i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono finiti da meno di 5 anni
• i lavori sono finiti da più di 5 anni ma l’impresa sceglie di applicare comunque l’IVA all’operazione.
Le agevolazioni si applicano agli immobili a uso abitativo e alle loro pertinenze, nel numero di una per ciascuna delle seguente categorie catastali:
• C/2, magazzini e locali di deposito (cantine, sottotetti, locali di sgombero, ecc.)
• C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (box auto, garage, posti auto coperti o scoperti)
• C/7, tettoie chiuse o aperte (tettoie, gazebo, pergolati, ecc.).
Le abitazioni agevolabili non devono essere di lusso o di elevato pregio storico e architettonico, quindi non devono rientrare nelle seguenti categorie catastali:
• A/1, abitazioni di tipo signorile
• A/8, abitazioni in ville
• A/9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
Inoltre, l’immobile deve essere ubicato:
• nello stesso Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o intende fissarla entro 18 mesi
• nello stesso Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività o, in caso di trasferimento all’estero, in cui ha sede il datore di lavoro
• in qualsiasi Comune italiano se l’acquirente è un cittadino straniero che non possiede altre case in Italia.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia non è richiesto il requisito della residenza per fruire delle agevolazioni.
Per i cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) deve trattarsi del primo immobile posseduto sul territorio italiano.
È proprio su questo punto che è intervenuta la Legge di Stabilità 2016, apportando alcuni cambiamenti ai requisiti richiesti.
Fino alla sua entrata in vigore, era previsto che il richiedente dichiarasse nell’atto di compravendita:
• di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
• di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
In pratica, se fossi stato già proprietario di un’altra casa, avresti prima dovuto rivenderla per poter beneficiare delle agevolazioni.
Con la modifica del secondo requisito, ora puoi usufruire delle agevolazioni prima casa anche se possiedi un immobile per il quale ne hai già beneficiato, purché ti impegni a disfartene entro un anno dalla firma del contratto di compravendita.
Quindi il presupposto secondo cui non può esserci titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con l’agevolazione potrà essere concretizzato anche in un secondo momento.
Ma cosa succede se non riesci a rivendere la casa entro 12 mesi? Dovrai pagare le imposte nella misura ordinaria e in più dovrai aggiungere gli interessi e, per la parte relativa alla differenza, una sanzione pari al 30% del suo importo.
Le agevolazioni per acquisto prima casa si estendono anche ai casi in cui l’immobile è acquisito a titolo gratuito, vale a dire a seguito di donazione o successione.
Anche l’estensione prevista dalla Legge di Stabilità per chi intende rivendere l’immobile entro un anno, quindi, si intende applicata, così come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, nell’atto di donazione o nella successione con cui si acquisisce la casa oggetto di agevolazioni dovrà essere esplicitato questo impegno.
Queste disposizioni si applicano comunque a tutti gli atti stipulati a partire dal primo gennaio 2016, per cui non sono previsti rimborsi o crediti d’imposta per quelli stipulati in precedenza.
Nel caso in cui soltanto uno di due coniugi in comunione dei beni possegga i requisiti per poter usufruire dell’agevolazione, essa si applica nella misura ridotta del 50%.
Se però essi intendono acquistare un’altra abitazione, saranno esclusi entrambi dal beneficio.
Un altro caso interessante riguarda l’acquisto contemporaneo di due immobili contigui da unire per destinarli ad abitazione principale: anche in questa circostanza spetta l’agevolazione, permanendo tutti i requisiti richiesti.
Infine, il coniuge che in sede di separazione legale trasferisce all’altro la casa coniugale prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto dell’immobile con i benefici fiscali, non decade da essi.
Un’altra importante modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 è relativa all’acquisto della prima casa in leasing.
Tale istituto, in precedenza ammesso solo per l’acquisto di seconde case, è stato quindi esteso e a esso sono stati applicati alcuni benefici fiscali, rivolti in particolare ai giovani di età inferiore a 35 anni e con reddito non superiore a 55.000 euro annui.
Le agevolazioni prevedono:
• per i soggetti di cui sopra, riduzione dell’imposta di registro a 1,5% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna), detrazione fiscale del 19% sulle spese pagate per i canoni fino a un massimo di 8.000 euro annui e sulla maxi rata finale per l’acquisto del bene, per un importo non superiore a 20.000 euro
• per i soggetti di età superiore a 35 anni, le stesse detrazioni, ma dimezzate.
Il proprietario di un immobile dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può acquistare un nuovo immobile beneficiando delle agevolazioni prima casa.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 107/E del 2017.
La risoluzione nasce in risposta all’interpello di un contribuente che aveva avuto la casa gravemente danneggiata dai sismi del 2016 e quindi dichiarata inagibile.
Il soggetto aveva acquistato l’immobile con le agevolazioni prima casa e chiedeva quindi se poteva nuovamente usufruirne per comprare un’altra abitazione.
L’Agenzia ha risposto in maniera affermativa, in quanto un evento non prevedibile e non evitabile come un terremoto comporta danni che rendono l’immobile non più idoneo a sopperire alle esigenze abitative per cui era stato acquistato. Tale condizione di inidoneità è attestata proprio dall’ordinanza che dichiara l’immobile inagibile fino a nuova diposizione.
Fin quando permane tale condizione di inagibilità, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa anche se ne ha già usufruito in passato.
Se dopo il nuovo acquisto agevolato le condizioni di inagibilità vengono revocate, il beneficio permane. Infatti, il requisito essenziale è che le condizioni per beneficiare dell’agevolazione sussistano al momento dell’acquisto.
Iscriviti alla Newsletter
26 Commenti. Nuovo commento
Buongiorno,
10 anni fa mia moglie ha acquistato un primo immobile come prima casa e, dopo qualche tempo, un secondo immobile (ovviamente seconda casa).
I due immobili sono stati fusi e ci abbiamo abitato per un paio d’anni, prima di trasferirci in altro comune per motivi di lavoro.
L’anno scorso l’immobile in questione è stato ristrutturato e nuovamente suddiviso in due unità di cui una è stata venduta e l’altra è attualmente affittata. Tutto questo sempre mantenendo il 100% della proprietà in capo a mia moglie.
Stiamo per acquistare ora due immobili adiacenti nel diverso comune presso il quale abitiamo da diversi anni in affitto e nel quale non siamo proprietari di altro immobile.
Questi due immobili dovranno essere fusi e poi diversamente suddivisi, prima di essere venduti o affittati.
Per beneficiare dei vantaggi prima casa, l’unica opzione è che questi nuovi acquisti avvengano a nome mio (che poi posso affittare e invece se vendo ho tempo 12 mesi per fare un nuovo acquisto) oppure anche mia moglie potrebbe fruirne (intestandosi uno dei due immobili o entrambi al 50%)?
PS Siamo in separazione dei beni
Se sua moglie ha già usufruito del beneficio prima casa, non può più usufruirne.
sto entrando in prioprieta di una abitazione in cooperativa edilizia. se contraGGO Mtrimonio con una donna che ha usufuito delle asgevolazioni di prima casa, perdo io i benefici per la mia?
No, se fate la separazione dei beni.
Buonasera,
per il completamento della prima casa che ho acquistato in comunione usufruendo dei benefici prima casa, dovendo chiedere un’autorizzazione-scila-,essendo i titoli edilizi precedenti scaduti, ho diritto comunque all’aliquota IVA del 4%? Grazie.
Sì, purchè l’autorizzazione sia effettivamente per “completamento”.
Buonasera mi accingo ad acquistare una casa per intestarla ai miei due figli ventenni mantenendone l’usufrutto. Ne io ne i miei figli abbiamo casa di proprietà e la casa che voglio comprare Si trova nello stesso comune dove abitiamo in una casa in affitto. L’idea è quella di avere come rendita la casa che comprerò e di rimanere in affitto in un quartiere che mi piace di più. Posso usufruire delle agevolazioni prima casa anche se i miei figli e io non ci abiteremo mai e la fitteremo sempre,?
Sì.
Leonardo
Buon giorno, sono proprietario in comunione di beni con mia moglie di un appartamento al terzo pino senza ascensore acquistato nel 1980, senza aver beneficiato all’agevolazione fiscale di prima casa in quanto non era previsto.
Mi trovo costretto ad acquistarne un’altra in quanto non sono più in grado di salire e scendere le scale a causa di una grave malattia neurovegetativa. Come posso risolvere per aver diritto ai benefici di prima casa.
Purtroppo l’unico modo è fare in modo da non risultare più proprietari di questo appartamento.
si può acquistare casa con agevolazione prima casa in comune diverso dove si è già usufruito prima casa?
No, si può usufruire dell’agevolazione una sola volta.
Buongiorno
Volevo sapere ho acquistato la mia prima casa in comproprietà con mia moglie (che non percepisce reddito) da un costruttore.
Volevo sapere se posso detrarre il 100% dell Iva in quando il caf ha dubbi (pensa che ne posso detrarre solo il 50%).
Anche l’agenzia delle entrate non ha saputo rispondermi al quesito.
Grazie
Giuseppe
Il fatto che l’Agenzia delle Entrate non sappia rispondere mi sembra una cosa grave: se non lo sanno loro…
Cmq può detrarre solo il 50% dell’Iva, ma a patto che la casa acquistaat sia in classe energetica A o B: https://www.guidaxcasa.it/agevolazioni-case-in-classe-a-e-b/
Buona sera
Sono comproprietario (col coniuge) di un immobile al primo piano. L’immobile contiguo (per un pezzo di solaio) al mio appartamento è in vendita. In caso di acquisto di tale immobile e con l’impegno a procedere alla fusione dei mappali entro i 3 anni dal rogito, posso godere delle agevolazioni prima casa?
Grazie
Se non ne ha già usufruito, sì.
Buongiorno, volevo chiederle se essendo già proprietaria di prima casa acquistata nel 1995 per la quale ho già usufruito delle agevolazioni fiscali e avendo una quota di proprietà della casa di famiglia (dove risiede mia madre con usufrutto) posso acquistare una nuova unità immobiliare contigua al mio appartamento (appartamento di proprietà del condominio) con il fine di unifcare le unità in unico appartamento rientrante nella categoria non di lusso e se questo mi consente di avere le agevolazioni fiscali della prima casa e successivamente le agevolazioni per la ristuttturazione.grazie. è possibile avere un quadro riepilogativo di tutte le tassazioni agevolate perchè non è facile orientarsi
Chiaramente no, perchè è proprietaria di una quota di un’altra abitazione.
Buongiorno. Se acquisto una nuda proprietà con le agevolazioni fiscali devo sempre vendere entro un anno l’attuale abitazione o è possibile attendere la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà, atteso che sono in quel momento acquisirò la piena proprietà per abitarla.
Grazie
Per la nuda proprietà valgono le stesse norme dell’intera proprietà.
Quindi devo vendere entro un anno, non posso aspettare la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà?
Sì.
Buongiorno. Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, è possibile richiedere l’anticipazione del TFR per l’acquisto della “seconda casa” da adibire ad abitazione principale, nel caso in cui si intenta cedere la precedente prima casa entro un anno?
A mio avviso sì.
Buongiorno Architetto e complimenti per l’articolo. I benefici si applicano anche al coniuge che intende acquistare un’altra casa in regime di separazione dei beni, se l’altro coniuge decide comunque di mantenere l’abitazione (per la quale ha gia goduto delle agevolazioni in passato) in un altro comune? Grazie e saluti
Grazie, sig. Gavino. Sì, se l’abitazione di cui si è già in possesso è stata acquistata sempre in regime di separazione.